Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14633 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 17/06/2010), n.14633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16849-2007 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta

e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta mandato in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1395/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/06/2006 R.G.N. 1631/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO CARLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Roma M.I. conveniva in giudizio l’Inps, e premesso di essere titolare di pensione di vecchiaia a seguito di domanda del 10.2.1985, esponeva che l’Istituto aveva provveduto a ricalcolare la pensione tenendo conto dei benefici per gli ex combattenti soltanto a partire dal 20.1.1993. Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento di interessi e rivalutazione sulla somma a tale titolo corrisposta in ritardo per il periodo dal 1 gennaio 1985 al 20 gennaio 1993, indicandone l’importo in Euro 992,73.

Il giudice di primo grado respingeva la domanda ritenendola priva delle indicazioni necessarie per la identificazione della data di presentazione della domanda dei benefici e di decorrenza dei richiesti accessori.

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello del pensionato osservando che il ricorso introduttivo non indicava gli estremi della domanda di riconoscimento della maggiorazione di cui alla L. n. 140 del 1985, art. 6 e che nulla al riguardo poteva dedursi dal modello di liquidazione della pensione in regime internazionale prodotto dall’interessato. Riteneva inoltre la Corte che la deduzione della avvenuta presentazione della domanda di maggiorazione in data 10 dicembre 1985, contestualmente alla presentazione della domanda di pensione, era inammissibile perchè formulata soltanto in appello.

Per la cassazione di tale sentenza il pensionato ha proposto ricorso con due motivi. L’Inps ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 1224 e 2730 c.c., violazione della L. n. 140 del 1985, art. 6, nonchè vizi di motivazione, il ricorrente sostiene che l’incertezza del petitum tale da portare alla nullità della domanda introduttiva non sussiste quando l’oggetto della domanda sia desumibile dalla parte espositiva del ricorso. Nella specie era pacifico che l’Inps aveva provveduto al pagamento della maggiorazione dal 20 gennaio 1993 con decorrenza dal rateo di gennaio 1985, per cui era evidente che la richiesta di interessi e rivalutazione si riferiva alle somme corrisposte in ritardo per i ratei da gennaio 1985 a gennaio 1993.

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 345 c.p.c. il ricorrente sostiene che la precisazione della data di presentazione della domanda di corresponsione dei benefici agli ex combattenti fatta in appello costituisce una mera emendatio libelli e non già una modificazione della domanda introduttiva.

I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono meritevoli di accoglimento.

Risulta dalla sentenza impugnata che il primo giudice aveva respinto I ricorso perchè l’interessato non aveva specificato in quale data aveva presentato la domanda di riconoscimento della maggiorazione di cui alla L. n. 140 del 1985, art. 6, per cui il giudicante non era in grado di valutare la sussistenza dell’inadempimento dell’istituto, che costitutiva il titolo per il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione. Sempre dalla sentenza qui impugnata si ricava che l’appellante aveva censurato la decisione del primo giudice specificando, con l’atto di appello, di aver presentato la domanda di riconoscimento dei benefici combattentistici in data 10.2.1985, unitamente alla domanda di pensione, e lamentando il mancato accoglimento della richiesta di ordine di esibizione all’Inps della documentazione relativa alla pratica amministrativa.

Così delimitato l’effetto devolutivo dell’appello, la Corte territoriale ha respinto il gravame osservando: a) che il ricorso introduttivo non indicava gli estremi della domanda di riconoscimento dei benefici combattentistici; b) che nulla al riguardo poteva dedursi dal prospetto di liquidazione della pensione allegato ai fascicolo di primo grado; c) che la deduzione di aver presentato la domanda di riconoscimento dei benefici unitamente alla domanda di pensione era stata formulata solo in appello; d) che la richiesta di ordine di esibizione del fascicolo personale non era accoglibile perchè formulata in termini generici.

Le censure che il ricorrente muove alla sentenza della Corte territoriale sono destituite di fondamento ove si consideri: a) che nel fascicolo di parte di primo grado non si rinviene il documento indicato a pag. 3 del ricorso per cassazione contenete, a dire del ricorrente, il riconoscimento dell’Inps della maggiorazione a partire dal 1 gennaio 1985; b) che il giudizio espresso dalla Corte di Appello di inidoneità a provare la decorrenza del beneficio richiesto del prospetto di liquidazione della pensione, allegato al fascicolo di parte privata al n. 3, costituisce apprezzamento in fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità; c) che la deduzione in appello della data di presentazione della domanda non vale da sola a sopperire alla mancanza di prova del fatto costitutivo del diritto invocato; d) che la valutazione della genericità della richiesta dell’ordine di esibizione di documentazione all’Inps costituisce parimenti apprezzamento di fatto sottratto al riesame in sede di legittimità.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

Nulla deve disporsi per le spese di questo giudizio a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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