Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14637 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 04/07/2011), n.14637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CUOMO DISTRIBUZIONE srl, rappresentata e difesa dall’avv. Rosano

Domenico ed elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. DOTTO

Marika in Via San Tommaso D’Aquino 104;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 484/40/06, depositata il 27 dicembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. GRECO Antonio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 484/40/06, depositata il 27 dicembre 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Latina, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR per l’anno 1996 emesso nei confronti della srl Cuomo Distribuzione all’esito di una verifica fiscale nel corso della quale era stata rinvenuta documentazione extracontabile. Il giudice di appello riteneva infatti che le annotazioni del brogliaccio rinvenuto da sole non potevano certamente costituire elementi probatori idonei a raggiungere un sufficiente grado di presunzione in termini di gravità, precisione e concordanza, avendo solo valore pratico e ed essendo il più delle volte di incerta e dubbia interpretazione.

La società contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi, il primo dei quali risponde ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis c.p.c..

Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando violazione di legge, assume che il rinvenimento di documentazione extracontabile costituirebbe indizio dotato dei requisiti di gravità precisione e concordanza idoneo a legittimare l’accertamento dell’ufficio, anche a fronte di contabilità formalmente regolare, con la conseguenza che graverebbe sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria in ordine all’insussistenza del maggior reddito desumibile dal contenuto della detta documentazione; con il secondo, denuncia omessa motivazione in relazione ad un ulteriore rilievo mosso con l’atto impositivo e concernente l’incompletezza di alcune fatture.

Il secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, è inammissibile, in quanto non corredato del momento di sintesi prescritto dall’art. 366-bis c.p.c..

Quanto al primo motivo, questa Corte ha più volte affermato che il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio (ma anche di agende-calendario, bloc notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari), ovvero di una contabilità parallela, costituisce indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima di per sè l’Amministrazione finanziaria, ed a prescindere dalla sussistenza di altri elementi, a procedere ad accertamento induttivo (n. 19598 del 2003, 27061 del 2006, n. 6949 del 2006).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380-bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo motivo è manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, mentre il secondo va dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale dei Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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