Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14633 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33433-2019 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA

CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 8374/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8374 del 2019, pronunciando in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., ha dichiarato che F.S. è invalido civile con un grado di invalidità pari al 100% dalla domanda amministrativa dell’11.4.2018 e che lo stesso ha pertanto i requisiti sanitari necessari ai fini della L. n. 118 del 1971, art. 12; ha dichiarato inammissibile la domanda di pagamento dei ratei della prestazione di cui all’art. 2 cit. ed improponibile il ricorso per a.t.p.o. presentato in relazione ai requisiti sanitari per il diritto all’indennità di accompagnamento;

2. per quanto ancora rileva, il tribunale ha ritenuto improponibile la domanda, in relazione all’accertamento del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento, per assenza di idonea domanda amministrativa, in quanto corredata da un certificato medico in cui era espressamente escluso che ricorressero le condizioni per beneficiare della prestazione in oggetto (id est: che si trattasse di persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o persona che necessitasse di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita);

3. contro tale pronuncia F.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; l’INPS ha depositato procura speciale;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di Consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 698 del 1994, del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3, convertito in L. n. 102 del 2009, dell’art. 111 Cost.; degli artt. 443 e 445 bis c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato improponibile la domanda giudiziale, pur in presenza di una domanda amministrativa, solo perchè corredata da un certificato medico senza segno di spunta sulla sussistenza delle condizioni per l’indennità di accompagnamento;

6. il motivo è fondato, alla luce dei principi già enunciati da questa Corte (cfr. Cass. n. 14412 del 2019; n. 24896 del 2019);

7. la presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione nelle controversie previdenziali, ai sensi dell’art. 443 c.p.c.;

8. nella fattispecie all’esame del Collegio non è in discussione la presentazione della domanda amministrativa ma ciò di cui si discute è se il certificato medico “negativo” – con segno di spunta sull’inesistenza delle condizioni per il diritto all’indennità di accompagnamento – rilasciato su modulo predisposto dall’INPS, possa condizionare la stessa domanda amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione della domanda, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall’atto d’impulso del procedimento amministrativo diretto all’accertamento delle condizioni per il sorgere del beneficio richiesto;

9. questa Corte, con sentenza n. 14412 del 2019 ha già risolto, in favore della proponibilità della domanda, l’incompleta compilazione della domanda amministrativa mancante del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento;

10. in continuità con tale arresto, nella successiva pronuncia n. 24896 del 2019, la Corte ha, poi, chiarito il profilo che qui maggiormente rileva e cioè che “l’indicazione negativa, da parte del medico curante, della sussistenza delle condizioni legittimanti l’indennità di accompagnamento non preclude l’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio preteso”;

11. a tale orientamento va data ulteriore conferma in questa sede;

12. il D.L. n. 78 del 2009, convertito con modif. nella L. n. 102 del 2009, vigente all’epoca dei fatti di cui è causa, che ha modificato il sistema precedente di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, disciplinante il procedimento per l’accertamento sanitario dell’invalidità, stabilisce all’art. 20, comma 3, che “a decorrere dal 10 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali”;

13. la disposizione, come affermato nei precedenti citati, attribuisce all’INPS solo l’individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze, non anche l’individuazione del contenuto delle domande e ciò in coerenza con l’esclusiva prerogativa del legislatore in merito alle condizioni di accesso alla tutela assistenziale;

14. l’art. 111 Cost., comma 1, stabilisce una riserva di legge assoluta, in materia di giusto processo, con tale formula indicandosi l’insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio;

15. per effetto di tale previsione va escluso che l’Inps possa introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all’uopo predisposta dall’ente previdenziale;

16. diversamente opinando, si realizzerebbe una sostanziale limitazione del diritto di azione, costituzionalmente garantito, dell’aspirante al riconoscimento del beneficio assistenziale;

17. a tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata che deve dunque essere cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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