Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14636 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/06/2017, (ud. 21/03/2017, dep.13/06/2017),  n. 14636

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11160/2015 proposto da:

D.G.P., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI AMBROSIO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.S., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato RAFFAELE CARRANO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4028/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 15.3.2011, il Tribunale di Nola accolse le opposizioni riunite di A.S. avverso il precetto del 25.5.2007 e il successivo pignoramento presso terzi notificatigli ad istanza di D.G.P., dichiarando l’insussistenza del diritto di questi di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti in forza del titolo esecutivo azionato, ossia il decreto ingiuntivo n. 429/2003 emesso dallo stesso Tribunale di Nola. Ciò a seguito della transazione intervenuta tra le parti in data 19.12.2003, avente ad oggetto, tra l’altro, il credito portato dal detto provvedimento monitorio.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 10.10.2014, respinse l’appello conseguentemente proposto da D.G.P..

Questi ricorre ora per cassazione, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “falsa applicazione dell’art. 653 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, si afferma che la Corte partenopea avrebbe erroneamente applicato il principio dettato da Cass. n. 6337/2014, secondo cui “Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l’inammissibilità, per ragioni di rito, di un’opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell’estinzione del giudizio incardinato dall’opposizione, la quale riguarda solo l’opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere – con un’azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l’esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell’opposizione al precetto o all’esecuzione – eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l’emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 c.p.c., ancorchè gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento”.

Nella specie, era accaduto che il decreto ingiuntivo era stato emesso il 17.3.2003; proposta l’opposizione dall’ A. ex art. 645 c.p.c., la transazione era intervenuta il 19.12.2003, sicchè le parti avevano convenuto di abbandonare il giudizio. Dopo oltre tre anni, infine, il D.G. aveva chiesto la declaratoria di esecutività del d.i. ex art. 654 c.p.c., ottenuta il 30.3.2007.

Il ricorrente sostiene ora che, con l’opposizione ex art. 645 c.p.c., l’ A. non aveva affatto dedotto fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente all’emissione del d.i. o alla proposizione dell’opposizione, sicchè il principio sopra riportato, applicato dalla Corte d’appello, non sarebbe pertinente.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, si sostiene che il giudice d’appello avrebbe sollevato d’ufficio l’eccezione secondo cui l’ A. avrebbe introdotto nel processo d’opposizione a d.i., poi estinto, la questione dell’avvenuta transazione sul credito oggetto d’ingiunzione, e ciò contrariamente al vero.

1.3 – Con il terzo motivo, si deduce “falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, motivazione solo apparente con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3” si sostiene che la motivazione adottata dalla Corte d’appello – circa il fatto che l’ A. avrebbe introdotto nel giudizio di opposizione a d.i. l’intervenuta transazione – sarebbe solo apparente, in quanto basata su fatto inesistente, che risulterebbe anzi incontrastabilmente escluso dall’allegato “c”.

1.4 – Con il quarto motivo, infine, deducendo “violazione art. 101 c.p.c., comma 2 e art. 183 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, si rileva che la Corte d’appello sarebbe incorsa nella violazione del principio del contraddittorio, sollevando d’ufficio l’eccezione di transazione, impedendo però al ricorrente di instaurare regolare contraddittorio sul punto, conformemente all’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 4213/2013.

2.1 – I motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, stante l’evidente loro connessione. Essi sono nel complesso inammissibili.

2.2 – Nella sostanza, il ricorrente rileva che l’insegnamento di Cass. n. 6337/14 (applicato dalla sentenza qui gravata) fa riferimento a fatti estintivi, modificativi o impeditivi sorti tra l’emissione del decreto ingiuntivo e il termine per l’opposizione ex art. 645 c.p.c., ovvero a fatti sorti durante il giudizio di opposizione dichiarato inammissibile o estinto, e che la questione della transazione del 19.12.2003 non venne dedotta nello stesso giudizio di opposizione: da ciò deriva, secondo il D.G., che il fondare la decisione dell’opposizione all’esecuzione su tale preteso fatto estintivo equivarrebbe a rilevare d’ufficio la relativa eccezione. Assume anche il D.G. che, proprio per tale ragione, il citato insegnamento sarebbe non pertinente nella fattispecie e che la Corte d’appello avrebbe comunque dovuto concedergli un termine per garantire l’attuazione del giusto processo, trattandosi in sostanza di sentenza “della terza via”.

2.3 – Ora, nel richiamare l’insegnamento di Cass. n. 6337/2014 riguardo al secondo motivo d’appello proposto dal D.G. (con cui questi addebitava alla sentenza di primo grado di aver fondato la propria decisione su un fatto estintivo del diritto azionato in executivis formatosi antecedentemente ad esso), la Corte partenopea non ha fatto altro che applicare alla fattispecie il principio generale già affermato numerose volte da questa Corte (si vedano, tra le tante, Cass. n. 7637/2004, Cass. n. 11360/2010) secondo cui, in caso di titolo esecutivo giudiziale, solo i fatti successivi alla formazione del titolo possono essere dedotti con l’opposizione all’esecuzione; la peculiarità sta nel fatto che, nella specie, il titolo stesso è costituito da decreto ingiuntivo, opposto, ma divenuto definitivo all’esito dell’estinzione del giudizio di opposizione (vicenda processuale cui Cass. n. 6337/2014 equipara, seppur con un obiter dictum, l’ipotesi di declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, oggetto principale di quella statuizione) e che la transazione novativa era intervenuta pendente l’opposizione stessa, ma ovviamente prima dell’estinzione.

L’intero presupposto su cui si fonda il ricorso – ossia che la Corte del merito abbia erroneamente ritenuto sollevata nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’eccezione di transazione novativa e l’abbia conseguentemente sollevata d’ufficio in questo giudizio – è quindi del tutto errato, sia perchè la Corte non ha mai affermato tanto (come è agevole evincere dalla lettura della sentenza impugnata), sia perchè essa s’è esattamente pronunciata riguardo al thema decidendi posto dall’appello del D.G., che lamentava il fatto che il Tribunale di Nola aveva errato nell’accogliere l’opposizione all’esecuzione proposta dall’ A., in quanto basata sulla transazione del 19.12.2003, ossia su un fatto estintivo successivo alla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Insomma, la Corte partenopea non ha rilevato d’ufficio alcunchè, perchè la questione dell’intervenuta transazione era stata posta dall’ A. quale motivo principale dell’opposizione all’esecuzione e costituiva, quindi, il nodo centrale da sciogliere per la soluzione della controversia.

Pertanto, risulta di tutta evidenza che il ricorrente non ha minimamente colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, sicchè le censure proposte contro la stessa si risolvono in “non motivi”, la cui sanzione processuale è l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4), (tra le tante, si veda, recentemente, Cass. n. 17330/2015).

3.1 – In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre le spese forfetarie in misura del 15%, gli esborsi liquidati in Euro 200,00, e gli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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