Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14633 del 13/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 13/06/2017, (ud. 28/02/2017, dep.13/06/2017),  n. 14633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21657/2015 proposto da:

SAN BENEDETTO SRL, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante sig. C.R., considerata domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO AMENDOLA giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SORGENIA SPA, EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), PROVINCIA DI SALERNO;

– intimate –

nonchè da:

SORGENIA SPA, in persona del suo procuratore speciale Dott.

D.P.L., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CRESCENZO RUBINETTI unitamente all’avvocato ANTONIO

SGARRELLA giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1076/2015 del TRIBUNALE di AVELLINO,

depositata il 01/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso

con assorbimento dell’incidentale da intendersi condizionato;

udito l’Avvocato BRUNO AMENDOLA;

udito l’Avvocato FRANCESCA SGARRELLA per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La s.r.l. San Benedetto ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Sorgenia, già s.p.a. Energia, la s.p.a. Equitalia Sud e la Provincia di Salerno, avverso la sentenza del 1 giungo 2015, con cui il Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile per tardività, qualificandola ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’opposizione, proposta con ricorso depositato il 31 dicembre 2012 da essa ricorrente, avverso l’esecuzione per espropriazione immobiliare, introdotta dalla Sorgenia nella qualità e già pendente con il n.r.e. presso il soppresso Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi.

2. Al ricorso principale, che prospetta due motivi, ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto un motivo di ricorso incidentale, la Sorgenia, mentre non hanno svolto attività gli altri due intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso incidentale, essendo stato proposto in seno a quello principale, dev’essere trattato congiuntamente ad esso.

2. Il Collegio rileva che sussiste una causa di improcedibilità del ricorso principale, che impedisce lo scrutinio dei motivi su cui esso si fonda.

La ricorrente ha espressamente dedotto nel ricorso che la sentenza impugnata è stata “notificata il 24/06/2015”, ma ha prodotto copia autentica della sentenza stessa senza corredo della relata di detta notificazione.

Inoltre, nel ricorso non è stata fatta alcuna specificazione circa un’ipotetica inidoneità della detta notifica a far decorrere il termine breve di cui dell’art. 325 c.p.c., comma 2, sicchè si deve ritenere che si sia trattato di notificazione all’uopo idonea.

Per mera completezza, si rileva d’altro canto, che dall’esame della nota di deposito e iscrizione a ruolo presente nel fascicolo d’ufficio, datata 14 settembre 2015 (data di spedizione a mezzo posta del ricorso) e firmata dal difensore, pervenuta alla cancelleria ed iscritta il 22 settembre successivo, al n. 5 risulta depositata “copia autentica del provvedimento impugnato”, secondo l’indicazione contenuta nell’elenco del modulo predisposto dall’ufficio. Tale indicazione non è seguita da alcun’altra aggiunta, con mezzi meccanici o altrimenti, dichiarativa della produzione della relata di notificazione. Inoltre, l’attestazione in pari data del funzionario di cancelleria certifica il deposito dei documenti indicati nella nota e, quindi, solo delle sette copie sia del ricorso che del provvedimento impugnato. Anche nell’indice dei documenti, datato 14 settembre 2015 e firmato dal difensore, allegato alla nota, risulta indica il deposito di “copia conforme” della sentenza impugnata.

Dall’esame del fascicolo d’ufficio e di quello del ricorrente – al di là della decisività di quanto risulta dalla nota – non risulta, poi, la presenza della copia autentica con la relata.

2.1. Da tanto consegue che viene in rilievo il consolidato principio di diritto secondo cui: “La previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (Cass. sez. un. n. 9005 del 2009).

2.2. Il Collegio rileva, inoltre, che, in ragione della data della notificazione della sentenza, non ricorre una situazione per cui la mancata produzione della relata possa dirsi irrilevante, alla stregua del principio di diritto secondo cui “qualora il ricorrente in cassazione alleghi che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data oppure genericamente che è stata notificata, ma non produca copia autentica della sentenza stessa con la relata della sua notificazione, siccome gli impone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il ricorso dev’essere considerato procedibile ove risulti, dallo stesso ricorso, che la sua notificazione (dal punto di vista del notificante) è avvenuta entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. In tal caso, infatti, l’inosservanza delle forme previste dall’indicata norma appare tale che lo scopo che doveva essere raggiunto attraverso di esse a pena di improcedibilità, cioè quello di consentire alla Corte di accertare fin dal momento del rituale deposito del ricorso la sua tempestività in relazione al termine breve, risulta comunque raggiunto sempre in quel momento attraverso il collegamento fra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso stesso, risultante dalla relata in calce ad esso” (Cass. n. 17066 del 2013).

Invero, il ricorso è stato notificato, dal punto di vista della ricorrente notificante, il 21 agosto 2015 e, quindi, ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, che scadevano il 31 luglio 2015 (senza che rilevi la mancanza di soggezione della controversia alla sospensione dei termini per il periodo feriale).

2.3. Il Collegio rileva, d’altro canto, che nemmeno parte resistente ha prodotto copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, come si evince dagli analoghi controlli effettuati nel suo fascicolo.

Ne segue che non vi sono ragioni per attendere il pronunciamento delle Sezioni Unite sulla questione ad esse rimessa dall’ordinanza n. 1081 del 2016 della Prima Sezione di questa Corte circa la possibilità di valutare esistente la procedibilità del ricorso per cassazione, ove la copia notificata della sentenza risulti depositata da una parte diversa dal ricorrente.

2.4. Il ricorso principale è, dunque, dichiarato improcedibile.

3. Va esaminato a questo punto il ricorso incidentale.

Tale ricorso dev’essere considerato inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2 (Cass. sez. un. n. 9741 del 2008), avendo natura di impugnazione incidentale tardiva rispetto alla data di notificazione della sentenza indicata dalla ricorrente, la quale, in mancanza di contraria deduzione da parte della resistente) deve reputarsi o effettuata da essa stessa o anche nei suoi confronti, con la conseguenza che tanto nell’uno che nell’altro caso il termine breve per impugnare sarebbe decorso anche a suo carico, sicchè la notificazione del controricorso e ricorso incidentale, pur avvenuta nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., si connota come impugnazione incidentale avvenuta oltre il detto termine breve.

4. Conclusivamente, il ricorso principale è dichiarato improcedibile e quello incidentale inefficace.

5. Mette conto di rilevare: a) che il ricorso principale, ove i due motivi che propone si fossero potuti scrutinare, si sarebbe rivelato privo di fondatezza, atteso che la prospettazione i essi contenuta evidenzia che correttamente i profili che, secondo essa sarebbero stati riconducibili all’art. 615 c.p.c., bene sono stati ricondotti all’art. 617 c.p.c., in quanto attinenti al quomodo dello svolgimento della pretesa esecutiva e non alla sua contestazione nell’an; b) che il ricorso incidentale aveva, peraltro natura di ricorso incidentale oggettivamente condizionato all’accoglimento del principale, deducendosi con il suo unico motivo un’omessa pronuncia (e, dunque, una soccombenza su questione), riguardo ad una eccezione – quella di mancata introduzione della fase di merito nel termine concesso dal giudice dell’esecuzione all’esito dello svolgimento della fase sommaria – che, secondo la resistente, sarebbe stata parimenti idonea a giustificare l’inammissibilità dell’opposizione, ancorchè essa fosse stata qualificabile ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (come postula il ricorso principale).

6. Le spese seguono la soccombenza, che è riferibile alla sola ricorrente principale (Cass. n. 4074 del 2014, secondo cui: “In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale”).

Il principio è riferibile anche all’ipotesi di declaratoria di improcedibilità del ricorso principale, in quanto determinativa dell’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremila, oltre duecento per esborsi, nonchè le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA