Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14634 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14634 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 27771-2011 proposto da:
LASORSA ANNARITA LSRNRT86A68A662R,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA AURELIA 424, presso lo
studio dell’avvocato VINCENZO CIAFFI, che la
rappresenta e difende a margine del ricorso;
– ricorrente contro

ALLIANZ SPA , DAVI’ MARISTELLA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 15/2011 del TRIBUNALE SEDE
DISTACCATA DI MODUGNO, depositata il 25/01/2011,

1

Data pubblicazione: 14/07/2015

R.G.N. 26/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2015 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PELLECCHIA;
udito il P.M. in persona del
Dott.

Procuratore

GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso

per il rigetto del ricorso;

Generale

Sostituto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Nell’aprile 2009 Lasorsa Annarita impugnava la sentenza, numero
298 del 2009, pronunciata dal giudice di pace di Modugno con cui si
dichiarava l’invalidità della procura ad litem rilasciata dalla stessa Lasorsa
all’avvocato Gisonda per conflitto di interessi con quella rilasciata dalla

sinistro stradale pendente in altro giudizio.
2. La decisione è stata confermata con sentenza n. 15/2011 del
Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno. Il giudice dell’appello
ha ritenuto di non doversi applicare l’articolo 182, secondo comma,
c.p.c., novellato dalla legge 69/2009 perché la sentenza del Giudice di
pace è anteriore alla pubblicazione della legge. Inoltre ha ritenuto,
anche, non conferente al caso di specie il principio sancito dalla
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 9217/ 2010.
3. Avverso tale statuizione Lasorsa propone ricorso in Cassazione sulla
base di due motivi.
3.1. L’Allianz S.p.A. non svolge attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione falsa
applicazione dell’art. 182, II c., c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c.,
nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”.
Lamenta la Lasorsa che il giudice doveva promuovere la sanatoria che
/
tale intervento è obbligatorio e deve essere esercitato in qualsiasi fase o
grado del giudizio. Ha efficacia ex tune, senza il limite delle preclusioni
derivanti da decadenze processuali.

3

convenuta Davi Marisella al medesimo procuratore e per lo stesso

Il motivo è infondato. L’art. 182 c.p.c. è stato, come è noto, modificato
dall’art. 46, comma 2, della L. 18 giugno 2009, n. 69. Ai sensi della citata
legge tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della
sua entrata in vigore. E la sentenza di cui si discute è anteriore alla citata
legge perché depositata il 20 marzo 2009.
4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la “violazione e falsa

applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 4 c.p.c.
nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile
d’ufficio, (art. 360 c.p.c. n. 5)”.
Sostiene che la sentenza è errata perché il giudice di prime cure è
incorso in un vizio di extra petizione nel momento in cui ha ritenuto
sussistere il conflitto di interessi in un caso come quello di specie, dove
la signora Lasorsa non ha chiesto accertarsi la responsabilità esclusiva
e/o concorrente del conducente dell’autoveicolo di proprietà della
Sig.ra Davigo.
Il motivo è fondato.
E’ vero che è principio consolidato di questa Corte che lo svolgimento
simultaneo di attività difensive per conto di soggetti portatori di pretese
collidenti da parte del medesimo procuratore e difensore violerebbe il
diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, determinando
l’invalidità degli atti compiuti (ex multis Cass. n. 21350/2005). Tuttavia,
la Suprema Corte specifica che il conflitto di interessi, sebbene possa
essere meramente virtuale (quindi legato ad interessi anche solo
potenzialmente in contrapposizione), deve essere necessariamente attuale,
posto che una contrapposizione di interessi “già sussistente e successivamente
superata, ove tale risulti in equivocamente dagli atti processuali, non ha rilevatka
così come nell’ipotesi in cui taluna delle più parfi, inkialmente portatrici di interessi
4

“ki

collidenti e distintamente costituite, abbia rinunziato alle proprie pretese in conflitto
con le altre e si sia poi costituita, nel successivo grado congiuntamente alle stesse, CO?!
un unico agcensorP (così Cass. n. 21350/2005,). Ad ogni modo, una volta
rilevato il conflitto, l’invalidità colpisce il mandato conferito per
secondo (Cass. civ., 19 marzo 1984, n. 1860).

di interessi sia stato affidato allo stesso legale, la parte che abbia
conferito per seconda la procura al procuratore nominato dall’altra deve
ritenersi non costituita in giudizio, perché un difensore non può
assumere il patrocinio di due parti che si trovino o possono trovarsi in
posizione di contrasto.
Nel caso di specie, dalla sentenza non emerge che tale circostanza sia
stata valutata al fine di determinare quale dei due mandati sia stato
concesso per primo.

5.11 ricorso va accolto per quanto di ragione. Cassa e rinvia al Tribunale
di Bari, anche per le spese.

P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa e rinvia al
Tribunale di Bari, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte suprema di Cassazione in data 27 febbraio 2015.

Nel caso in cui la difesa di due parti in conflitto anche solo potenziale

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