Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14637 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/06/2017, (ud. 21/03/2017, dep.13/06/2017),  n. 14637

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15640/2015 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato MARCO MILITI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO BENDINELLI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21683/2014 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. dei

motivi 3 E 1;

udito l’Avvocato FEDERICO BENDINELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 10.12.2014, ha confermato la sentenza di primo grado, con cui il G.d.P. di Bologna aveva dichiarato l’estinzione del giudizio di opposizione all’esecuzione proposto da B.B. nei confronti di Equitalia Centro s.p.a. (già Equitalia Polis s.p.a.) in relazione a tre cartelle esattoriali, dell’importo rispettivamente di Euro 342,92, Euro 996,60 e di Euro 11,94. Ciò in quanto, a seguito della fase sommaria, destinata alla decisione della istanza di sospensione della procedura esecutiva presso terzi promossa da Equitalia, la B. aveva notificato l’atto introduttivo della fase di merito al procuratore costituito per la stessa fase sommaria, e non alla parte personalmente.

Ricorre per cassazione B.B., affidandosi a quattro motivi. L’intimata non ha resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “Error in procedendo: violazione dell’art. 352 c.p.c., comma 5 – conseguente nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”, si denuncia la nullità processuale perchè l’odierna ricorrente, all’udienza del 10.12.2014, aveva chiesto la concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali, ai sensi dell’art. 352 c.p.c., comma 5, ma il Tribunale felsineo ha rigettato la richiesta, invitando le parti alla discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c.e decidendo quindi la causa. La sentenza, pertanto, sarebbe nulla per violazione del diritto di difesa.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “Error in procedendo: violazione ed errata applicazione degli artt. 125 disp. att. e 170 c.p.c. – Conseguente violazione ed errata applicazione dell’art. 307 c.p.c., comma 3 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”, si rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, la notifica dell’atto introduttivo della fase di merito dell’opposizione è stata regolarmente effettuata presso il procuratore costituito di Equitalia per la fase sommaria, e ciò stante la natura bifasica, ma unitaria, del giudizio di opposizione all’esecuzione.

1.3 – Con il terzo motivo, deducendo “Error in procedendo: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. – Violazione ed errata applicazione dell’art. 83 c.p.c., u.c. – Violazione ed errata applicazione dell’art. 74 disp. att. c.p.c. – Violazione ed errata applicazione dell’art. 168 c.p.c., comma 2 e dell’art. 73 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Error in judicando: violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, si sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in ultrapetizione laddove ha ritenuto l’odierna ricorrente onerata di dimostrare – ai fini della valutazione sulla regolarità della notifica dell’atto introduttivo – che Equitalia aveva conferito al difensore una procura per la fase sommaria estesa anche alla fase di merito, e ciò in quanto la stessa Equitalia non aveva mai negato tale circostanza; inoltre, il suo difensore, nel giudizio di merito, aveva comunque rassegnato le relative conclusioni, il che dimostrerebbe che detta procura non poteva che valere anche per tale fase.

1.4 – Con il quarto motivo, infine, deducendo “Error in procedendo: violazione ed errata applicazione dell’art. 156 c.p.c., u.c., artt. 160, 162 c.p.c., art. 164 c.p.c., commi 2, 3 e 5, art. 182 c.p.c., comma 1 e art. 183 c.p.c., comma 1 – Conseguente violazione ed errata applicazione dell’art. 307 c.p.c., comma 3 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)” si lamenta l’erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui il Tribunale ha negato che l’avvenuta costituzione di Equitalia nella fase di merito abbia potuto comportare sanatoria della riscontrata nullità, per evidente raggiungimento dello scopo.

2.1 – I primi due motivi sono palesemente fondati.

2.2 – Anzitutto, va rilevato che questa Corte, con consolidato orientamento dal quale non v’è motivo di discostarsi, ha affermato che “Nel procedimento d’appello davanti al tribunale, in composizione monocratica, non può procedersi alla discussione orale della causa cui segua la lettura del dispositivo ex art. 281-sexies c.p.c., se una delle parti richieda, all’udienza di discussione, di disporre lo scambio delle conclusionali ai sensi dell’art. 190 c.p.c., essendo tenuto il giudice, per espressa previsione dell’art. 352 c.p.c., u.c. (oggi, comma 5, n.d.e.), a provvedere a tale adempimento e a fissare una nuova udienza di discussione nel termine previsto dalla norma, a pena di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa” (Cass. n. 6205/2009; Cass. n. 3980/2012).

Pertanto, è evidente che la ricorrente, col primo motivo, coglie pienamente nel segno, giacchè risulta dal verbale d’udienza del 10.12.2014 (qui prodotto sub doc. 3) che ella chiese al Tribunale di procedere alla trattazione scritta: il giudice d’appello non avrebbe quindi potuto – come invece ha fatto – disattendere la richiesta formulata ai sensi dell’art. 352 c.p.c., comma 5, giacchè tale facoltà processuale è evidentemente preposta all’esercizio di una scelta difensiva che la legge demanda interamente alle parti del processo (o, almeno, ad una di esse). La sentenza impugnata è pertanto nulla.

2.3 – Tanto basterebbe per la cassazione della predetta sentenza.

Ragioni di economia processuale suggeriscono, tuttavia, di scrutinare anche il secondo motivo, anch’esso come detto palesemente fondato.

In materia di opposizione ex art. 617 c.p.c. (e in un giudizio curiosamente vertente tra le stesse parti), questa Corte ha infatti condivisibilmente affermato che “Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come disciplinato dall’art. 618 c.p.c. e art. 185 disp. att. c.p.c. (nel testo modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52), sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria, sicchè l’atto di citazione per la fase di merito che segua, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell’esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo” (Cass. n. 7997/2015).

Il principio, dettato come detto in tema di opposizione agli atti esecutivi, è senz’altro estensibile anche all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, in quanto le modifiche apportate dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, agli artt. 616 e 618 c.p.c., sono ispirate ad eadem ratio legis, che è appunto quella di regolamentare, in ordinata sequenza, il passaggio dalla fase cautelare a quella di merito per entrambe le tipologie di opposizione, che non a caso si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione (si veda, ancora sulla natura bifasica ma unitaria del procedimento di opposizione agli atti esecutivi, Cass. n. 9246/2015).

Pertanto, poichè non risulta che Equitalia (che ha scelto di non resistere al ricorso, benchè regolarmente intimata) abbia inteso limitare alla sola fase sommaria del giudizio il mandato difensivo al suo procuratore costituito, ne deriva che la notifica dell’atto introduttivo della fase di merito effettuata dalla B. il 10.11.2008 presso l’avv. Enrico Ventura (atto qui prodotto sub doc. 6), procuratore costituito di Equitalia Polis s.p.a. (ora, Equitalia Centro s.p.a.), è del tutto valida ed idonea ad assicurare la prosecuzione del medesimo giudizio già incardinato col ricorso al giudice dell’esecuzione in data 5.11.2007 (qui prodotto sub doc. 4), sicchè la statuizione adottata sul punto dal Tribunale bolognese si palesa erronea.

3.1 – In definitiva, in accoglimento dei primi due motivi e restando assorbiti i restanti, deve disporsi la cassazione della decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il primo e il secondo motivo, assorbiti i restanti; cassa in relazione e rinvia dinanzi al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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