Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14633 del 18/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 18/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 18/07/2016), n.14633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20854/2014 proposto da:

B.M., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato GIORGIO BIGARELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE MODENA, C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RICASOLI 7, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE RICCI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO

MANISCALCO, VITTORIO LUGLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/04/2014 R.G.N. 638/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato VACCARI ELISA per delega Avvocato BIGARELLI GIORGIO;

udito l’Avvocato LUGLI VITTORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale di Modena, rigettava il capo della domanda di B.M., proposto nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria locale di Modena, diretto ad ottenere il risarcimento del danno conseguente la illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati con la predetta AUSL. A base del decisum la Corte del merito poneva il rilievo, per un verso che il B. non aveva svolto nel ricorso di primo grado una domanda diretta al risarcimento del danno quale conseguenza dell’illegittimità dei plurimi contratti a termini e, dall’altro che comunque il danno non era stato provato.

Avverso questa sentenza il B. ricorre in cassazione in ragione di due censure.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura parte ricorrente, deducendo “falsa ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c.”, sostiene che la Corte del merito nel ritenere viziata la sentenza del Tribunale per ultrapetizione in ordine al capo della domanda relativo al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a termine non ha valutato correttamente il ricorso di primo grado laddove alla predetta illegittima reiterazione era direttamente collegata, sia pure in via subordinata, la domanda di risarcimento del danno.

La censura è fondata.

Premesso che secondo questa Corte nel caso di denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta (per tutte Cass. 4 aprile 2014), va rilevato che dall’esame del ricorso introduttivo, sul punto ritualmente indicato ex art. 366 n. 6 c.p.c., si evince che il ricorrente allegando quale causa pretendi l’illegittima reiterazione dei contratti a termini chiede anche, sia pure in via subordinata, il risarcimento del danno conseguente alla detta illegittima reiterazione (pag. 19 primo capoverso del ricorso introduttivo) Con il secondo motivo il B., denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e della direttiva Comunitaria n. 70 del 1999, assume l’erroneità della sentenza impugnata laddove nega il risarcimento del danno per mancanza di prova e tanto sul rilevo che nella specie si tratterebbe di danno sanzione.

Il motivo è fondato.

Invero le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, cui in questa sede va data continuità giuridica, hanno sancito che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, esclusa la possibilità di conversione del rapporto, ha diritto al risarcimento del danno per l’illegittima precarizzazione nella misura e nei limiti di cui della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5.

La sentenza impugnata espressione di un diverso principio non è quindi corretta in diritto. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla, Corte di Appello Firenze. Si dà atto della non sussistenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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