Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14634 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33936-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTA MARIA AVOLA FARACI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 372/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, ha annullato gli avvisi di addebito emessi dall’Inps nei confronti di M.M. limitatamente ai contributi e sanzioni richiesti in relazione ai redditi da partecipazione in una società di capitali (Logan Srl) e ha condannato quest’ultimo a rimborsare all’Inps per un quarto le spese dell’intero giudizio;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo; M.M. resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale, illustrato da successiva memoria, avverso il quale l’Inps non ha opposto difese;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di Consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Ricorso principale:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente principale deduce “Violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre 1992, n. 438, art. 3 bis, di conv.ne con modific.ni del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 e in connessione con questo della L. 2 agosto 1990, n. 233”;

confuta radicalmente le argomentazioni utilizzate dalla Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che “la contribuzione a percentuale pagata dai ricorrenti era stata individuata nella misura corretta, non rilevando a tal fine il reddito dagli stessi percepito per la partecipazione a società a responsabilità limitata”, dovendosi aver riguardo esclusivamente ai redditi di lavoro ed escludendosi qualsiasi altra forma di reddito, nella specie il reddito radicato sulla partecipazione dell’opponente alla predetta società a responsabilità limitata.

Ricorso incidentale:

il ricorrente incidentale propone un unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con cui denuncia “Violazione dell’art. 91 c.p.c.”;

contesta la statuizione di condanna parziale (per 1/4) al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito; sostiene di non essere tenuto a rifondere all’Inps spese di lite essendo risultato sostanzialmente vittorioso nel giudizio di merito.

Esame del ricorso principale:

il ricorso principale è infondato;

questa Corte ha deciso che in tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell’opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (in tal senso cfr. Cass. n. 10426 del 2018 e successive);

nel caso in esame non vi è ragione per discostarsi da tale insegnamento che va riaffermato nei medesimi termini.

Esame del ricorso incidentale:

il ricorso incidentale merita accoglimento;

M.M. aveva proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito con cui l’Inps aveva richiesto il pagamento per contributi commercianti, somme aggiuntive, sanzioni ed accessori riferiti agli anni 2011 e 2013; mentre il primo giudice aveva condannato l’Inps a rimborsare le spese del giudizio, avendo annullato gli avvisi di addebito opposti, la Corte d’appello ha confermato parzialmente la sentenza del Tribunale in relazione ai redditi per la partecipazione alla società Logan s.r.l., accogliendo il ricorso dell’Inps relativamente all’omessa contribuzione per contributi e sanzioni richiesti in relazione ai redditi da partecipazione quale socio accomandatario della società Le Gardenie di P.G. & C. s.a.s.

in base ai principi elaborati da questa Corte il giudice di secondo grado, qualora riformi la sentenza di primo grado, è tenuto a provvedere ad una nuova statuizione e ad una nuova ripartizione delle spese di lite dei gradi di merito, sulla base dell’esito complessivo del giudizio (Cass. n. 11423 del 2016, Cass. n. 6259 del 2014; Cass. n. 18837 del 2010), incontrando tale principio un unico limite nel criterio generale di soccombenza;

l’applicazione rigorosa di quest’ultimo fa sì che la nozione di soccombenza vada intesa in senso sostanziale rispetto alla causa nel suo complesso, con particolare riferimento all’esito finale della lite raffrontato alle posizioni originarie dei contendenti;

si intende qui condividere il principio affermato da questa Corte in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ma estensibile anche alle opposizioni ad ingiunzioni di pagamento per l’analogia della loro struttura, secondo cui “La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all’esito finale della lite anche nell’ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand’anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benchè impropriamente rigettando il gravame avverso l’integrale accoglimento dell’opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute” (Cass. n. 9587 del 2015);

nel caso in esame M.M. è risultato “sostanzialmente vittorioso” all’esito dei due gradi del giudizio di merito, per essere stato dichiarato non tenuto al pagamento dei contributi per la partecipazione a società di capitali;

essendosi il giudizio di merito conclusosi nel complesso favorevolmente per il M., rispetto all’oggetto originario della controversia, non sussistono i presupposti per la condanna a suo carico del pagamento, per un quarto, delle spese dei due gradi del merito;

in definitiva, il ricorso principale va rigettato;

il ricorso incidentale va accolto e, per l’effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa decisa nel merito disponendo la condanna dell’Inps al pagamento di 1/4 delle spese processuali relative al primo e al secondo grado di giudizio, nella misura già stabilita dalla Corte d’appello, compensando i restanti 3/4;

le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale.

Accoglie il ricorso incidentale e, per l’effetto cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, condanna l’Inps al pagamento di 1/4 delle spese processuali relative al 1^ e al 2^ grado di giudizio nella misura già stabilita dalla Corte d’appello.

Condanna l’Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di M.M., che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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