Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14636 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 18/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 18/07/2016), n.14636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7922/2015 proposto da:

FERROVIE APPULO LUCANE – FAL – S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE, MAZZINI 73 SC. B, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI DI CAGNO, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIERA DI PARITA’ DELLA REGIONE PUGLIA, p.t. Dott.ssa

M.S. (P.I. REGIONE (OMISSIS)) in rappresentanza della signora

D.M.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato AMEDEO

POMPONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTA DE SIATI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2097/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/10/2014 R.G.N. 900/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato DI CAGNO GIOVANNI;

udito l’Avvocato DE SIATI ROBERTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 25 febbraio 2013 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, accolse parzialmente il ricorso proposto dalla Consigliera di Parità della Regione Puglia, quale rappresentante di D.M.R. ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 36, comma 2, ed ordinò alle Ferrovie Appulo Lucane – FAL – Srl “di procedere all’inquadramento (della lavoratrice) nel profilo e nelle mansioni di capo treno sin dalla data della presente decisione, col trattamento economico e giuridico già individuato nel provvedimento di nomina del 21.4.2011”.

Rilevò che non ricorreva un’ipotesi di licenziamento in quanto – non avendo la lavoratrice superato la prova nel profilo di capo treno solo per deficit staturale come fissato dal D.M. n. 88 del 1992 – il rapporto di lavoro era regolarmente proseguito tra le parti sia pure con un diverso oggetto (mansioni di operatore di manovra) e che la prescrizione concernente il requisito della statura minima (cm 160) doveva considerarsi illegittima, con conseguente sua disapplicazione, tenuto conto dell’irragionevolezza di un medesimo requisito staturale (quale indifferentemente prescritto per uomini e donne) e delle mansioni in concreto assegnate alla lavoratrice che non postulavano la necessità di un’altezza minima.

Con sentenza del 13 ottobre 2014 la Corte di Appello di Bari ha respinto l’impugnazione principale della società avverso detta decisione.

Ha innanzitutto escluso che la controversia andasse trattata con il rito cd. Fornero di cui alla L. n. 92 del 2012 “in difetto di una fattispecie sostanziale identificabile con un licenziamento”, rilevando altresì che comunque l’erronea scelta del rito non avrebbe comunque potuto riverberarsi sull’ammissibilità della proposta domanda.

Poi la Corte, “alla stregua del tenore complessivo del ricorso introduttivo del giudizio – e delle specifiche allegazioni e deduzioni ivi svolte -” ha considerato indubbio “che la parte perseguisse lo scopo della (e richiedesse la) reintegrazione – quale tutela reale (anche) di diritto comune – nelle mansioni di capo treno, una volta che doveva ritenersi positivamente superata la relativa prova – dietro disapplicazione della prescrizione normativa (concernente il requisito della statura minima) che (sola) ostava al relativo definitivo conseguimento”. Pertanto si è ritenuto insussistente il vizio di extrapetizione denunciato dalla società in quanto la sentenza di primo grado aveva “attribuito alla parte del rapporto di lavoro quanto effettivamente richiesto (sia pur con una diversa qualificazione dei fatti controversi)”. La Corte ha altresì ritenuto priva di fondamento la doglianza con cui veniva censurata “l’omessa impugnazione (e disapplicazione) dell’atto recante la valutazione di inidoneità (quale emesso sulla base della disposizione normativa dal Giudice disapplicata)”.

Per converso la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello incidentale della Consigliera di Parità in punto di decorrenza del diritto al profilo professionale di capo treno da parte della D., ha statuito che la nullità del provvedimento di esonero dal profilo per inidoneità alla mansione non poteva che risalire alla data stessa della nomina del 1 aprile 2011, in ciò riformando parzialmente la sentenza del tribunale.

2.- Per la cassazione della pronuncia della Corte di Appello la società ha proposto ricorso affidato a tre motivi. La Consigliera di Parità della Regione Puglia, nella qualità, ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Con il primo motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 47-48 e segg., assumendo che l’atto introduttivo del giudizio era dichiaratamente un ricorso per impugnativa di licenziamento ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, per cui avrebbe dovuto essere proposto e trattato con il rito cd. Fornero, mentre, essendo stato formulato ai sensi dell’art. 414 c.p.c. e segg., avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

La censura non può trovare accoglimento.

In questa sede di impugnazione a critica vincolata in cui l’error in procedendo così correttamente qualificato il vizio lamentato – rileva nei limiti in cui determini la “nullità della sentenza o del procedimento” a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, occorre ribadire che, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, l’inesattezza del rito non determina di per sè la nullità della sentenza.

La violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell’ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008, Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015).

Perchè essa assuma rilevanza invalidante occorre infatti che la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso. Ciò perchè l’individuazione del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma soltanto nella sua idoneità ad incidere apprezzabilmente sul diritto di difesa, sul contraddittorio e, in generale, sulle prerogative processuali della parte.

La società, invece, non deduce alcuno specifico e concreto pregiudizio che sarebbe derivato dal fatto che le domande siano state trattate nelle forme del rito ordinario in luogo di quello speciale della L. n. 92 del 2012, ma si limita ad invocare la violazione della legge processuale, con una concezione del processo volta a ricollegare il danno processuale alla mera irregolarità, concezione avulsa dai parametri, oggi recepiti anche in ambito costituzionale e sovranazionale, di effettività, funzionalità e celerità dei modelli procedurali (da ultimo v. Cass. n. 4506 del 2016).

4.- Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sia perchè i giudici del merito avrebbero omesso di statuire sulle domande di parte ricorrente afferenti la declaratoria di invalidità del presunto licenziamento e conseguente reintegrazione L. n. 300 del 1970, ex art. 18, sia perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione formulata nell’atto di appello con cui la società lamentava che la domanda, come accolta dal primo giudice, non era stata formulata nell’atto introduttivo.

Il motivo è infondato.

La pretesa violazione del canone processuale che impone la “corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”, così come rubrica l’art. 112 c.p.c., nella specie non sussiste in quanto la Corte territoriale, espressamente confermando il primo giudice, ha escluso che vi fosse stato un licenziamento, non accogliendo le corrispondenti richieste, ma, interpretando l’atto introduttivo del giudizio nel suo complesso, ha ritenuto che in esso fosse contenuta la domanda poi accolta.

Si tratta di interpretazione della domanda e dei suoi confini che è competenza del giudice del merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 18 del 2015, Cass. n. 21421 del 2014; Cass. n. 12944 del 2012; Cass. n. 21208 del 2005).

In tal senso anche la doglianza con cui si lamenta che la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sull’eccezione della società, secondo la quale la domanda accolta non era stata avanzata nell’originario ricorso, è priva di riscontro, atteso che il collegio barese ha respinto espressamente il secondo mezzo di gravame della FAL Srl articolato sul punto, motivando secondo quanto riportato nello storico della lite e concludendo: “la gravata sentenza non è incorsa nel vizio (di extrapetizione) dall’appellante principale denunciato in quanto ha attribuito alla parte del rapporto di lavoro quanto (e, per vero, meno di ciò che era stato) effettivamente richiesto (sia pur con una diversa qualificazione dei fatti controversi)”.

Nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c., può dunque dirsi consumata, perchè nel caso all’attenzione del Collegio nella sostanza non si discute effettivamente di una pronuncia omessa o ultrapetita, quanto piuttosto dell’interpretazione della domanda e del suo contenuto (v. Cass. n. 7932 del 2012); in tal caso non è sufficiente che l’interpretazione offerta di giudici di merito alle domande di cui al ricorso non corrisponda alle attese della società per determinare la cassazione della sentenza impugnata, ove la diversa qualificazione sia sorretta – come nella specie – da adeguata motivazione (Cass. n. 14650 del 2012; Cass. 22893 del 2008; Cass. n. 14751 del 2007).

5.- Con il terzo motivo si denuncia testualmente “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e per il parziale accoglimento dell’appello incidentale”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si sostiene che “per conseguire il risultato che si prefiggeva l’originaria ricorrente avrebbe dovuto chiedere prima, e ottenere poi, un provvedimento giudiziale di disapplicazione/annullamento della certificazione di inidoneità della D. alle mansioni di capo-treno”, mentre la Corte avrebbe omesso ogni esame su tale fatto così “decisivo per il giudizio”.

In via subordinata parte ricorrente deduce che, anche volendo ipotizzare che l’espressa disapplicazione della suddetta certificazione di inidoneità non fosse necessaria, in quanto implicitamente contenuta nella disposta “disapplicazione della prescrizione normativa” di cui al limite staturale di capo treno, comunque il diritto della D. avrebbe dovuto decorrere dalla data di implicita disapplicazione della certificazione di inidoneità, vale a dire dal provvedimento giudiziale di primo grado e non dal 1 aprile 2011 come sancito dalla sentenza d’appello.

Il motivo è inammissibile in quanto impropriamente censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che, come noto, può riguardare esclusivamente i fatti della vicenda storica che hanno dato origine al processo – questioni attinenti al processo stesso e verificatisi nel suo corso.

Inoltre ogni valutazione della vicenda fattuale secondo il parametro del vizio invocato è preclusa dalla circostanza che esso non può essere denunciato per i giudizi di appello instaurati successivamente al trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. n. 83 del 2012 (art. 54, comma 2) – come nella specie di atto di appello depositato il 3 aprile 2013 – con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter c.p.c., u.c.). Ossia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia cd. doppia conforme (v. Cass. n. 23021 del 2014).

Infine, circa la decorrenza del diritto della D. all’inquadramento nel profilo professionale di capo treno, del tutto correttamente la Corte territoriale ha statuito che dovesse identificarsi con la data della originaria nomina, in quanto, una volta disapplicata la prescrizione ministeriale in relazione alla quale era stato emesso il giudizio di inidoneità alla mansione, la prova doveva considerarsi superata. Irrilevante a tal fine l’epoca del provvedimento giudiziale che ha natura di accertamento del diritto della D. e non certo costitutivo del medesimo.

6.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione risulta nella specie notificato in data 24 marzo 2015 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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