Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14634 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3753/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL

FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato DE JORIO FILIPPO, che la

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 612/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/01/2006 r.g.n. 5623/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella;

udito l’Avvocato DE JORIO FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.V., titolare dal 1972 di pensione di vecchiaia a carico dell’INPS e – sempre dal 1972 – di pensione di reversibilità, comprensiva dell’indennità integrativa speciale, a carico del Ministero del Tesoro, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne aveva respinto la domanda (principale) intesa all’accertamento del diritto a percepire la pensione di vecchiaia in misura intera e alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dall’INPS sulla pensione stessa in esecuzione dei provvedimenti a lei comunicati con note 12.9.1996 e 12.1.1999, mentre aveva accolto solo parzialmente la domanda (subordinata) di accertamento della irripetibilità delle somme trattenute dall’Istituto previdenziale. Riferiva l’appellante che l’indebito, come chiarito dall’INPS nella lettera 9.2.1999, si era determinato per il contemporaneo godimento, da parte sua, di altro trattamento pensionistico comprensivo della IIS e sosteneva l’illegittimità della determinazione dell’Istituto spettandole, secondo la normativa vigente, il godimento della IIS su entrambe le pensioni.

Con sentenza del 25 gennaio 2006 la Corte d’appello di Roma accoglieva l’impugnazione osservando che la L. n. 843 del 1978, art. 19 – disposizione sulla quale l’INPS fondava la pretesa di recupero – non era applicabile, secondo la giurisprudenza della cassazione (sent. n. 4465/2000) nei casi in cui – come nella specie – l’assicurato benefici di una pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e di altro trattamento pensionistico a carico dello Stato, operando la disposizione medesima solo nei confronti di più pensioni tutte a carico dell’AGO o delle gestioni sostitutive o integrative di quella obbligatoria.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. La S. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e la controricorrente ulteriori note di udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente sul rilievo che la procura speciale apposta in calce alla copia a lei notificata manca della firma del legale rappresentante pro tempore dell’INPS. E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (per tutte, vedi Sez. un. n. 5323 del 2004) il principio secondo cui, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, è irrilevante la mancanza della sottoscrizione della procura nella copia notificata del ricorso, essendo sufficiente che la sottoscrizione della parte sia contenuta nell’originale del ricorso e sia seguita dall’autenticazione del difensore munito di procura speciale e che la copia notificata contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto dal difensore medesimo (come avviene quando la copia contenga la trascrizione della procura o l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione).

Nella specie, gli elementi sopra indicati ricorrono tutti posto che, dall’originale del ricorso per cassazione, risulta che la procura speciale reca la sottoscrizione del legale rappresentante dell’INPS e questa è seguita dall’autenticazione di uno dei difensori indicati nella procura medesima (e nell’intestazione dell’atto) come abilitato alla difesa dell’Istituto; mentre, a sua volta, la copia notificata alla S. contiene la trascrizione completa della suddetta procura, oltre all’attestazione dell’ufficiale giudiziario che la copia notificata è conforme all’originale e che la notifica è stata eseguita su istanza dell’INPS, rappresentato e difeso dai legali indicati nell’atto che viene notificato.

2. Infondata è anche la seconda eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata dalla odierna resistente sul rilievo che le censure dell’INPS si svolgono su un tema completamente diverso da quello su cui è stata emessa la sentenza d’appello, dal momento che quest’ultima, nel dispositivo, ha dichiarato il diritto della S. a percepire la pensione di vecchiaia con la inclusione della IIS limitatamente al periodo (1.1.1979 – 31.8.1996) che costituiva oggetto della pretesa di recupero dell’Istituto previdenziale, mentre il ricorso muove dall’errato presupposto che il diritto in questione sia stato riconosciuto una volta per tutte e che l’INPS sia stato condannato alla erogazione a vita della pensione di vecchiaia includendovi la IIS. In proposito è sufficiente rilevare che il dispositivo della sentenza impugnata va integrato con la motivazione, dalla cui lettura appare evidente che oggetto della domanda (principale) della S. – respinta dal giudice di primo grado e nuovamente devoluta al giudice del gravame – era “l’accertamento del diritto a percepire la pensione di vecchiaia a carico dell’INPS nella intera misura comprensiva dell’indennità integrativa speciale (IIS) e alla restituzione da parte dell’INPS di quanto illegittimamente trattenuto sulla pensione stessa in attuazione dei provvedimenti a lei comunicati con note 12.9.96 e 12.1.1999” e che su tale domanda ha deciso la Corte d’appello, negando l’applicabilità della L. n. 843 del 1978, art. 19 nel caso di contitolarità di pensioni a carico dell’INPS e dello Stato ed affermando, quindi, il diritto dell’appellante a percepire l’indennità integrativa speciale (anche) sulla pensione AGO. 3. Può, quindi procedersi all’esame del motivo di ricorso dell’INPS, nel quale il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 99 e della L. n. 843 del 1978, art. 19, contesta l’interpretazione che delle suddette norme ha fornito la Corte territoriale adeguandosi al precedente di Cass. n. 4465 del 2000. Ricorda che il D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 99, comma 2, consentiva al titolare di più pensioni o assegni di beneficiare dell’indennità integrativa speciale “a un solo titolo”. Riferisce, poi, che la norma è stata “riscritta” dalla Corte costituzionale (sentenza n. 494 del 1993) ma solo nel senso che – fermo restando il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali- deve comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per Fondo lavoratori dipendenti. Conclude, quindi, affermando che, per il titolare di due pensioni (ed indipendentemente dal soggetto erogatore), il divieto di fruire contemporaneamente della indennità integrativa speciale sulla seconda pensione persiste tuttora in forza delle disposizioni di legge richiamate in premessa (L. n. 843 del 1978, art. 19 e D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 99), essendo derogabile nei soli limiti necessari ad integrare l’importo di tale seconda pensione al trattamento minimo INPS. 4. Il ricorso è fondato.

Premesso che la questione di cui si discute nella presente controversia è quella relativa alla spettanza, sulla pensione AGO fruita unitamente a una pensione a carico del Ministero del Tesoro e sulla quale viene corrisposta l’indennità integrativa speciale, degli aumenti di perequazione in cifra fissa previsti dalla L. n. 160 del 1975, che l’INPS ritiene non dovuti, in applicazione della L. n. 843 del 1978, art. 19, osserva la Corte che su detta questione si sono pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza n. 25616 del 23 ottobre 2008, resa a composizione del contrasto di giurisprudenza sorto nella Sezione lavoro riguardo alla interpretazione dell’anzidetta disposizione normativa.

Superando l’orientamento espresso dalla sentenza n. 4465/2000 (presa a riferimento dalla Corte d’appello di Roma e condividendo, invece, l’opposto indirizzo espresso nelle successive sentenze n. 8587, 9056 e 9334 del 2007), le Sezioni unite hanno formulato, in esito ad ampia e complessa motivazione, il seguente principio di diritto” La L. 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19, comma 1, in relazione alla disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive (c.d. quote fisse) di importo uguale per tutte le pensioni, di cui alla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 10, ha escluso, a decorrere dal 1 gennaio 1979, che lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale, possa fruire su più di una pensione di tali quote aggiuntive, o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita. Ne consegue che questa regola trova applicazione anche nel caso di titolarità di una pensione dell’assicurazione generale obbligatoria e di una pensione dello Stato e, in tal caso, al pensionato, come precisa l’art. 19 cit., comma 2, continua a corrispondersi l’indennità integrativa speciale inerente alla pensione statale e non spettano invece le quote aggiuntive sulla pensione dell’assicurazione generale obbligatoria corrisposta dall’INPS. L’esclusione del diritto alle quote aggiuntive su quest’ultima pensione è applicabile, con riferimento ai periodi in cui il titolare abbia ricevuto anche la pensione statale, anche nel caso in cui successivamente sia stata riconosciuta l’illegittimità dell’attribuzione della pensione statale e tuttavia sia stata esclusa la ripetizione delle rate già corrisposte in ragione della buona fede dell’interessato”.

5. A tale principio si sono adeguate tutte le successive pronunce della Corte (cfr, Cass. 11010 del 2009 e altre conformi), dando luogo a un indirizzo interpretativo consolidato che esclude di poter dare ingresso alla richiesta della controricorrente (formulata nelle note di udienza), di inviare nuovamente la questione alle Sezioni unite per le notevoli difficoltà interpretative della relativa decisione.

6. Condividendo anche questo Collegio il suddetto principio e le ragioni che ne costituiscono il fondamento, il ricorso dell’INPS va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

7. Quanto alle ulteriori questioni cui accenna nel controricorso la S. – la quale sostiene di aver formulato nel giudizio di primo grado e riproposto in appello l’eccezione di prescrizione (decennale) del presunto indebito e quella di buona fede di essa percipiente, ostativa alla ripetibilità delle somme oggetto di recupero da parte dell’INPS – si tratta di questioni non considerate dalla sentenza impugnata (che neppure riferisce della loro avvenuta prospettazione, perchè, presumibilmente, ritenute assorbite dall’accoglimento della domanda principale della pensionata) ma che non possono essere esaminate e decise direttamente in questa sede, entrambe richiedendo accertamenti di fatto.

8. La causa va, perciò, va rinviata ad altro giudice di appello che deciderà la controversia adeguandosi al riferito principio di diritto e, quanto alla pretesa di recupero dell’INPS, ne verificherà la fondatezza tenendo conto delle indicate eccezioni, sempre che, ovviamente, ne ravvisi l’ammissibilità con riferimento alla loro effettiva e rituale prospettazione.

9. Al giudice di rinvio, designato come in dispositivo, si rimette anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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