Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14634 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 09/07/2020), n.14634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9297/2016 proposto da:

B.V.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANNA MARIA PAPA;

– ricorrente –

contro

F.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109,

presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE BIANCAROSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 17/03/2015 R.G.N. 847/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.V.A. convenne in giudizio F.B., titolare della farmacia di (OMISSIS), deducendo di avervi lavorato sin dal 1 giugno 1997, con rapporto di lavoro regolarizzato solo dal 10 gennaio 2001, fatta eccezione per il periodo 10.2.1998 – 9.2.1999 in cui aveva lavorato con contratto previsto dal Piano di Inserimento Professionale.

1.1. Espose di aver sempre rispettato un orario dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,30 dal lunedì al venerdì e, a mesi alterni, uno o due sabati per otto ore giornaliere. Dedusse di aver ricevuto un importo inferiore a quello documentato dalle buste paga e di aver svolto mansioni superiori ascrivibili al VI livello rispetto a quelle riconosciute di IV livello del c.c.n.l. delle Farmacie private.

1.2. Dedusse di essere stato licenziato in data 5 aprile 2006 per giustificato motivo oggettivo e chiese che venisse accertata e dichiarata l’illegittimità del licenziamento, ordinata la riassunzione o condannata la convenuta al risarcimento del danno, accertata dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 1 giugno 1997 e lo svolgimento delle mansioni superiori con condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 25.753,00 a titolo di differenze retributive straordinario e TFR.

2. Il Tribunale di Nicosia, all’esito dell’istruttoria, dichiarò l’illegittimità del licenziamento, condannò la convenuta alla riassunzione o al risarcimento del danno che quantificò in cinque mensilità di retribuzione; condannò la F. al pagamento della somma di Euro 10.445,68 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 11.1.2001 al 21.4.2006 ed Euro 613,24 a titolo di TFR rigettando tutte le altre domande formulate.

3. La Corte di appello di Caltanissetta in parziale riforma della sentenza di primo grado – rigettato il gravame con il quale il B. aveva chiesto la retrodatazione del rapporto di lavoro, il riconoscimento delle mansioni superiori riconducibili al IV livello del c.c.n.l. e non al VI livello riconosciuto e la condanna al pagamento delle ulteriori differenze retributive – ha poi accolto in parte il ricorso incidentale della F. e, confermata la statuizione di illegittimità del licenziamento e quelle ad esso conseguenti, ha invece ritenuto sussistente il denunciato vizio di ultrapetizione della sentenza evidenziando che per il periodo 2001-2006 il B. aveva chiesto il riconoscimento di differenze retributive con riguardo al preteso, e disconosciuto, svolgimento di mansioni superiori e non anche in relazione all’avvenuta percezione di somme inferiori rispetto a quelle dovute per l’inquadramento rivestito o per straordinario.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre B.V.A. con due motivi ai quali resiste con controricorso F.B..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con un articolato motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2103 c.c., la violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. Farmacie private del 25.10.2000 e del 5.5.2005 titolo II artt. 3 e 4, oltre che in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

6. Espone il ricorrente che il primo giudice aveva omesso di pronunciare sulla domanda di pagamento delle differenze retributive in relazione all’errato inquadramento contrattuale, salvo poi riconoscere comunque al ricorrente le differenze retributive, imputabili al medesimo periodo.

7. Sottolinea che in appello era stata censurata l’omessa pronuncia e che la Corte territoriale ha ritenuto implicito il diniego nell’attribuzione al consulente contabile di un incarico avente riferimento alle mansioni di inquadramento; inoltre ha accertato che effettivamente mancava la prova dello svolgimento delle mansioni superiori osservando che l’occasionale vendita di prodotti da banco e l’effettuazione di operazioni bancarie non inficiava l’inquadramento riconosciuto in relazione alle mansioni prevalentemente svolte.

8. Sostiene che, al contrario dall’assegnazione dell’incarico al consulente non si poteva trarre alcun elemento di valutazione tenuto conto del fatto che questi aveva redatto due perizie per effetto del mandato integrativo conferitogli. Inoltre la motivazione della sentenza di primo grado con riguardo all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, confermata anche in appello, deponeva comunque per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni tutt’altro che manuali.

9. Ritiene che perciò la motivazione della sentenza sarebbe insanabilmente contraddittoria: da un canto ritiene illegittimo il licenziamento, accertando che le mansioni svolte dal B. e dalla dipendente successivamente assunta erano analoghe; dall’altro esclude lo svolgimento di mansioni ascrivibili al IV livello rivendicato nel quale pure era inquadrata la dipendente dopo di lui assunta.

10. Evidenzia che la fattispecie non è riconducibile ad un caso di svolgimento di mansioni promiscue e che, piuttosto, si tratta di un’ipotesi di prestazione di compiti accessori, previsti dalla declaratoria contrattuale della qualifica rivendicata.

11. Sottolinea che dall’istruttoria era risultato confermato lo svolgimento di mansioni ascrivibili alla IV qualifica rivendicata e che la qualifica di magazziniere, riportata nelle buste paga del 2005,rientra proprio nel IV livello preteso. Contraddittoriamente perciò la sentenza da un canto riconoscere l’identità delle mansioni per dichiarare illegittimo il licenziamento dopo averle descritte in modo tale da ricondurle al IV livello e poi nega l’inquadramento superiore.

12. Tanto premesso va rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione, ove la censura si risolva in una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

12.1. Non è consentita infatti la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.

12.2. L’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. n. 26824 del 2018 e anche n. 19443 del 2011).

12.3. Perchè censure tra loro eterogenee e cumulativamente formulate non incorrano nella ricordata preclusione è necessario che nell’ambito dell’unica esposizione risulti ben identificata e specificatamente trattata sia la doglianza relativa all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie che i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr. Cass. 23/04/2013 n. 9793 e 11/04/2018n. 8915).

13. Orbene, nel caso in esame la censura non distingue nella parte descrittiva i diversi aspetti della doglianza unitariamente formulata e, sostanzialmente, si risolve in una denuncia di in un vizio motivazionale secondo uno schema non più applicabile.

13.1. Vengono veicolati cumulativamente e confusamente mezzi di impugnazione eterogenei – errores in procedendo, errores in iudicando e vizi motivazionali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5) – senza che sia possibile delineare con chiarezza l’ambito delle singole doglianze prospettate (cfr. Cass. sez. U, n. 9100 del 2015) e quindi in contrasto con il principio di tassatività dei motivi di ricorso e con l’orientamento per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (cfr. Cass. 07/05/2019 n. 12009 ed anche nn. 26874, 11222 e 2954 del 2018; nn. 27458, 16657, 8335, 3554 del 2017; nn. 21016, 19761, 13336 e 6690 del 2016; n. 5964 del 2015; nn. 26018 e 22404 del 2014; n. 3248 del 2012; n. 19443 del 2011).

14. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 3000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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