Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14637 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. II, 26/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 26/05/2021), n.14637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22999-2019 proposto da:

H.E., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NOVELLI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il provvedimento n. cronol. 7497/2019 del TRIBUNALE di

ANCONA, depositato il 06/06/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal consigliere Dott. BESSO MARCHEIS Chiara.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Il ricorrente, cittadino della (OMISSIS), adiva il Tribunale di Ancona, sezione specializzata in materia di immigrazione, a seguito del rigetto da parte della Commissione territoriale, sezione di Ancona, della sua domanda di protezione internazionale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, umanitaria. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese, in quanto in una situazione di emarginazione all’interno della famiglia dello zio, che, dopo la sua richiesta di avere i terreni ereditati dal padre, aveva tentato di ucciderlo.

Il Tribunale, con decreto 6 giugno 2019, n. 7497, ha rigettato il ricorso.

2. Avverso la decisione del Tribunale di Ancona propone ricorso per cassazione H.E. (nel provvedimento impugnato indicato come M.M.).

Il Ministero dell’interno si è costituito “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1. Il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (esame dei fatti e delle circostanze)”: le dichiarazioni del ricorrente erano credibili e il giudice non si è attenuto ai criteri fissati dalla norma richiamata; anche non lo fossero, il giudice doveva porvi rimedio ricorrendo ai poteri officiosi di indagine.

Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dal ricorrente, applicando i parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e ha comunque ritenuto che si trattasse di una vicenda di vita privata e di giustizia comune, ratio decidendi non considerata dal ricorrente, che nulla dice al riguardo. Quanto all’onere di esercizio di poteri istruttori, va sottolineato che

secondo questa Corte, in relazione al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione c.d. sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) il dovere di cooperazione non sorge in presenza di “dichiarazioni intrinsecamente inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva” (ex multis, Cass. 8367/2020).

2. Il secondo e il terzo motivo sono tra loro collegati:

a) il secondo contesta “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 (protezione sussidiaria)” in quanto il Tribunale avrebbe “sottovalutato la vicenda personale” del ricorrente e non ha tenuto “nel debito conto i reports sulla situazione generale della (OMISSIS)”.

b) il terzo fa valere “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (criteri applicabili all’esame delle domande) perchè il Tribunale non avrebbe esperito alcuna “concreta ed effettiva istruttoria in ordine alla situazione della (OMISSIS)”, reperendo “documentazione attuale e aggiornata”, invece prodotta dalla difesa.

I due motivi sono inammissibili. Quanto alla sottovalutazione della vicenda personale del ricorrente, si rinvia supra sub 1. Circa il mancato esame della situazione della (OMISSIS), si rileva che il Tribunale ha invece tale esame effettuato (v. le pp. 2-4 del provvedimento impugnato) alla luce di informazioni precise e aggiornate secondo quanto prescrive il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 citando le rispettive fonti. Il ricorrente fa riferimento a diversi reports, attuali e aggiornati, da egli prodotti, ma l’unico riferimento specifico presente nei due motivi è al sito ministeriale “(OMISSIS)”, che contiene informazioni il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelle rilevanti per i procedimenti di protezione internazionale (v. Cass. 8819/2020).

3. Il quarto motivo denuncia “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”: il contesto politico-sociale della (OMISSIS) non consente alcuna continuità al progetto di vita avviato in Italia e, anzi, configura profili di rischio e di grave precarizzazione a carico del richiedente, così che, alla luce del “proficuo percorso di integrazione sociale nel nostro paese, avendo svolto numerose attività volte al radicamento del suo progetto di vita in Italia”, al ricorrente andava riconosciuta la protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente contesta al Tribunale di avere trascurato il suo percorso di integrazione in Italia, ma al riguardo nulla specifica, facendo un rinvio al “doc. n. 7 ricorso introduttivo”, che probabilmente si riferisce al documento 7, allegato al ricorso fatto valere innanzi al Tribunale, documento che consiste in un attestato di frequenza di un corso di lingua italiana, circostanza non certo sufficiente per ritenere avvenuta l’integrazione del ricorrente.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo il Ministero proposto difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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