Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14638 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6162/2007 proposto da:

L.L., titolare della Ditta STIRERIA MARGHERITA, già

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo

studio dell’avvocato CIPRIANI GIUSEPPE ROMOLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BORRI PAOLO e da ultimo domiciliato

d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta mandato in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CARTOLARIZZAZIONE CREDITI I.N.P.S. S.C.C.I. S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1102/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/07/2006 R.G.N. 1453/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza dell’11 – 26.7.2006, accolse parzialmente l’impugnazione proposta dall’Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI spa, avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto l’opposizione proposta da L.L., titolare della ditta Stireria Margherita, contro la cartella esattoriale con cui gli erano stati addebitati contributi non versati per la ritenuta spettanza dei benefici riconosciuti dalla L. n. 223 del 1991, art. 8 ai datori di lavoro che, senza esservi tenuti, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. La Corte territoriale, in particolare, annullò il ruolo esattoriale, ma dichiarò non spettanti all’opponente le agevolazione di legge relativamente a tre delle quattro posizioni lavorative su cui si fondava la pretesa azionata; a sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che le anzidette agevolazioni non erano dovute poichè:

– le lavoratrici interessate erano state licenziate da altra ditta (la L2 Stirmaglia), che, con sentenza passata in giudicato, era stata ritenuta essere strettamente collegata con la Stireria Margherita dell’opponente;

– le medesime erano state dapprima assunte con contratto a termine e, dopo le loro dimissioni, rese pressochè contestualmente nell’ottobre 1997, riassunte a tempo indeterminato nel dicembre dello stesso anno;

– faceva pertanto difetto, nella specie, l’esigenza che il precedente rapporto di lavoro fosse cessato a seguito di licenziamento;

– difettava nella specie ogni deduzione e prova sia delle motivazioni che avevano indotto le tre lavoratici alle dimissioni, sia delle ragioni che avevano determinato la loro riassunzione dopo breve tempo, cosicchè doveva ritenersi, “… con apprezzabile verosimiglianza, chiari segni di elusione dei limiti della fattispecie e di aggiramento delle regole precise segnate per la concessione di contributo”.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, L. L. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

L’Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI spa, ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 4 e 4 bis), nonchè vizio di motivazione, osservando che la Corte territoriale non aveva tenuto conto che:

– essendo decorsi sei mesi dal licenziamento e dall’iscrizione nelle liste di mobilità, il beneficio non poteva esser negato all’impresa che assumeva avendo assetti proprietari coincidenti con quella che aveva provveduto al licenziamento;

– essendosi le lavoratrici dimesse, non avevano alcuna precedenza nell’assunzione e l’impresa non era obbligata a riprenderle al lavoro;

– la sussistenza di tali circostanze fattuali escludevano ogni intento fraudolento a carico dell’impresa, supposto sulla base di un accordo simulato tra quest’ultima e i lavoratori neppure dedotto dall’Istituto previdenziale.

2. Deve premettersi che la fattispecie in esame riguarda la procedura di collocamento in mobilità, regolata dalla L. n. 223 del 1991, art. 8 e, in particolare, l’indennità riconosciuta ai lavoratori collocati in mobilità; in relazione a tale procedura il predetto art. 8 prevede che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, è concesso uno specifico beneficio, e cioè un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta ai lavoratori (a seconda delle diverse previsioni per un numero di mesi non superiore a dodici ovvero a ventiquattro ovvero a trentasei mesi).

Allo scopo di evitare condotte fraudolente, funzionalizzate unicamente all’ottenimento di contributi pur in assenza di condizioni economiche e di mercato capaci di giustificarli, il legislatore, con il D.L. n. 229 del 1994, art. 2 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 451 del 1994) ha introdotto nel predetto art. 8, comma 4 bis, in base al quale “il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative”.

3. Come questa Corte ha già avuto modo più volte di osservare il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 2 e 4, presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi, finalizzati al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi.

La Corte territoriale ha sostanzialmente ritenuto che nella fattispecie fosse ravvisabile una condotta elusiva, derivante dalla non giustificata conseguenzialità tra le dimissioni delle lavorataci dal rapporto lavorativo a tempo determinato instaurato con l’odierno ricorrente e la loro riassunzione a tempo indeterminato avvenuta a brevissima distanza di tempo; ha altresì ritenuto che la spettanza dei benefici non potesse essere riconosciuta per essere i precedenti rapporti di lavoro cessati a seguito di dimissioni e non di licenziamento.

4. Tale ultima considerazione non tiene però conto della disposizione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 6, secondo cui “il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista”; dalla quale previsione discende che le lavoratrici per cui è causa, siccome assunte a tempo determinato, non avevano perduto l’iscrizione nelle lista di mobilità, ottenuta, com’è pacifico, a seguito del patito licenziamento da parte della precedente datrice di lavoro.

Ne consegue che l’avere le medesime svolto, dopo l’avvenuta iscrizione alle liste di mobilità, attività lavorativa a tempo determinato non faceva venir meno la causa prima (il licenziamento, appunto) della loro (perdurante) iscrizione a dette liste, con conseguente irrilevanza della causa volontaria (dimissioni) della cessazione dei rapporti a termine medio termine instaurati; ed infatti tale circostanza non è contemplata dalla L. n. 223 del 1991, art. 9 fra le cause di cancellazione dalle liste, in coerenza con la prevista “facoltà” (e non obbligo) del lavoratore in mobilità di svolgere un’attività di lavoro subordinato a tempo parziale ovvero a tempo determinato (laddove la non accettazione di un’offerta di un lavoro professionalmente equivalente è espressamente sanzionata con la cancellazione dalle liste a mante dell’art. 9, comma 1, lett. b), della stessa legge). 5. Le scansioni temporali che caratterizzano la complessa vicenda (licenziamento delle lavorataci – loro riassunzione a tempo determinato da parte di altra impresa collegata a quella che aveva disposto il licenziamento – dimissioni delle lavoratrici – loro repentina riassunzione a tempo indeterminato da parte dell’impresa che già le aveva assunte a termine) impongono tuttavia comunque di ritenere la sussistenza del riscontrato intento elusivo delle cause di esclusione dal beneficio (anche a prescindere dalla deduzione e prova di un accordo simulatorio tra lavoratrici e parte datoriale), seppure sotto un diverso profilo.

Va infatti considerato che, alla luce del già indicato scopo della norma (comma 4 bis) che ha dettato specifiche regole di esclusione dall’applicazione dei benefici, l’esigenza di una situazione di reale esubero del personale posto in mobilità rappresenta effettivamente la giustificazione prima dell’attribuzione del beneficio a favore della diversa azienda che quel medesimo personale provveda a riassumere, ovvero anche a favore della stessa azienda, o di altra a quest’ultima collegata, purchè la riassunzione avvenga a distanza di almeno sei mesi dal collocamento in mobilità; l’effettiva alterità anche sostanziale delle imprese ovvero il decorso di un lasso di tempo di almeno sei mesi tra licenziamento e nuova assunzione costituiscono quindi elementi fattuali che la legge, presuntivamente, ritiene idonei a comprovare l’assenza di una causa di esclusione dal beneficio e, quindi, anche la previa sussistenza (reale e non fittizia) delle ragioni di esubero che avevano condotto al collocamento in mobilità.

La rilevanza al suddetto fine dell’elemento temporale (per l’ipotesi, qui ricorrente, di imprese fra loro collegate) impone pertanto, affinchè gli scopi perseguiti dalla legge non risultino frustrati da fin troppo facili operazioni elusive, un’interpretazione non formalisticamente restrittiva, ma estensiva della norma, e, in particolare, della previsione del termine di sei mesi che deve intercorrere tra licenziamento e nuova assunzione; in base a tale interpretazione estensiva, pertanto, deve ritenersi che il predetto termine semestrale faccia riferimento all’epoca di effettiva ripresa dell’attività lavorativa presso l’impresa collegata a quella che aveva provveduto al licenziamento, e che, conseguentemente, per verificarne il rispetto, deve essere preso in considerazione anche l’eventuale reinserimento del lavoratore nel ciclo produttivo attuato attraverso prestazioni rese a diverso titolo giuridico, purchè i relativi periodi lavorati siano privi di apprezzabili soluzioni di continuità con la conclusiva assunzione a tempo indeterminato. 6.

Alla luce della testè indicata interpretazione della normativa di riferimento, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la sussistenza in fatto di tale ultima condizione è già stata oggetto di accertamento, intangibile in questa sede di legittimità, da parte della Corte territoriale, sicchè, al fine di dimostrare la sussistenza del diritto al beneficio (tenuto anche conto che la L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 bis, fa espresso onere all’impresa che assume di dichiarare, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative), l’odierno ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare non solo che l’assunzione a tempo indeterminato delle lavorataci era avvenuta dopo il decorso di sei mesi dal licenziamento, ma anche che la loro previa assunzione a tempo determinato era avvenuta nel rispetto di tale termine.

Tale circostanza non risulta tuttavia essere stata oggetto di positivo accertamento da parte della Corte territoriale, nè il ricorrente, a tanto tenuto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, l’ha ivi specificata, limitandosi ad affermare che le lavorataci di che trattasi erano state assunte, con contratto a termine, rispettivamente il 10.2.1997, il 13.3.1997 e il 14.4.1997, ma nulla allegando in ordine alla data in cui le medesime erano state collocate in mobilità.

7. Ne discende il rigetto del ricorso, dovendo correggersi la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto, nei termini anzidetti.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 11,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

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