Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14635 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14635 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 30751-2011 proposto da:
COMUNE LUSCIANO 81000770610 in persona del Sindaco
p.t. Dott. LUCIANO FATTORE, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio
dell’avvocato ENNIO LUPONIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANTONIO ROMANO giusta
2015

procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –

556

contro

COSTANZO LUCIANO in persona del Sindaco p.t. Dott.
LUCIANO FATTORE, elettivamente domiciliato in ROMA,

1

Data pubblicazione: 14/07/2015

VIALE

DEI

PARIOLI

101-E,

presso

lo

studio

dell’avvocato PATRIZIA BELTRAMI, che lo rappresenta e
I
,

difende unitamente all’avvocato LUCA FABOZZI giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– con troricorrente –

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/11/2010, R.G.N.
3753/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2015 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PELLECCHIA;
udito l’Avvocato PATRIZIA BELTRAMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;

.L.

2

avverso la sentenza n. 3753/2010 della CORTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Nel gennaio 2002, Luciano Costanzo convenne in giudizio il Comune
di Lusciano al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla
apertura di una profonda voragine sul manto stradale, antistante la sua
attività commerciale e che aveva portato alla chiusura del traffico della

aveva determinato una notevole contrazione della propria attività
commerciale al punto di essere costretto a trasferire in altro luogo la
propria sede, sopportando così notevoli spese.
Si costituì il Comune di Lusciano che contestava an e quantum della
pretesa attrice.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa,
rigettò la domanda.
2. La decisione è stata riformata, con sentenza n. 3753 del 15 novembre
2010 della Corte d’Appello di Napoli. La Corte ha ritenuto, a differenza
del giudice di prime cure, che la chiusura della strada fu determinata dal
collasso del manto stradale e dalla conseguente voragine. Eventi
manifestamente e causalmente collegati. E la responsabilità del Comune
è tanto più grave perché lo stesso era a conoscenza della situazione.
Aggiungono, inoltre, i giudice del merito che si è alla presenza di una
ipotesi tipica di responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 2051 c.c., e
il Comune perciò doveva dimostrare eventi fortuiti eccezionali, non
prevedibili. Per quanto riguarda poi, il profilo risarcitorio i giudici della
Corte territoriale, hanno ritenuto dalle testimonianze che ci sia
effettivamente stato uno sviamento di clientela a causa della difficoltà di
raggiungere la rivendita dopo lo smottamento. Non potendo verificare
con precisione il danno perché a distanza di tanto tempo sarebbe stata
necessaria una consulenza contabile, i giudici fanno riferimento ad un
3

strada, per eseguire i necessari lavori di manutenzione. Tale chiusura

criterio equitativa o di liquidazione del danno stimandolo in circa €
75.000.

3. Avverso tale decisione, il Comune di Lusciano propone ricorso in
Cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria

MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, il Comune deduce la “violazione e falsa
applicazione dell’articolo 2051 c.c., nonché dell’art. 1223 c.c. e dei
principi che disciplinano il nesso di causalità tra il danno e/o l’evento
lesivo e la cosa in custodia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2051 c.c. e
delle norme che disciplinano l’onere della prova, a carico del
danneggiato, sulla sussistenza del nesso di causalità tra il danno e/o
l’evento lesivo e la cosa in custodia in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.
Lamenta il Comune che le motivazioni addotte dalla Corte d’Appello
nella sentenza impugnata sono illegittime illogiche e contraddittorie.
Che per l’applicazione dell’articolo 2051 c.c. è necessario che il danno
sia stato arrecato non già con la cosa ma dalla cosa; quanto all’onere
probatorio spetta al danneggiato allegare e provare l’esistenza di un
efficace rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta “omessa e
insufficiente motivazione su un fatto controverso decisivo per il
giudizio individuato nella esistenza del nesso causale tra i danni
lamentati e la chiusura al traffico della via Manzoni in relazione all’art.
360 c.p.c., n.5”.

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3.1 Resiste con controricorso Costanzo Luciano

La motivazione della sentenza dei giudici del merito è insufficiente a
reggere la motivazione in punto di accertamento dell’eziologia
dell’evento dannoso.
I motivi possono essere trattati congiuntamente perché trattano la
stessa questione sotto profili diversi, e sono entrambi infondati.

logico giuridici hanno fatto buon governo delle norme richiamate dal
ricorrente, non incorrendo in nessuna delle violazioni attribuitegli.
Ciò posto, va rilevato che la Corte di merito ha fatto discendere
l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. a seguito di un’indagine condotta dal
giudice con riferimento al caso concreto, in conformità ai principi di
questa Corte (Cass. n. 19653/2004; Cass. n. 298/2003). In definitiva,
l’estensione della strada e l’uso generale di essa da parte della collettività
rilevano nell’indagine che il giudice è tenuto a compiere caso per caso
per verificare se l’esercizio del potere di controllo e di vigilanza della
strada da parte dell’ente che ne è proprietario sia risultato in concreto
possibile, dovendo altrimenti escludersi il rapporto di custodia e
ritenersi inconfigurabile la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.
Nel caso di specie si tratta di strada comunale all’interno della
perimetrazione del centro abitato. La localizzazione della strada è indice
della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del Comune.
Agli indicati principi è conforme la sentenza impugnata.
La sentenza, infatti, innanzitutto motiva le ragioni per cui alla fattispecie
in esame andava applicato l’art. 2051, in conformità ai principi
enunciati, perché il Comune è custode delle strade e del sottosuolo e
successivamente elenca i motivi che giustificano che tale custodia non è
stata esercitata in modo diligente oltre che la voragine che si è verificata non
è stata da eventi fortuiti non prevedibili ne prevenibili. Chiara è la
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I giudici dell’Appello con motivazione logica, congrua e scevra da vizi

responsabilità oggettiva del Comune perché dalla relazione della
consulenza tecnica emerge con evidenza che l’evento era prevedibile e
prevenibile e che il Comune era da sempre al corrente della situazione
del sottosuolo e dei rischi collegati e non ha mai posto in essere le
cautele necessarie finalizzate a rafforzare il manto stradale.

nesso causale, che la chiusura della strada fu determinata direttamente
dal collasso del manto stradale e dalla voragine che si era verificata e
che, pertanto, non si può parlare di mera occasione di danni lamentati
ma di danni diretti dovuti alla difficoltà della clientela di raggiungere il

negozio del Costanzo dopo lo smottamento.
4.3. Con il terzo motivo il Comune denuncia la “violazione e falsa
applicazione degli artt. 1226 e 2056, nonché insufficiente
contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia in
relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere il giudice di merito
sopperito con la liquidazione equitativa alle deficienze probatorie
dell’attore M punto di entità dei danni subiti e per essere la stessa del
tutto arbitraria e sproporzionata nella misura di un utile di attività del
20%”.
Sostiene che la domanda risarcitoria non poteva essere accolta per
difetto di prova sull’effettiva sussistenza, sulla natura e sull’entità dei
danni asseritamente subiti.
Anche questo motivo è infondato. I giudici del merito motivano in
modo congruo.
11 ricorrente nella specie, per contro, all’iniziale enunciazione della
violazione di norme, non fa, poi, seguito una trattazione puntuale nella
quale, per ciascuna di esse, vengano sviluppati argomenti in diritto. Si

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I giudici del merito correttamente motivano, applicando le regole del

limita infatti a rimettere in discussione le valutazioni delle prove
effettuate dalla Corte d’Appello.
2

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del
ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,
contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici

in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è
sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di
detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il
merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico
formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal
giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio
convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità
e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute
idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida
in complessivi 3.600 Euro, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di
legge e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 27 febbraio 2015.

del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed

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