Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14638 del 04/07/2011
Cassazione civile sez. II, 04/07/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 04/07/2011), n.14638
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3402-2009 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
N.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato REHO STEFANIA,
rappresentato e difeso dagli avvocati PISTILLI MASSIMO, DE LORENZO
FABRIZIO, giusta procura speciale a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente al ricorrente incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 562 8/2 0 08 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 17/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA Pasquale;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla
osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Viterbo, investito da N.S. di opposizione a verbale di contestazione di sanzione amministrativa per violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 10, riqualificava la violazione ex art. 148, comma 2 e, con sentenza n. 2735/06, rideterminava la sanzione.
Il Ministero dell’Interno proponeva appello al tribunale di Roma che confermava la sentenza impugnata, ritenendola “equa, logica, razionale e priva di vizi di motivazione”, come testualmente si legge nella breve motivazione.
Il tribunale disattendeva in tal modo l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dal N., il quale, negando la prevalenza del foro erariale, aveva indicato la competenza del tribunale di Viterbo, circondario nel quale era ricompresso l’ufficio di primo grado la cui sentenza era stata impugnata.
Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, esponendo due censure.
L’opponente ha resistito e ha svolto ricorso incidentale, relativo alla competenza territoriale del giudice d’appello.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Il ricorso incidentale, che pone questione preliminare, risulta fondato.
Nelle more tra il deposito della relazione ex art. 380 bis c.p.c. e l’odierna adunanza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno depositato la sentenza n. 23285/10 con la quale hanno stabilito che ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del “foro erariale” stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7 relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato.
Pertanto l’appello doveva essere proposto davanti al tribunale di Viterbo, davanti al quale la causa va riassunta nel termine di legge.
Resta assorbita l’impugnazione principale qui svolta dal Ministero.
Le spese di questa fase del giudizio saranno liquidate dal giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara la competenza del tribunale di Viterbo. Assorbito il ricorso principale.
Fissa termine di legge per la riassunzione del giudizio d’appello davanti al giudice dichiarato competente. Spese al merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011