Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14634 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 04/07/2011), n.14634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 22/5/07, depositata il 9 marzo 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. GRECO Antonio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 22/5/07, depositata il 9 marzo 2007, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Roma 6, ha confermato l’accoglimento del ricorso di M.A. nei confronti dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF e dell’IVA per l’anno 1996, emesso a seguito della determinazione di un maggior reddito, secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e 183, mediante l’applicazione dei parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis c.p.c..

La contribuente non ha svolto attività nella presente sede.

Con i primi due motivi l’amministrazione ricorrente sotto due distinti profili censura la sentenza per aver ritenuto l’illegittimità del D.P.C.M. 27 gennaio 1996 in quanto adottato senza la previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato; con il terzo motivo lamenta siano state ritenute inapplicabili le presunzioni parametriche alla luce della L. 8 marzo 1998, n. 146, art. 10, comma 4, secondo cui gli studi di settore non si applicano ai contribuenti che hanno iniziato o cessato – come nella specie – l’attività nel periodo d’imposta.

Questa Corte ha chiarito che il D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (sulla Elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d’affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull’attività svolta, determinati ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181), non viola la L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, per essere stato emanato senza il parere preventivo del Consiglio di Stato, in quanto non è un atto di natura regolamentare – nè attuativo di legge, ai sensi del comma 1, nè delegificante, ai sensi del comma 2 -, non essendo espressione di una potestà normativa, secondaria rispetto a quella legislativa, attribuita all’amministrazione, e non disciplina in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma è solo un provvedimento amministrativo a carattere generale, in quanto espressione di una semplice potestà amministrativa, essendo rivolto alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili (Cass. n. 16055 del 2010, n. 27656 del 2008).

Quanto al terzo motivo, sembra potersi escludere l’applicazione al periodo d’imposta in esame della disposizione, concernente gli studi di settore, della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4, in quanto, a norma della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 125, gli accertamenti effettuati in base a parametri ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, e segnatamente in base ai parametri approvati col D.P.C.M. 29 gennaio 1996, con le modificazioni previste, si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi d’imposta 1996 e 1997.

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380-bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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