Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14638 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. II, 26/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 26/05/2021), n.14638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25612-2019 proposto da:

E.U., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NOVELLI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. cronol. 9840/2019 del TRIBUNALE di

ANCONA, depositato il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Il ricorrente, cittadino della (OMISSIS) ((OMISSIS)), adiva il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, a seguito del rigetto da parte della Commissione territoriale, sezione di Ancona, che aveva respinto la sua domanda di protezione. A sostegno della domanda aveva dichiarato che il padre, membro del partito (OMISSIS) e della confraternita degli (OMISSIS), era stato ucciso da sicari, probabilmente incaricati da un altro esponente del partito con cui aveva avuto dissidi politici, soggetto che il ricorrente aveva indicato alla polizia come possibile mandante dell’omicidio; durante il funerale del padre alcuni esponenti della setta degli (OMISSIS) l’avevano invitato ad entrare nella setta e lui aveva rifiutato; nei giorni successivi persone incappucciate si erano recate a casa sua per ucciderlo; temendo per la sua incolumità aveva quindi lasciato la (OMISSIS).

Il Tribunale, con decreto 25 luglio 2019, n. 9840, ha rigettato il ricorso.

Avverso la decisione del Tribunale di Ancona propone ricorso per cassazione E.U..

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1) Il primo motivo contesta “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (esame dei fatti e delle circostanze)”: a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, le dichiarazioni fornite dal ricorrente “risultano sostanzialmente lineari, genuine e attendibili e la vicenda risulta dettagliata e ricca di particolari”, così che il giudice doveva acquisire officiosamente informazioni e documentazione.

Il motivo è inammissibile in quanto il Tribunale, sia pure con motivazione sintetica, ha affermato (p. 2 del provvedimento impugnato) l’inattendibilità e non plausibilità delle dichiarazioni del ricorrente – giudizio che, elidendo la credibilità di quanto dichiarato, esclude il dovere del giudice di esercitare il proprio dovere di cooperazione istruttoria al riguardo (ex multis, v. Cass. 8367/2020) – soffermandosi poi sulla diffusa prassi di falsificazione dei documenti presente nel sud della (OMISSIS), profilo oggetto di censura da parte del ricorrente, che è però unicamente ad adiuvandum rispetto ai rilevati aspetti di inattendibilità delle dichiarazioni e “incongruenza dei documenti prodotti” (p. 4 del provvedimento).

2) Il secondo motivo fa valere “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 (protezione sussidiaria)”: il ricorrente non ha ottenuto protezione stante le conoscenze in polizia del presunto mandante dell’omicidio del padre, così che la sua situazione rientra nella previsione di cui al richiamato art. 14; il Tribunale ha pertanto errato nel negargli la protezione sussidiaria ai sensi delle lett. a) e b); d’altro canto tale forma di protezione gli spettava pure alla luce della situazione politica della (OMISSIS) e quindi ai sensi del medesimo art. 14, lett. c.

Il motivo è inammissibile. Circa la protezione ai sensi delle lett. a) e b) il ricorrente non considera che il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda raccontata (supra sub 1). Quanto alla lett. c), il Tribunale ha escluso che la sola presenza di civili nell’area di provenienza del ricorrente – (OMISSIS) – costituisca un pericolo per la loro vita e incolumità e al riguardo il ricorrente si limita ad osservare che nell'(OMISSIS) è nata la setta (OMISSIS) (setta comunque estranea alla vicenda narrata dal ricorrente) e che “numerose pronunzie di merito hanno concesso la protezione sussidiaria a cittadini (OMISSIS) proveniente dall'(OMISSIS)”, circostanza certamente non vincolante per il presente caso.

3) Il secondo motivo fa valere “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (criteri applicabili all’esame delle domande)”: il Tribunale di Ancona non ha “di fatto dato atto alcuno dell’esperimento di qualsivoglia concreta ed effettiva istruttoria in ordine alla situazione dell'(OMISSIS), senza procedere al reperimento di documentazione attuale e aggiornata, peraltro prodotta dalla difesa”.

Il motivo è inammissibile in quanto lamenta la violazione dell’obbligo di cui al richiamato art. 8, comma 3, ma a fronte dell’esame compiuto dal Tribunale sulla base di informazioni precise e aggiornate (v. pp. 4-7 del provvedimento impugnato), non fa valere altre e differenti informazioni, ma si limita a fare generico riferimento alla produzione di altra “documentazione attuale ed aggiornata”.

4) Il quarto motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (protezione umanitaria)”: la posizione del ricorrente, a differenza di quanto ha stabilito il Tribunale, vedrebbe convergere le due coordinate fondamentali della protezione umanitaria, ossia i percorsi di integrazione sociale (avendo il ricorrente partecipato a corsi di formazione) e il contesto, di grave carenza nella tutela dei diritti fondamentali della persona e di grave insicurezza, che caratterizza la regione di provenienza.

Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha valutato la situazione di sicurezza dell'(OMISSIS) (pp. 7-9 del provvedimento impugnato, nonchè 9-11 con particolare riferimento alla presenza di società segrete) e la dedotta mancata considerazione della “partecipazione a corsi di formazione” non costituisce di per sè elemento decisivo rispetto al giudizio negativo di compiuta integrazione sociale del ricorrente nel nostro paese operato dal Tribunale.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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