Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14637 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6855/2007 proposto da:

ISTITUTO DI VIGILANZA “ISERNIA E PROVINCIA” METRONOTTE S.R.L., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio

dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA

FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, MARITATO LELIO, giusta mandato in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 159/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 12/05/2006 R.G.N. 422/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza del 3 – 12.5.2006, confermando sul punto, per quanto ancora qui specificamente rileva, la pronuncia di prime cure, ha ritenuto la fondatezza delle pretese contributive avanzate dall’Inps nei confronti dell’Istituto di Vigilanza “Isernia e Provincia” – Metronotte srl con decreto ingiuntivo, per il periodo dal 1 al 30.6.1996, in dipendenza dell’inquadramento dell’ingiunta nel settore industria, osservando che:

la natura industriale dell’attività svolta dalla Società era stata accertata, “fino al nuovo inquadramento di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88”, con la sentenza del Tribunale di Isernia del 2.6.1989, passata in giudicato, resa inter partes in controversia relativa alla spettanza degli sgravi contributivi;

non era quindi configurabile un diverso inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali nel periodo anteriore all’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989, dovendo tale inquadramento avvenire secondo i criteri generali di cui all’art. 2195 c.c.;

non poteva perciò attribuirsi valore costitutivo all’atto con cui l’Istituto, anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989, art. 49, aveva inquadrato la Società tra le aziende commerciali;

nella fattispecie non si verteva, pertanto, nell’ambito della previsione normativa di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 49, con conseguente inapplicabilità della norma di cui al terzo periodo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Istituto di Vigilanza “Isernia e Provincia” – Metronotte srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

L’intimato Inps ha depositato procura, partecipando alla discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 3, e L. n. 335 del 1985, art. 3, comma 8, dolendosi che la Corte territoriale non abbia ritenuto che il formale inquadramento nel settore industria da parte dell’Inps (di cui alla nota dell’Istituto del 26.7.1993, confermata con nota dell’8.9.1994) non avrebbe potuto avere alcun riflesso nei confronti di essa ricorrente, stante l’avvenuta entrata in vigore della disposizione della L. n. 88 del 1989 (art. 49, comma 3, ultima parte), che faceva salvi gli inquadramenti già in atto, cosicchè il suo già operato inquadramento nel settore commercio fin dall’inizio dell’attività non avrebbe potuto essere variato nè con la ricordata sentenza del Tribunale di Isernia, nè, automaticamente, con l’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989, nel mentre avrebbe dovuto ritenersi la possibilità del doppio inquadramento (in particolare nel settore industriale ai fini degli sgravi contributivi e nel settore commerciale a quelli previdenziali ed assistenziali).

2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, anteriormente all’entrata in vigore della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, l’Istituto assicuratore doveva adeguare il suo comportamento a quella che riteneva essere la consistenza dell’obbligazione contributiva ex lege, mediante atti vincolati e meramente ricognitivi, sicchè, in caso di verifica giudiziale, oggetto del giudizio viene ad essere il rapporto contributivo e non la legittimità degli atti adottati;

pertanto, i cosiddetti “atti di inquadramento”, sul piano giuridico e fuori dall’ordinamento particolare dell’ente, concretano in realtà meri comportamenti materiali, dal momento che nessuna norma li prevede e li disciplina, con la conseguenza che il mutamento delle precedenti determinazioni assunte dall’Ente in materia di inquadramento previdenziale non soggiace a particolari formalità e ben può esprimersi anche solo nella pretesa giudiziale al pagamento di somme maggiori di quelle ricevute (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8873/1999; 5419/1996; 10148/1995; 4422/1995). Ne consegue che non può essere condiviso l’assunto della parte ricorrente secondo cui il suo (cosiddetto) inquadramento nel settore commerciale in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989 (che, come testè rilevato, concretava un mero comportamento materiale) avrebbe mantenuto validità ai sensi del ridetto art. 49, comma 3, di tale legge.

Ed invero la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato (in senso opposto a quanto opinato dalla parte ricorrente) che, per le imprese sorte anteriormente all’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, accertata che sia stata la natura industriale dell’attività svolta ai fini della legislazione incentivante, analogo doveva essere l’inquadramento ai fini contributivi, dovendo avvenire anch’esso, in difetto di diverse specificazioni, seguendo i criteri generali dettati dall’art. 2195 c.c. e restare immutato, secondo la disciplina transitoria posta dall’art. 49 cit., comma 3, fino alla cessazione del regime transitorio, fissata al 31 dicembre 1996 dalla L. n. 662 del 1996. art. 2, comma 215 (cfr, Cass., nn. 12011/2003;4274/2007).

Con riferimento poi all’efficacia del giudicato intervenuto in merito alla natura industriale dell’impresa, è stato altresì rilevato che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr, Cass., nn. 16150/2007; 10623/2009).

Il Collegio condivide i surricordati principi, cosicchè, essendosi ai medesimi sostanzialmente conformata la sentenza impugnata, il motivo all’esame non può trovare accoglimento. 3. In base alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 10,00 oltre ad Euro 1.000,00 (mille) per onorari ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA