Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14635 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 09/07/2020), n.14635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27301/2016 proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI, succeduta ex lege

alla GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA PER LE FERROVIE DEL SUD EST,

SCHIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso

MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO ANCORA;

– ricorrente –

contro

P.F.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELA TUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2016 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE

DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 03/02/2016 R.G.N. 569/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Lecce sezione di Taranto, in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ha dichiarato il diritto di P.F.S. ad essere inquadrato a far data dal 1 marzo 1999 nel terzo livello del c.c.n.l. quale Coordinatore di esercizio ed ha condannato la società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. al pagamento delle conseguenti differenze retributive quantificate in Euro 57.023,84 oltre agli accessori dovuti per legge.

2. La Corte di merito ha rammentato che era risultato provato che il P. aveva svolto le manssioni proprie della qualifica rivendicata e che l’ufficio di Taranto a cui era assegnato costituiva un’unità organizzativa di base. Inoltre ha accertato che i compiti dell’addetto al movimento e traffico si erano nel tempo accresciuti e le mansioni effettivamente svolte erano riconducibili al quarto livello rivendicato.

2.1. Ha poi ritenuto tardiva l’eccezione di prescrizione e di carenza di giurisdizione, formulata dalla società per la prima volta in appello.

2.2. Ha condiviso le conclusioni della consulenza contabile, che ha ritenuto corretta anche in esito all’esame dei rilievi critici formulati.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.. Resiste con controricorso P.F.S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la erronea valutazione ed interpretazione dell’A.N. 1987 e del c.c.n.l. 2000- 2003 Autoferrotramvieri.

4.1. Sostiene la ricorrente che, diversamente da quanto affermato nella sentenza, le mansioni descritte nel ricorso introduttivo del giudizio erano esattamente riconducibili a quelle elencate nella declaratoria professionale di appartenenza (IV livello Addetto Movimento e Traffico AN 1987) per lo svolgimento delle quali era prevista anche la soluzione di problemi variabili e complessi con relativi margini di autonomia. Osserva che la Corte non ha effettuato il dovuto raffronto tra le declaratorie dei due livelli (IV e III) ed ha trascurato di considerare che nel terzo livello sono inquadrati quei lavoratori che hanno la responsabilità di una unità organizzativa di base e che svolgono attività complesse che richiedono adeguata preparazione professionale coordinando lavoratori con professionalità diverse.

4.2. Sottolinea che la declaratoria del contratto collettivo 2000- 2003 ha ulteriormente chiarito i tratti distintivi tra le due qualifiche e conferma la erroneità della decisione impugnata.

4.4. Sostiene che la presenza di un coordinatore si sarebbe giustificata a fronte della presenza di più addetti di esercizio da coordinare e conclude ritenendo che la lettura data dalla Corte di merito alle qualifiche da prendere in considerazione sarebbe parziale, sommaria ed inesatta.

5. La censura è improcedibile.

5.1. La ricorrente, in violazione di quanto disposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, riproduce solo in parte le declaratorie professionali delle quali denuncia l’errata lettura, ma soprattutto non allega al ricorso la copia integrale del contratto collettivo e dell’accordo nazionale che nel fascicolo dei gradi di merito è prodotto solo per estratto così incorrendo nella violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

6. Il secondo motivo di ricorso, con il quale la società denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per essere la Corte incorsa nel vizio di ultrapetizione, è infondato.

6.1. Il P., sin dal primo grado, aveva chiesto la condanna al pagamento di “ogni conseguenza retributiva….” e tale dizione è stata interpretata dal giudice del merito, al quale è demandata l’interpretazione della domanda alla luce delle allegazioni della parte, come comprensiva anche delle differenze dovute in ragione del maggior orario prestato. La Corte accerta infatti che l’orario svolto era di 39 ore settimanali a fronte di un orario normale di 36 ore.

7. Il terzo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione del principio del ne bis in idem per avere il P., insieme ad altri lavoratori, proposto un ricorso, rigettato con sentenza passata in giudicato, per ottenere l’accantonamento del t.f.r. sulla base di una serie di voci e tra queste anche lo straordinario, non può essere accolto.

7.1. La censura è generica poichè non riporta, neppure per sommi capi, la sentenza passata in giudicato che si assume avere il medesimo oggetto; non trascrive le parti salienti della consulenza contabile che avrebbe calcolato le maggiori somme dovute in questo giudizio e non riproduce neppure le osservazioni ad essa mosse dalla società. Resta così impedita al Collegio qualunque verifica ex actis della fondatezza delle censure che vanno dichiarate inammissibili.

8. Anche il quarto motivo di ricorso non può trovare accoglimento atteso che del tutto genericamente denuncia la violazione del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 18, all. A, che prevede che l’assegnazione a mansioni superiori avvenga con ordine di servizio e che la reggenza si protragga per almeno sei mesi.

8.1. Sostiene la ricorrente che la Corte di merito avrebbe trascurato tali accertamenti e tuttavia non chiarisce come dove e quando tale eccezione sia stata formulata davanti al giudice di merito.

8.2. E’ noto in proposito che “qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (cfr. Cass. n. 8206 del 22/04/2016 e n. 20678 del 13/10/2016).

9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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