Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14634 del 11/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14634 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 29107-2008 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
1024

avvocati TADRIS PATRIZIA, FABIANI GIUSEPPE, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

MORANDO S.P.A.

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Data pubblicazione: 11/06/2013

07154360015, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
GIUNONE REGINA 1, presso lo studio dell’avvocato
,

GROSSO ANDREA, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;

avverso la sentenza n. 819/2008 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 11/06/2008 R.G.N. 1630/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO per delega TADRIS
PATRIZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE i che ha concluso per
il rigetto del ricorso. –

– controricorrente

Udienza del 20.3.2013, causa n. 14
n.29107/2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Thema decidendum è se l’INPS abbia diritto ad insinuarsi al passivo di una amministrazione
straordinaria ( nel caso di specie quella della Morando spa in amministrazione straordinaria)
per l’importo complessivo erogato al lavoratore dall’Istituto come Fondo di gestione ex art. 2
L. n. 297/82 ivi comprest interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del diritto del
lavoratore sino al pagamento effettivo ad opera del Fondo oppure con le limitazioni previste
dalla normativa fallimentare quanto a rivalutazione ed interessi.
Il Giudice di primo grado accedeva alla tesi dell’INPS e riteneva che l’insinuazione potesse
avvenire per l’intera somma corrisposta i ivi compressi gli accessori sino al pagamento della
somma, mentre la Corte di appello di Torino con sentenza del 24.9.2008 accoglieva l’appello
della Morando spa in amministrazione controllata ed ammetteva l’insinuazione nella minor
somma indicata in sentenza in quanto riteneva che l’INPS dovesse sottostare alle limitazioni
previste dalla normativa fallimentare quanto a rivalutazione ed interessi. Poiché il Fondo
nell’iscrizione al passivo si surroga ( alla luce della giurisprudenza di legittimità) nella posizione
dei dipendenti già liquidati non potrebbe, per la Corte territoriale, vantare un credito superiore
a quello che- tenuto conto dei detti limiti- potrebbero vantare i surrogati stessi. L’INPS peraltro
conserva sempre la possibilità di esercitare la surroga nella sua pienezza nei confronti del
datore di lavoro tornato eventualmente in bonis.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS con un motivo; resiste la Morando
con controricorso. Le parti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo formulato si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 1, 2, 7 e 8
della legge n. 297/1982 e degli artt. 54, 55, e 59 Legge fallimentare. La legge 297/1982 parla
di diritto del Fondo di garanzig dell’INPS, una volta pagato il TFR in luogo del datore di lavoro/ a
surrogarsi al lavoratore nei privilegi a lui spettanti sul patrimonio del datore di lavoro” per le
somme da esso pagate”, senza quindi alcuna limitazione. La più recente giurisprudenza della
Corte di cassazione ha distinto due rapporti;l’uno di natura previdenziale e l’altro di natura
retributivo da intendersi separatamente, per cui dal primo rapporto consegue il diritto di
i

R.G.

insinuazione del Fondo per l’intera somma senza le limitazioni disposte dalla legge
fallimentare, essendo i due rapporti tra loro distinti.
Il motivo appare infondato alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte secondo il
quale ” La surroga del Fondo di garanzia gestito dall’INPS, ai sensi dell’art. 2 settimo comma
della legge n. 297/1982 nel privilegio spettante al lavoratore, ai sensi degli artt. 2751 bis e
2776 c.c. consente al medesimo Fondo di essere ammesso nella procedura fallimentare nella
stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore e, quindi, non in maniera integrale, ma
rivalutazione monetaria maturata fino al momento in cui lo stato passivo diventa definitivo,
con esclusione degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente” ( cass. n.
16447/2011; cfr. cass. n. 5141/2011, cass. n. 11009/2008). Non sussistono ragioni di sorta per
discostarsi da tale orientamentoiecepite integralmente nella sentenza impugnata /che ha alla
sua base la considerazione di fondo fatta propria dalla Corte di appello secondo cui il Fondo,
surrogandosi nei diritti del lavoratore una volta che abbia corrisposto a questi il TFR, non può
vantare diritti che quest’ultimo non potrebbe direttamente far valere nell’ambito della
procedura concorsuale, essendo la materia del computo degli accessori nel credito privilegiato
sottoposta ai limiti disciplinati dalla legge fallimentare.
Va quindi rigettato il proposto ricorso. Le spese di lite-liquidate come al dispositivo- seguono la
soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 50,00 per spese,
nonché in euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.3.2013

comprendendo nel credito privilegiato solo gli interessi maturati sino alla vendita, nonché la

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