Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14638 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 09/07/2020), n.14638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21823-2014 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO e CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SICILIANO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati MONICA LAMBROU e CRISTINA CARATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 657/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/07/2014, R.G.N. 377/2012.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 7 luglio 2014, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano, e accoglieva l’opposizione proposta da R.A. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A. avverso le cartelle di pagamento emesse per la riscossione di contributi dovuti alla gestione separata;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto prescritti i crediti richiesti con atto ricevuto il 20.8.2019 decorrendo il termini dalla data in cui gli stessi risultavano esigibili (20.6.2005) e non da quella di presentazione della dichiarazione dei redditi (29.9.2005) che del resto risultava tempestivamente presentata, escludendosi, pertanto, l’applicazione del D.L. n. 462 del 2007, art. 1 in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e tale da non consentire di ritenere il debito dolosamente occultato ex art. 2941 c.c.;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la R..

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 2, commi da 26 a 31, D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13 e 18 (come modificato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2) D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, come modificato dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2 conv., con modificazioni, nella L. n. 112 del 2002, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. F e 36 ter, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine alla prescrizione del credito ingiunto, derivando questa dall’erronea applicazione del regime normativo relativo al versamento della contribuzione alla gestione separata ed all’accertamento della correttezza dello stesso;

che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 18 luglio 2019, n. 19403 ma già Cass. 31 ottobre 2018, n. 27950) per cui il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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