Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14636 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14636 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 1157-2012 proposto da:
MAC SERVICESCAN DI SIMEONI GIANLUIGI & C SNC
01660790237, NOVAGRAFICA SRL 02016060234, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO D’ALESSIO, che li
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rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE
SQUASSABIA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
EULER HERMES EUROPE

S.A. (derivante da fusione per

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Data pubblicazione: 14/07/2015

incorporazione di SIAC SOCIETA’ ITALIANA ASSICURAZIONE
CREDITI SPA 11584211004 e EULER HERMES CREDIT
INSURANCE BELGIUM S.A.), in persona del legale
rappresentante, Amministratore Delegato Sig. MICHELE
PIGNOTTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

FILESI, che la rappresenta e difende giusta procura in
calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 4820/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 18/11/2010 R.G.N. 7977/2004;
udita la relazione della causa svolta nella

pubblica

udienza del 10/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA;
udito l’Avvocato GIANDOMENICO COZZI per delega;
udito l’Avvocato MARCO FILESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

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SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Nel settembre 1993, la Novagrafica di Cestaro Strambini & C. S.n.c. e la Flying
Communications (ora Nuova Grafica S.r.l.), convennero in giudizio la SIAC (Società
Italiana Assicurazione Crediti) S.p.A., ora EULER SIAC spa, chiedendo la condanna
della convenuta al pagamento della somma quantificata in lire 200 milioni, dovuta in

sinistro DIF gamma, denunciato il 24 dicembre 1991.
Esposero gli attori di aver stipulato un contratto di assicurazione contro i rischi del
credito commerciale, identificato al numero 16105/569321, con efficacia a far data
dal 1 maggio 1990, e di aver chiesto l’estensione della copertura assicurativa anche
nei confronti della società controllata Flying Communications S.r.l.. Copertura che le
attrici sostennero riguardare esclusivamente la società francese Gamma, a favore
della quale entrambe avevano all’epoca eseguito numerose forniture. Circostanza,
specificatamente, rappresentata alla compagnia assicuratrice ma poi non,
esattamente, riportata nella polizza. Pertanto, la compagnia avrebbe agito in
malafede sottoponendo un contratto diverso comprendente una clausola non nota
alla assicurata, né ad essa comunicata o resa conoscibile.
Si difese la SIAC sostenendo la piena operatività nel caso di specie del principio di
globalità contenuto nel contratto, finanche nel titolo, in netto contrasto con quanto
denunciato dalle attrici. Dedusse nel merito la violazione del principio di globalità,
per non aver l’assicurata comunicato l’effettivo fatturato sviluppato, determinando in
tal modo ed ai sensi dell’articolo 15, delle condizioni generali di polizza, la
risoluzione di diritto del contratto assicurativo.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4008 del 4 febbraio 2004, dichiarò che il
contratto assicurativo ancorché predisposto dalla S1AC su schemi standardizzati,
risultava conforme al meccanismo di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. prevedendo
legittimamente la risoluzione di diritto e la decadenza degli indennizzi, allorquando

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forza di polizza contro i rischi del credito commerciale estero, con riferimento al

l’assicurato non avesse provveduto a segnalare tutta la clientela alla compagnia
secondo le modalità tassativamente stabilite nell’articolo cinque.
2. La decisione è stata confermata con sentenza, n. 4820 del 6 ottobre 2010, della
Corte d’Appello di Roma.
3. Avverso tale decisione, la Novografica S.r.l., già S.r.l. Flying Communications e la

Mac Servicescan S.n.c. di Simeoni Gianluigi & C. (già Novografica) propongono
ricorso in cassazione sulla base di sei motivi.

3.1 Resiste con controricorso Euler Hermes Europe S.A..
3.2. Tutte le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, le ricorrenti deducono la “violazione dell’art. 360, co. 1°,
n. 3 con riferimento all’art. 1341 c.c.”.
Lamentano le attrici che i giudici dell’appello hanno errato perché hanno fondato il
proprio convincimento sul fatto che le pattuizioni sarebbero state accettate mediante
la sottoscrizione delle clausole contenute nel contratto di assicurazione.

4.2. Con il secondo motivo, le società ricorrenti denunciano la “violazione dell’art.
360, co 1°, n. 5 per omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa il
fatto decisivo per il giudizio riguardo al molo rivestito in rappresentanza della SIAC
dal signor Luciano Mander e dalla signora Anna Masu.
L’impugnata sentenza ha omesso di valutare il ruolo e l’attività svolta dal
rappresentante della Siac, signor Mander Luciano e dalla ispettrice regionale Anna
Masu, in relazione all’oggetto del contratto di assicurazione al rischio unico ed alla
conoscenza della SLAC di tutta la contabilità e clientela delle ditte ricorrenti.

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione dell’art. 360, co. 1°, n.
3 con riferimento all’art. 1362 c.c.”.
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Sostengono le società che la Corte d’Appello abbia statuito in violazione del canone
legale di interpretazione ex art. 1362 c.c., attesa la rilevanza della fase precontrattuale
in cui fu manifestata dalle ricorrenti l’esigenza e la volontà della copertura
assicurativa su un unico cliente ed a rischio unico.

4.4. Con il quarto motivo, le società ricorrenti deducono la “violazione dell’art. 360,

SIAC S.p.A., della gestione del sinistro ed al recupero del credito”.
La sentenza dei giudici del merito non ha valutato che dal momento della apertura
del sinistro la SIAC ha preteso di avocare a se e gestire direttamente nei confronti
della DIF Gamma tutta la pratica, escludendo espressamente le ditte ricorrenti da
qualsiasi iniziativa per recuperare il credito.

4.5. Con il quinto motivo, lamentano la “violazione dell’art. 360, co. primo, n. 5
c.p.c. per omessa motivazione in merito all’intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c.
co. 2 del diritto alla risoluzione del contratto di assicurazione per preteso
inadempimento da parte delle società assicurate.
Il giudice della Corte territoriale ha disatteso l’eccezione addotta dalle ricorrenti sulla
avvenuta prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione ex art. 2952
c.c. da parte della SIAC s.p.a..

4.6. Con il sesto motivo, deducono la “violazione dell’art. 360, co. 1°, n. 5 c.p.c.: per
omessa motivazione in merito all’impossibilità ex art. 1455 c.c. della risoluzione del
contratto di assicurazione per la scarsa importanza del preteso inadempimento da
parte delle società assicurate, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte”.
L’impugnata sentenza secondo i ricorrenti, viola il disposto dell’articolo 1455 c.c., in
quanto la Corte d’Appello non si è posta il problema della gravità o meno
dell’inadempimento posto in essere dalle assicurate, limitandosi ad accogliere la
domanda della compagnia di assicurazione. Né ha indicato i motivi per cui ha
ritenuto l’inadempimento di non scarsa importanza.
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co. 1 0 , n. 5, per omessa motivazione in merito alla diretta assunzione, da parte della

5. I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono tutti inammissibili.
Sono inammissibili laddove prospettano, in maniera generica ed attraverso una
superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad
ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della
controversia.

c.p.c., dev’esserlo non solo mediante la puntuale indicazione delle norme
assuntivamente violate, ma anche, come questa Corte ha ripetutamente evidenziato,
mediante

” specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti” intese a

motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate
norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla
giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non
ponendosi la Corte regolatrice in condizione d’adempiere al suo istituzionale
compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 2707/2004,
Cass. n. 5581/2003, Cass. n. 2312/2003).
Nella specie, per contro, all’iniziale enunciazione della violazione d’una rilevante
pluralità di norme non fa, poi, seguito una trattazione puntuale nella quale, per
ciascuna di esse, vengano sviluppati argomenti in diritto.
In secondo luogo, le ricorrenti, con i motivi sopradetti richiedono a questa Corte
una diversa interpretazione del contratto e dei fatti rispetto a quella effettuata dai
giudici del merito. E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione
del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere M discussione,
contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito,
tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente.
L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità,
dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di
riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il
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Va rilevato che il vizio della sentenza di merito, ove dedotto ai sensi dell’art. 360 n. 3

profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal
giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio
convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e
concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

intercorso tra le parti ed ha illustrato l’iter logico che lo ha condotto ad accertare la
volontà dei contraenti ed il conseguente inadempimento delle ricorrenti agli obblighi
posti nel contratto.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che
liquida in complessivi 7.400,00 Euro, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e
spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte
Suprema di Cassazione M data 10 marzo 2015.

Nel caso di specie il Giudice dell’Appello ha correttamente interpretato il contratto

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