Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14637 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 09/07/2020), n.14637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20798-2014 proposto da:

RUBBETTINO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA CASAMENTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO FODARO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI 81, presso lo studio dell’avvocato CARMELA

PARISI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione

dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA

SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE e LELIO

MARITATO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 584/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/06/2014, R.G.N. 2401/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 5 giugno 2014, la Corte d’Appello di Catanzaro, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Lametia Terme sull’opposizione proposta da Rubettino S.r.l. nei confronti di Equitalia ETR S.p.A. già E.TR. S.p.A. e ora Equitalia Sud S.p.A. e dell’INPS avverso la cartella esattoriale recante l’iscrizione a ruolo di un importo a debito per contributi previdenziali e somme aggiuntive per il periodo marzo 1998/dicembre 2001, in riforma della predetta decisione, dichiarava inammissibile l’opposizione spiegata nei confronti della E.TR. S.p.A., accoglieva nel merito l’opposizione nei confronti dell’INPS e per l’effetto dichiarava non dovute all’INPS le somme iscritte a ruolo;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto ammissibile l’appello proposto da Equitalia ETR S.p.A. in luogo di E.TR. S.p.A., per quanto soggetto diverso rispetto a quello costituito in primo grado, trattandosi di società succeduta alla prima, suscettibile di riforma la decisione di prime cure resa con riferimento ad una eccezione non sollevata dall’opponente e non rilevabile d’ufficio, l’opposizione della Rubettino S.p.A. inammissibile in quanto tardiva dovendo qualificarsi l’azione proposta come opposizione agli atti esecutivi ma meritevole di accoglimento nel merito, dovendo ritenersi non assolto l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva a fronte delle plurime sentenze di accoglimento della domanda di accertamento negativo del debito;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Rubettino S.r.l., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, Equitalia Sud S.p.A. mentre l’INPS si è limitata a rilasciare delega per la difesa nel corso dell’udienza di trattazione;

che la Società ricorrente ha poi depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 7, artt. 615,616,617,618 bis c.p.c. e D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 29, in una con il vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio imputa alla Corte territoriale di aver ritenuto appellabile anzichè ricorribile ex art. 111 Cost. la sentenza di prime cure che aveva deciso unicamente una questione integrante opposizione agli atti esecutivi implicitamente ma logicamente ritenuta tempestiva;

che, con il secondo motivo, posto sotto la medesima rubrica del precedente, la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver omesso di considerare la duplice valenza dell’atto introduttivo quale opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all’esecuzione che consente la proposizione del ricorso entro il più lungo termine previsto per l’opposizione di merito dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 (quaranta giorni);

che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 c.p.c. e D.M. n. 127 del 2004, artt. 1,4,5, e 6 la violazione del principio di inderogabilità dei diritti e degli onorari di avvocato di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 24 la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 23,4 e 5 nonchè il vizio di motivazione concretantesi nella mancata indicazione del criterio di determinazione del valore della controversia e nell’omessa specificazione delle voci tariffarie liquidate sono prospettate in relazione alla pronunzia resa dalla Corte territoriale in punto liquidazione delle spese relative al primo ed al secondo grado;

che il primo motivo deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 18 luglio 2016 n. 14661) per cui, ove siano proposte contestualmente opposizioni di diversa natura ai sensi dell’art. 615 e dell’art. 617 c.p.c senza una espressa specifica qualificazione dei distinti motivi da parte del giudice di merito e siano stati decisi solo i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., vanno riproposte mediante appello e non con il ricorso straordinario per cassazione i motivi qualificabili come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.;

che parimenti infondato si rivela il secondo motivo tenuto conto dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 17 luglio 2015, n. 15116) per cui qualora l’unico atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ma oltre quello di venti di cui all’art. 617 c.p.c., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione, dovendosi, a questa stregua, ritenere aver la Corte territoriale correttamente valutato tardive le doglianze ascritte a tale tipo di opposizione;

che, di contro, il terzo motivo merita accoglimento non avendo la Corte territoriale provveduto alla liquidazione delle spese, tanto relativamente al primo che al secondo grado, con riguardo allo scaglione di riferimento di cui ai decreti ministeriali tempo per tempo applicabili tenuto conto del valore della causa, desumibile dal valore del credito contributivo azionato pari a Euro 84.074,80;

che, pertanto, rigettati i primi due motivi, il terzo va accolto e la sentenza cassata relativamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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