Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14638 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14638 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

Data pubblicazione: 14/07/2015

SENTENZA

sul ricorso 2976-2012 proposto da:
TALLARICO TOMMASO TLLTMS32D091468H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO ORLANDO
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2015

contro

637

GALEANDRO

ALDO

INNOCENTE

GLNNCN53R2OL049L,

elettivamente domiciliato in ROMA, V. CASSIODORO l,
presso lo studio dell’avvocato GIORGIO COSTANTINO, che

g/2

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SALVATORE VASTA giusta procura in calce al
controricorso;
– controrlcorrente –

avverso la sentenza n. 355/2011 della CORTE D’APPELLO

07/11/2012 R.G.N. 273/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA;
udito l’Avvocato ROSARIO ORLANDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

2

DI LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Con sentenza del 12 giugno 2007, il -tribunale di Taranto rigettò l’opposizione
spiegata da Galeandro Aldo avverso il decreto ingiuntivo, n. 402/2000, emesso in
favore di Tallarico, per curo 2.967,04.
Sostenne il Tallarico di essere creditore del professor Galeandro della somma di L.

che si sarebbe impegnato a restituire detta somma entro il 31 maggio 1990 e che, in
caso di ritardo o mancato pagamento, era obbligato a rifondere interessi
convenzionali al tasso del 20%, su base annua sino al soddisfo. Nonostante le
ripetute sollecitazioni, il debitore non adempì le proprie obbligazioni.
Si difese Galeandro deducendo di aver già proposto azione tendente
all’accertamento negativo delle ragioni di credito azionate dal Tallarico con il
ricorso monitorio, nonché alla restituzione delle somme versate in eccesso ed al
risarcimento dei danni anche morali, in ragione degli interessi usurari pretesi. In via
subordinata il Galeandro dedusse di aver già versato al Tal`atico la somma di lire
43.000.000 a fronte di un prestito complessivo di 22.000.000. Che in ogni caso, gli
interessi pretesi dovevano considerarsi usurari sensi della legge 108 del 1996.
Il Tribunale di Taranto rigettò l’opposizione perché il contenuto della
dichiarazione di debito poteva considerarsi incontroverso tra le parti.
2. La decisione è stata parzialmente riformata con sentenza, n. 355 del 7 novembre
2011, della Corte d’Appello di Lecce. La Corte ha ritenuto di dover accogliere il
motivo con il quale l’appellante si doleva dell’interpretazione della legge 108 del
1996 come irretroattiva e lamentava l’eccessività del tasso di interesse convenuto
20% annuo. I giudici del merito hanno ritenuto che si era in presenza di un
rapporto non esaurito che continuava a produrre interessi ed il tasso del 20%,
superiore ai tassi soglia succedutisi nel tempo, sicché ex articolo 1815, comma 2,
c.c., l’appellante non doveva corrispondere gli interessi. Pertanto previa revoca del

3

5.745.000, come documentato da dichiarazione firmata dal debitore, da cui emerge

decreto ingiuntivo opposto ha condannato l’appellante al pagamento della somma
di € 2967,04.

3. Avverso tale decisione, il Tallarico propone ricorso in Cassazione sulla base di
tre motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione
della Legge 108/96 e dell’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale”.
Il Tallarico censura la sentenza oggetto di gravame laddove la Corte d’Appello ha
ritenuto meritevole di accoglimento la specifica doglianza mossa dall’appellante
relativa all’interpretazione di tale legge come retroattiva ed alla conseguente
applicabilità.

4.2. Con il secondo motivo, il Tallarico deduce la “violazione falsa applicazione
dell’articolo 1815, comma 2 c.c.”.
Lamenta che il giudice del gravame ha errato perché ha reputato il tasso d’interesse
del 20% su base annua applicato superiore ai tassi soglia succedutisi nel tempo,
sicché ex articolo 1815, comma 2, c.c. ha stabilito che l’appellante non dovrà
corrispondere interessi. Ha errato perché la legge 108/96 non era ancora vigente e
il tasso d’interesse applicato è legittimo e non può essere ritenuto di natura
usuraria.

4.3. Con il terzo motivo, il Tallarico denuncia la “violazione e falsa applicazione
dell’articolo 112 c.p.c.”.
Il giudice d’appello nello stabilire che alcun interesse è dovuto dall’appellante, si è
pronunciato oltre i limiti dei fatti dedotti, non risultando neppure lontanamente
prospettata tale richiesta nell’atto introduttivo del giudizio.
5. Il ricorso è inammissibile.
4

3.1 Resiste con controricorso il prof. Galeandrb.

Si rileva, anzitutto, che l’inammissibilità dell’impugnazione è ricollegabile alla totale
mancanza dello “svolgimento del processo e dei motivi in fatto”.
Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di
causa (come nel caso di specie) e del contenuto del provvedimento impugnato è
inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle

in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né
attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del
ricorso per cassazione (Cass. S.U. 11308/2014).

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che
liquida in complessivi 1.900,00 Euro, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge
e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della
Corte suprema di Cassazione in data 10 marzo 2015.

censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione

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