Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14634 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 18/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 18/07/2016), n.14634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3781/2015 proposto da:

M.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GREGORIO VII 134, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

SCONOCCHIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PIERGIORGIO PARISELLA, MAURIZIO CINELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE OSIMO;

– intimato –

nonchè da:

COMUNE OSIMO P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI PETTINARI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO LUCCHETTI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

SCONOCCHIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PIERGIORGIO PARISELLA, MAURIZIO CINELLI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza non definitiva n. 97/2014 della CORTE D’APPELLO

di PERUGIA, depositata il 15/09/2014 R.G.N. 219/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato PARISELLA PIERGIORGIO;

udito l’Avvocato LUCCHETTI ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e accoglimento dell’incidentale per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel giudizio di rinvio, generato dalla sentenza di questa Corte n. 18198 del 2013, la Corte di Appello di Perugia, con la sentenza non definitiva n. 97 in data 15.9.2014, ha dichiarato che M.F. aveva diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro, dalla data del licenziamento sino al 31.7.2012; ha condannato il Comune di Osimo al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto maturate in detto periodo, in relazione all’inquadramento che sarebbe risultato dovuto all’esito del giudizio pendente davanti al Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, ed al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta in relazione allo stesso periodo; con separata ordinanza ha disposto la sospensione del giudizio.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che nella liquidazione dell’indennità risarcitoria, prevista della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, l’errore di diritto, nel quale il Comune aveva dedotto di essere incorso nella procedura che aveva portato al licenziamento, non aveva rilevanza in quanto era addebitabile allo stesso Comune; che l’indennità doveva liquidarsi in relazione al periodo compreso tra il 18.4.2002, data di cessazione del rapporto, ed il 31.7.2012, data in cui il lavoratore sarebbe stato collocato a riposo per il compimento del 65^ anno di età; che la determinazione del parametro di computo della retribuzione e dei contributi dipendeva dall’esito del giudizio, avente ad oggetto l’annullamento della delibera del Comune di attribuzione dell’incarico dirigenziale e l’accertamento della nullità del contratto individuale di lavoro, nella parte in cui era stato previsto l’inquadramento del lavoratore nella qualifica dirigenziale.

3. Avverso detta sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. Il Comune di Osimo ha resistito con controricorso ed ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale affidato a cinque motivi, al quale ha resistito il ricorrente principale.

5. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale.

6. Con il primo ed il secondo motivo il M., deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 3, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 2909 c.c. e artt. 324 e 394 c.p.c..

7. Sostiene che, per effetto della sentenza di questa Corte n. 18198 del 2013, si era formato il giudicato non solo sulla inefficacia del licenziamento ma anche sulla natura dirigenziale del rapporto di lavoro e su ogni fatto ad essa collegato, quale l’entità della retribuzione globale di fatto. Assume che, pertanto, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere pregiudiziale, ai fini della liquidazione dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, la definizione del processo instaurato dal Comune di Osimo innanzi al Tribunale di Ancona, deducendo che la qualifica dirigenziale era stata negata, per la prima volta, dal Comune nella comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio, con riguardo al giudizio pendente innanzi al Tribunale.

8. Il ricorso incidentale 9. Con il primo motivo il Comune di Osimo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 e dell’art. 2118 c.c..

10. Sostiene che l’elevato grado di controvertibilità ed incertezza del quadro normativa, entro il quale si collocava la accertata illegittimità del licenziamento del M., escludendo dolo e colpa grave nella condotta di esso Comune, rileverebbe ai fini della liquidazione della indennità prevista della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4. Deduce di avere fatto affidamento sull’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, espresso nella decisione 3929/2007 (poi confermato con la sentenza 21749/2010), che ha ritenuto sufficiente il parere del “Comitato dei Garanti” nelle ipotesi di licenziamento per motivi disciplinari, inerenti l’ambito della responsabilità dirigenziale.

11. Con il secondo motivo il Comune prospetta, in via subordinata, ai sensi dell’art. 117 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo Addizionale sottoscritto a Parigi in data 20.3.1952 della CEDU e dell’art. 6, comma 3 del Trattato sull’ Unione Europea, questione di illegittimità costituzionale della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 e art. 1218 c.c., ove interpretati nel senso di escludere rilevanza all’elevato grado di controvertibilità del quadro normativo, per violazione del principio di certezza del diritto e di affidamento sulla stabilità dell’ordinamento.

12. Con il terzo motivo ed il auarto motivo, il Comune lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 4, che la Corte territoriale, avrebbe omesso di statuire sulle eccezioni relative all’avvenuto conseguimento da parte del M. della pensione di anzianità in data 1.1.2003 ed alla avvenuta condanna di esso Comune al pagamento dell’indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità di retribuzione; che queste circostanze non sarebbero state valutate dalla Corte territoriale, che, non aveva considerato nemmeno il fatto che il lavoratore aveva consolidato, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 72, comma 11 (convertito nella L. n. 133 del 2008), il requisito della massima anzianità di servizio di 40 anni il 1.1.2008.

13. Sostiene che il diritto alla reintegrazione è precluso dal conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e, comunque, dal consolidamento (in data 1.1.2008) in capo al lavoratore del requisito della massima anzianità contributiva di cui del citato D.L. n. 112 del 2008, art. 72, comma 11.

14. Con il Quinto motivo il Comune denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., richiamando le prospettazioni difensive svolte nel terzo e nel quarto motivo, quanto all’avvenuto conseguimento da parte del lavoratore della pensione di anzianità in data 1.1.2003, alla maturazione, in capo al medesimo, del requisito della massima anzianità contributiva alla data del 1.1.2008, all’avvenuta condanna di esso Comune al pagamento dell’indennità risarcitoria di 24 mensilità di retribuzione.

15. Preliminarmente, deve ritenersi che, contrariamente a quanto eccepito dal Comune, il ricorrente principale ha rispettato i principi elaborati da questa Corte in materia di necessaria specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione (ex multis, Cass. 5043/09, 4823/09 e 338/09). Il ricorso è, infatti, sviluppato secondo prospettazioni che ricostruiscono in modo puntuale e specifico entrambi i motivi in cui è articolato; d’altra parte, il richiamo alla sentenza di questa Corte, che ha generato il giudizio di rinvio, concorre ad individuare i fatti fondanti dell’eccezione di giudicato.

Esame dei motivi.

Sul ricorso principale.

16. Il ricorso è inammissibile.

17. La Corte territoriale, ha pronunciato, in via non definitiva, sul risarcimento del danno spettante al M. ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, avendo ritenuto pregiudiziale, ai fini della individuazione della retribuzione mensile a questi spettante, la definizione del giudizio pendente davanti al Tribunale di Ancona, relativo all’annullamento della delibera del Comune di attribuzione dell’incarico dirigenziale e alla nullità del contratto individuale di lavoro, nella parte in cui era stato previsto l’inquadramento del lavoratore nella qualifica dirigenziale, ed ha contestualmente sospeso il giudizio. Il M., per dolersi della affermata pregiudizialità del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Ancona e della sospensione del giudizio, avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. e non il ricorso per cassazione.

18. La sentenza impugnata non è incorsa nella violazione dei principi di cui all’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in relazione al giudicato generato dalla sentenza n. 18198 del 2013 di questa Corte, in quanto il giudizio, rispetto al quale la sentenza oggi impugnata ha ravvisato pregiudizialità, ha ad oggetto la domanda di annullamento della nomina a dirigente del M. e la domanda di nullità del rapporto dedotto in giudizio, quanto alla attribuita qualifica dirigenziale, dunque, un “thema decidendum” diverso da quello originato dalla già citata sentenza di questa Corte n. 18198 del 2013.

Sul ricorso incidentale.

19. Il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.

20. Il licenziamento illegittimo integra una violazione del contratto di lavoro e genera la responsabilità contrattuale di cui all’art. 1218 c.c., che può essere esclusa soltanto qualora il datore di lavoro-debitore provi che la causa dell’inadempimento non è a lui imputabile. In difetto di tale prova, la responsabilità si traduce nell’obbligo di risarcire il danno, il cui ammontare viene determinato secondo le previsioni di legge, ossia secondo gli artt. 1223 e 1227 c.c. o, nel caso di applicabilità del più volte citato art. 18, secondo i commi 4 e 5 di questa disposizione (Cass. 24890/2011, 21538/2008, 15966/2007).

21. Nessuna delle richiamate norme attribuisce rilevanza allo stato soggettivo del debitore inadempiente, ad eccezione dell’art. 1225 c.c., che, in caso di inadempimento non doloso, limita il danno alla sua prevedibilità nel momento della nascita dell’obbligazione, disposizione non invocata dal ricorrente. La misura minima individuata dalla norma dello Statuto ha, di contro, un’altra funzione, assimilabile ad una sorta di penale, avente la sua radice nel rischio di impresa (ex multis Cass. 1950/2011) ed opera quando il periodo dal licenziamento illegittimo alla reintegrazione è così breve che la quantificazione scenderebbe al di sotto delle cinque mensilità.

22. Il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 6340 del 2013 non giova al ricorrente incidentale, perchè relativa a fattispecie in cui il licenziamento era stato fondato sulla certificazione medica, smentita dagli accertamenti giudiziali, che proveniva da strutture sanitarie pubbliche, estranee al datore di lavoro. Di contro, nella fattispecie in esame, l’illegittimità del licenziamento non è addebitabile a soggetti o a cause esterne ma soltanto alla condotta del Comune, che ha irrogato il licenziamento, secondo il “decisum” contenuto nella sentenza di questa Corte n. 18198/2013, in assenza della necessaria valutazione degli addebiti da parte del “Nucleo di Valutazione”, prevista del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 20, 21, 22 e 51 e dagli artt. 20 e segg. del CCNL Area dirigenti autonomie locali.

23. Quanto alla dedotta complessità del quadro normativo e giurisprudenziale, va considerato che ogni regola o principio giuridico preesiste, secondo il nostro ordinamento, al suo riconoscimento da parte della giurisprudenza e che i mutamenti interpretativi nomofilattici di questa Corte possono avere rilievo solo in caso di mutamento dell’interpretazione della norma processuale che comporti, in danno di una parte del giudizio, una decadenza o una preclusione prima escluse, nel senso di rendere irrituale l’atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all’orientamento precedente (Cass. SSUU 15144/2011; Cass. 4826/2016, 5962/2013, 28967/2011).

24. Le condizioni sopra richiamate non ricorrono nella fattispecie in esame, perchè le regole procedimentali che disciplinano l’esercizio del diritto di recesso del datore di lavoro pubblico dal rapporto di lavoro dirigenziale, non sono equiparabili alle regole processuali, essendo finalizzate non all’esercizio di un diritto di azione o di difesa in giudizio ma, appunto, alla possibilità di recedere o meno da un rapporto di lavoro con i lavoratori che abbiano la qualifica dirigenziale (Cass. 5962/2013, 28697/20119).

25. Va precisato che con la sentenza n. 929 del 2007 questa Corte dopo avere affermato che la responsabilità dirigenziale può, in taluni casi, essere diversa e distinta dalla responsabilità disciplinare o per mancanze, ha affermato che, nei casi in cui il mancato raggiungimento degli obiettivi dipenda da negligenza o inerzia del dirigente, la responsabilità dirigenziale coincide con quest’ultima, rendendo, pertanto, necessario il parere obbligatorio e vincolante del Comitato del Garanti. Questa Corte, dunque, non ha escluso, perchè la questione era estranea al “thema decidendum”, la necessità del coinvolgimento del “Nucleo di Valutazione”, ritenuto indispensabile nella sentenza n. 18198/2013 di questa Corte.

26. La denunciata complessità o difficoltà ricostruttiva del dato normativo non può essere invocata per escludere l’inadempimento del Comune, ovvero per limitare la sua responsabilità.

27. A prescindere dal rilievo che le norme di derivazione legale e di negoziazione collettiva sono chiare e lineari nel descrivere le fasi ed i soggetti coinvolti nel procedimento disciplinare azionato nei confronti dei dipendenti che rivestono la qualifica dirigenziale, va osservato che nel nostro ordinamento giuridico, nessuna norma di legge attribuisce rilevanza alla mancata comprensione del significato delle leggi che regolano l’agire dei soggetti nell’ambito del diritto civile, la attenuazione del rigore del principio secondo cui “ignorantia legis non excusat” essendo stato previsto in relazione alla responsablità penale (C. Cost. 364/1988) e, entro precisi e ben individuati limiti, in relazione alla responsabilità amministrativa tributaria (Cass. 13076/2015, che ha escluso la rilevanza dell’incertezza soggettiva, derivante dall’erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa).

28. Il dovere di informazione, di conoscenza, di comprensione del significato delle leggi costituisce, infatti, diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale, di cui all’art. 2 Cost. (Corte. Cost. 364/1988) ed informa, in particolar modo, la condotta delle Pubbliche amministrazioni e dei suoi funzionari (artt. 97 e 98 Cost.).

29. Le considerazioni svolte evidenziano la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 e dell’art. 1218 c.c., nella parte in cui non attribuiscono rilievo al grado di incertezza e controvertibilità e del quadro normativo relativo alle modalità di esercizio del potere di recesso del datore di lavoro pubblico, ai fini della liquidazione della indennità risarcitoria, in riferimento all’art. 117 Cost., comma 1, ed all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

30. I motivi terzo e quarto sono infondati nella parte in cui deducono vizi motivazionali e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’intervenuto pensionamento del M. alla data del 1.1.2003 ed al consolidamento in capo al medesimo, alla data del 1.1.2008, del requisito della massima anzianità contributiva, di cui del D.L. n. 112 del 1998, art. 72, comma 11 (convertito nella L. n. 133 del 2008).

31. La Corte territoriale, infatti, ha valutato dette circostanze e le ha ritenute irrilevanti, ai fini della determinazione dell’arco temporale nell’ambito del quale parametrare l’indennità risarcitoria, sul rilievo che il diritto alla reintegrazione cessava solo con il compimento da parte del M. del 65^ anno di età, e che non era intervenuto alcun licenziamento successivamente al conseguimento della pensione di anzianità.

32. Le censure sono infondate anche con riguardo alla dedotta violazione di legge.

33. Il conseguimento della pensione di anzianità non integra, infatti, una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell’incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale (determinando la sospensione dell’erogazione della prestazione pensionistica), ma non comporta l’invalidità del rapporto di lavoro (Cass. 6906/2009).

34. Deve anche ritenersi, in continuità con il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, che il diritto a pensione discende dal verificarsi dei requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge e prescinde del tutto dalla disponibilità di energie lavorative da parte dell’assicurato, che abbia anteriormente perduto il posto di lavoro, nè si pone di per sè come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicchè le utilità economiche, che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae, dipendono da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione all’operatività della regola della “compensatio lucri cum damno” (Cass. SSUU n. 12194 del 2002; Cass. 16143/2014, 13871/2007).

35. Quanto alla possibilità che il rapporto del M. avrebbe potuto cessare al raggiungimento del requisito di cui del D.L. n. 112 del 2008, art. 72, comma 11 (compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni) e, quindi, al 1.1.2008, va osservato che il consolidamento di detto requisito non avrebbe comportato automaticamente la cessazione del rapporto, essendo necessario, comunque, un atto di volontà del Comune datore di lavoro (Cass. 10527/2010, 3237/2003). Si tratta, quindi, di un elemento pronostico che, in quanto tale, non può entrare nella determinazione del quantum del danno ex art. 18, oltre le cinque mensilità massima anzianità.

36. Sono fondate le censure, formulate con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5 (terzo motivo), n. 4 (quarto motivo) e n. 3 (quinto motivo), correlate alla mancata considerazione, ai fini dell’ “aliunde perceptum”, della indennità risarcitoria di danno patrimoniale, corrispondente alle 24 mensilità di retribuzione, oggetto della statuizione di condanna della decisione di merito rescissa dalla sentenza di questa Corte n. 18198/2003, questione sottoposta alla attenzione della Corte territoriale (pg. 3 della sentenza impugnata) e da questa non esaminata.

37. Detta indennità, costituendo “aliunde perceptum”, va considerata ai fini della liquidazione della indennità risarcitoria di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4.

38. Conclusivamente, rigettati il primo ed il secondo motivo, il ricorso incidentale va accolto limitatamente ai profili di censura, di cui al terzo, al quarto ed al quinto motivo, correlati all’indennità risarcitoria pari a 24 mensilità di retribuzione, che il Comune è stato condannato a pagare al M..

39. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Perugia che, in relazione ai motivi accolti, come specificati nei punti da 36 a 38 di questa sentenza, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso principale.

Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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