Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14634 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.13/06/2017),  n. 14634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22391/2014 proposto da:

REGIONE CALABRIA, in persona del V. Presidente della Giunta Regionale

e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa S.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio

dell’avvocato GRAZIANO PUNGI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE NAIMO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI,

73, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE

SPADAFORA, MASSIMO SPADAFORA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONSORZIO BONIFICA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA V;

– intimato –

avverso la sentenza n. 367/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2001, C.M., titolare dell’omonima impresa, convenne in giudizio la Regione Calabria, affinchè fosse accolta la domanda di surroga nei diritti di credito, riconosciuti a mezzo di sentenza passata in giudicato, vantati dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati.

Espose di essere stato aggiudicatario dei lavori per un’opera sul fiume (OMISSIS), finanziata con fondi regionali, da corrispondersi in un’unica soluzione al momento del collaudo; che l’opera era stata positivamente collaudata ma solo parzialmente pagata, nonostante il parere positivo sul riconoscimento e pagamento del credito; che l’impresa C. aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per la somma di Lire 590.040.695 a cui si erano opposti sia il Consorzio che la Regione Calabria quale terzo chiamato; che il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 21 giugno 2000, provvisoriamente esecutiva, aveva rigettato l’opposizione ed accolto la domanda di garanzia spiegata dal Consorzio, condannando la Regione Calabria a rivalere quest’ultimo della somma che avrebbe dovuto erogare per il pagamento dei lavori appaltati alla ditta C.; che tale sentenza era stata appellata dal Consorzio ma non dalla Regione Calabria, nei cui confronti era passata in giudicato; che il giudice dell’appello aveva rigettato l’appello proposto dal Consorzio, confermando la sentenza del Tribunale di Cosenza; che il precetto nei confronti del Consorzio per il pagamento dell’importo dovuto non aveva avuto esito.

Chiese quindi in via di surroga rispetto al Consorzio la condanna della Regione Calabria al pagamento di quanto già dovuto, nonchè dei danni da lucro cessante, danno emergente e danno alla salute patiti in virtù dell’inadempimento.

Si è costituita in questo giudizio la Regione Calabria, eccependo l’inammissibilità della domanda per mancanza dei requisiti sostanziali e processuali, l’infondatezza della pretesa perchè riferita ad un’opera illecita, realizzata senza le prescritte autorizzazioni e pareri dell’autorità e l’inammissibilità della richiesta di danni, esclusa del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 35, comma 3, in quanto, con la citata sentenza del Tribunale di Cosenza, erano già stati riconosciuti gli interessi. Chiese quindi il rigetto delle domande attoree. Il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Grati rimase contumace.

Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza parziale n. 380/2007, accolse l’azione surrogatoria, condannando la Regione a corrispondere al C. le somme a questi dovute dal Consorzio e rimettendo la causa sul ruolo per le ulteriori domande proposte. Secondo il Tribunale, sussistevano le condizioni legittimanti la surrogazione del creditore, in quanto: in forza di pregresso giudicato, da un lato, la ditta C. risultava creditrice di somme liquide ed esigibili nei confronti del Consorzio, dall’altro lato, la Regione Calabria era obbligata a manlevare il Consorzio delle spese sopportate per l’appalto dei lavori eseguiti da C.; il notevole lasso di tempo trascorso faceva ritenere che il Consorzio non si fosse attivato per esigere dalla Regione il pagamento del finanziamento accordato e non corrisposto, finalizzato all’esecuzione dei lavori medesimi; tale consistente arco temporale costitutiva altresì notevolissimo pregiudizio per l’imprenditore.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 367/2014 dell’11 marzo 2014.

La Corte di appello ha preliminarmente ritenuto inammissibile la prospettazione, formulata in sede comparsa conclusionale, con cui la Regione affermava di aver già corrisposto le somme dovute all’ente appaltante, in quanto argomentazione nuova e non suffragata da allegazioni circa il presupposto temporale in forza del quale la nuova allegazione è possibile.

Ha inoltre ritenuto inammissibile l’ulteriore nuova prospettazione secondo la quale l’inerzia del debitore andrebbe esclusa quando questi abbia comunque assunto delle iniziative per l’attuazione del diritto, poichè introduceva un nuovo tema di indagine e non faceva parte del devolutum, non avendo ad oggetto aspetti dibattuti e risolti dalla sentenza impugnata.

Nel merito, la Corte ha ritenuto che solo nel caso di azione di rivalsa tra condebitori solidali il relativo diritto non viene ad esistenza se non quando sia avvenuto il pagamento da parte del condebitore solidale. La sentenza del Tribunale di Cosenza ha però accertato non un’unica obbligazione plurisoggettiva, ma una pluralità di rapporti correnti tra soggetti diversi e di conseguenza la sussistenza di due distinti rapporti di credito, in relazione ai quali il Consorzio riveste posizione passiva da un lato e attiva dall’altro.

Secondo la Corte, quando il C. ha agito in surrogatoria, ha azionato non solo il diritto del consorzio ma anche il proprio diritto, il che comporta che anche quell’aspetto “di condizione” cui la Regione vorrebbe che il proprio obbligo sia subordinato, trova attuazione all’atto della proposizione della azione surrogatoria.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che la sentenza del Tribunale di Cosenza, passata in giudicato, non ostacolava la proponibilità, da parte del C., di una domanda di pagamento diretto nei confronti della Regione, ma solo di un’azione diretta con la quale lo stesso facesse valere un diritto proprio. Nel caso, invece, il C. aveva esercitato il diritto proprio del Consorzio di escutere il finanziamento.

Infine, la Corte ha condiviso l’orientamento della giurisprudenza più recente la quale ammette che l’azione surrogatoria possa avere, oltre ad una funzione conservativa del patrimonio del debitore surrogato, anche funzione esecutiva satisfattiva, consentendo al creditore di esigere la somma di denaro o la eadem res dovuta al proprio debitore.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la Regione Calabria, sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

3.1. Resiste con controricorso C.M.. Il Consorzio intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo di ricorso, la Regione ricorrente lamenta la “violazione degli artt. 2900, 2909 c.c.; artt. 106, 112, 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il Tribunale di Cosenza avrebbe pronunciato una condanna condizionata, legata ad un evento futuro ed incerto (il previo pagamento da parte del Consorzio), che non si sarebbe avverato.

Tale condizione opererebbe non solo in ipotesi di solidarietà passiva tra condebitori, ma anche in presenza di due distinti rapporti obbligatori.

Non essendosi avverata la condizione (ossia, non avendo provveduto il Consorzio al pagamento in favore della ditta appaltatrice), non sarebbe ammissibile l’azione surrogatoria per il diritto condizionato e il diritto del C. non potrebbe trovare soddisfazione mediata attraverso l’azione surrogatoria.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la “Violazione degli artt. 2697, 2900, 2909 c.c.; art. 324 c.p.c.; del principio di non contestazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

La pronuncia della sentenza avrebbe attribuito natura direttamente satisfattoria alla domanda surrogatoria, in presenza di un diritto del Consorzio tutt’ora condizionato (e quindi senza che si possa ritenere che il medesimo Consorzio trascuri di esercitare un proprio diritto) e pur in presenza di prove documentali della circostanza che la Regione ha già pagato quanto dovuto.

Queste ultime consisterebbero nelle note del 1995 allegate al fascicolo di parte del primo grado, docc. 5-6 e nei docc. 2-12 allegati alle richieste ex art. 184 c.p.c., mai contestate dal Consorzio, dalle quali emergerebbe che la Regione ha versato al medesimo Consorzio la complessiva somma di Lire 1.755.512.000, risultando irrilevante la data in cui i pagamenti sono intervenuti.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso, la Regione Calabria lamenta la “Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, i pagamenti già effettuati dalla Regione erano stati documentati sin dal giudizio di primo grado e la conseguente insussistenza di un diritto concretamente azionabile in capo al consorzio era stata lamentata sin dall’atto di appello.

5. I tre motivi possono essere esaminati insieme perchè strettamente connessi e sono fondati per quanto di ragione.

La Corte d’Appello pone a fondamento della propria decisione – come visto in precedenza – la sentenza n. 1226/2000 del Tribunale di Cosenza depositata in data 22 giugno 2000, passata in giudicato per quanto riguarda la posizione della Regione. Il precedente in questione – direttamente esaminabile da questa Corte siccome giudicato esterno – è stato reso all’esito di una controversia di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’Impresa C. a carico del Consorzio di Bonifica in questione. Nell’opporsi il Consorzio aveva chiamato in garanzia la Regione Calabria, sostenendo di avere assolto tutti i propri obblighi e che fino a quando la Regione non avesse assunto le determinazioni di propria competenza il credito vantato dall’Impresa si doveva considerare inesigibile. Costituitasi, la Regione chiedeva fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo estranea al rapporto intercorso tra le parti. Quel giudizio si concluse con il rigetto dell’opposizione ed, in accoglimento della domanda di garanzia proposta dal Consorzio, con la “condanna della Regione Calabria a rivalere il Consorzio di Bonifica (…) delle somme che quest’ultimo dovrà erogare per il pagamento dei lavori appaltati alla ditta C.”. E’ incontroverso tra le parti che la sentenza di cui si discute fu impugnata in appello dal solo Consorzio, così passando in giudicato il capo relativo alla condanna in manleva della Regione.

E’ indiscusso dunque che la Regione, in base a quel precedente passato in giudicato, è stata dichiarata tenuta nei confronti del Consorzio alla mera rivalsa di quanto il Consorzio stesso avrebbe eventualmente pagato all’Impresa C.. Altro non è desumibile quanto alla posizione obbligatoria della Regione verso il Consorzio.

Siffatte considerazioni manifestano la fondatezza della critica della Regione, la quale sostiene – in estrema sintesi – di non poter essere chiamata a rispondere in via surrogatoria direttamente nei confronti dell’Impresa C. per la semplice ragione che la sua obbligazione si risolve nel mero dovere di rivalere il Consorzio una volta che questi abbia provveduto al pagamento in favore dell’Impresa.

Ciò comporta due considerazioni: la prima, che il Consorzio non può esigere, tantomeno in via surrogatoria, il diretto pagamento da parte della Regione; la seconda, che la Regione stessa nulla è obbligata a pagare al Consorzio finchè questi, a sua volta, non abbia pagato all’Impresa.

In quest’ordine di idee non è neppure concepibile che l’Impresa stessa possa surrogarsi nei diritti del Consorzio verso la Regione. Nè ha senso discutere di quale sia la conseguenza dell’inerzia tenuta dal Consorzio nei confronti della Regione. Giova, infatti, ribadire che la natura dell’obbligazione di manleva di un ente verso l’altro manifesta l’infondatezza dell’azione mirante a conseguire in surrogatoria il diritto azionabile dal Consorzio nei confronti della Regione solo in seguito al pagamento da parte sua a favore dell’Impresa.

A maggior chiarezza si tenga conto che l’obbligo di manleva, posto con forza di giudicato a carico della Regione ed a favore del Consorzio, scaturisce da un impegno di finanziamento relativo alle spese che avrebbe affrontato il Consorzio stesso per l’esecuzione delle opere in questione.

Tutto quanto premesso lascia desumere che la domanda surrogatoria in trattazione non era neppure proponibile da parte dell’Impresa nei confronti della Regione con la conseguenza che l’impugnata pronuncia deve essere cassata senza rinvio.

Tutte le altre questioni poste dalla Regione, nei discussi motivi, restano assorbiti.

6. Pertanto la Corte accoglie il ricorso come in motivazione, cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Sussistono i giusti motivi per compensare interamente, tra tutte le parti, le spese dei giudizi di merito e di legittimità.

PQM

 

la Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e compensa interamente tra tutte le parti le spese dei giudizi di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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