Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14633 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14633 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 27675-2011 proposto da:
SAPERE

SERGIO

SPRSRG77P09H703Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 15 A,
presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO
GUARNASCHELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARINELLA FERRARI giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

ZACCARIA GIUSEPPE, AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA ;
– Intimati –

Data pubblicazione: 14/07/2015

avverso la sentenza n. 104/2010 del TRIBUNALE di
SALERNO SEDE DISTACCATA DI CAVA DE’ TIRRENI,
depositata il 01/10/2010, R.G.N. 356/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2015 dal Consigliere Dott.

udito l’Avvocato SEBASTIANO GUARNASCHELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso;

2

ANTONELLA PELLECCHIA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Nel 2002 il signor Sapere convenne in giudizio il signor Zaccaria e la
Augusta Assicurazioni per sentirli condannare in solido al risarcimento
dei danni alla persona subiti dall’attore a seguito di un incidente
avvenuto in Cava dei Tirreni 11 26 luglio 1999.

regolare denunzia dal proprio assicurato e contestando genericamente
ogni richiesta risarcimento del danno. Rimase contumace lo Zaccaria.
Il Giudice di pace rigettò la domanda di risarcimento ritenendola non
sufficientemente provata.

2. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Salerno, sezione
distaccata di Cava dei Tirreni, con sentenza n. 104 del 1 0 ottobre 2010,
che ha rigettato entrambi gli appelli proposti ritendo sussistere anche la
carenza di legittimazione passiva della Compagnia perché dagli atti di
causa non risulta provata in alcun modo la copertura assicurativa della
Augusta Assicurazioni.
3. Avverso tale decisione, Sergio Sapere propone ricorso in Cassazione
sulla base di due motivi.

3.1. Zaccaria Giuseppe e la Augusta Assicurazioni non svolgono attività
difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce “omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il
giudizio in relazione all’articolo 360 n. 5 c.p.c.”.
Sostiene il Sapere che il giudice del gravame ha motivato erroneamente
la sentenza ritenendo generiche le testimonianze rese nel corso del
3

Si difese l’Assicurazione eccependo di non aver mai ricevuto una

giudizio di primo grado. Secondo il Tribunale i testimoni non
avrebbero riferito il numero di targa del veicolo investitore, il nome del
soggetto alla guida dell’autoveicolo e il nome della compagnia di
assicurazioni. Ma tutto ciò, lamenta il ricorrente, non è sufficiente a
qualificare generica la deposizione di un teste.

applicazione di norme di diritto – violazione dell’art. 100 c.p.c. in
relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e all’art. 360 N. 5 c.p.e. (omessa ed
insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo anche per
mancato esame di documenti)”.
La sentenza è errata perché ha erroneamente applicato il principio in
tema di legittimazione passiva confondendo la prova dell’interesse a
contraddire del convenuto (il cui fondamento risiede nell’art. 100 c.p.c.
in combinato disposto con l’art. 24 comma uno cost.) con la prova
dell’interruzione dei termini di prescrizione.

5. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi
inammissibili.
Sono inammissibili laddove prospettano, in maniera generica ed
attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di
questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una
nuova e diversa valutazione del merito della controversia.
E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del
ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,
contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici
del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed
in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è
sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di
detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il
4

4.2. Con il secondo motivo, il Sapere deduce la “violazione falsa

merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico
formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal
giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio
convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità
e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute

I motivi sono anche generici. Nel giudizio di legittimità è onere del
ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui
si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei
motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la

violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si
sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non
seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007).
6. Non avendo la Compagnia di Assicurazione svolto attività difensiva,
nulla spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 27 febbraio 2015.

idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

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