Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14633 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 09/07/2020), n.14633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19321/2015 proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI, succeduta ex lege

alla GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA PER LE FERROVIE DEL SUD EST,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio

dell’avvocato ANGELO SCHIANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIANO ANCORA;

– ricorrente –

contro

D.R.S., elettivamente domiciliato in ACILIA, VIA U.N.

BERTOLOTTI, 10, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MARRELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA PANICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 337/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 01/04/2015 R.G.N. 3632/12.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in accoglimento del ricorso proposto da D.R.S. nei confronti della società Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., aveva accolto la domanda di condanna al pagamento, nei limiti della prescrizione, delle differenze retributive maturate e non erogate in relazione alle mansioni corrispondenti alla qualifica di Capo Unità Organizzativa tecnica e amministrativa, parametro 230, svolte a decorrere dal 1 settembre 1999.

2. La Corte territoriale ha confermato la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure che aveva accertato che con nota del 31 agosto 1999 la società aveva assegnato al D.R. la responsabilità dell’andamento dell’impianto consistente nel coordinamento delle attività tecnico amministrative contabili, nel controllo di qualità del servizio svolto dal P.V., l’approntamento dei turni di servizio e la sostituzione nell’ambito del proprio turno Gestione P.V.. Ha ritenuto confermato, sulla base dell’istruttoria espletata, che in assenza del Capo Ufficio il ricorrente si occupasse sia dell’Ufficio Ripartizione che dell’ufficio Amministrativo e di fatto era l’unico responsabile e coordinatore di unità organizzativa complessa. Ha poi ritenuto dovute le differenze retributive rivendicate anche per il periodo successivo al 2007, quando era stata assegnata ad altro dipendente la responsabilità dell’UTAC, sul rilievo che non vi era alcuna prova che al D.R. fosse stata tolta la responsabilità delle mansioni già assegnate.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. affidato a due motivi ai quali resiste con controricorso D.R.S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciato l’error in procedendo, il difetto di motivazione, l’insufficiente e /o contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia e l’erronea valutazione del CCNL 2000-2003 Autoferrotramvieri.

4.1. Sostiene la società ricorrente che la Corte di merito, recependo acriticamente la ricostruzione in fatto del giudice di primo grado, ha trascurato di considerare che il c.c.n.l. del 2000 aveva abrogato tutte le normative preesistenti in materia di inquadramenti e organizzazione del personale e, così, era divenuto irrilevante l’A.N. del 13 maggio 1987.

4.2. Sottolinea che, comunque, all’Ispettore Movimento personale viaggiante può essere affidata la responsabilità di un impianto o deposito ferroviario non complesso e di ridotte dimensioni e che tale è “l’unità organizzativa di tipo tecnico operativo, tecnico e/o amministrativo prevista dall’organigramma aziendale e costituita dall’insieme delle attività dei vari addetti all’unità medesima” rilevando altresì che l’attività amministrativa e contabile è tipica di un impianto complesso.

4.3. Rileva che la sentenza non ha tenuto conto del fatto che il ccnl del 2000 prevede l’articolazione in quattro aree (area 1 mansioni gestionali e professionali, area 2 di coordinamento e specialistiche, area 3 operative, area 4 generiche) suddivise a loro volta in profili professionali, e che i parametri, letti isolatamente, non rappresentano alcun che, soprattutto quando, come nella specie, si riferiscono a più aree.

4.4. Evidenzia che, proprio in applicazione delle citate disposizioni collettive al D.R. sono state attribuite nel 2011 le mansioni di coordinatore – par. 210 come previsto dall’art. 2 lett. A punto 5 dell’art. 1 al c.c.n.l. 2000 – e che invece il parametro rivendicato appartiene all’Area 1 nella quale sono inquadrati i lavoratori che svolgono con continuità ed elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale-organizzativa funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali e “gestiscono con margini di discrezionalità ed autonomia strutture organizzative e relative risorse pianificando attività ed interventi controllando l’andamento degli stesse e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate” (all. 1 ccnl 2000). Ciò che rileva non è tanto l’attività di coordinamento delle unità o strutture organizzative quanto, piuttosto, la ccompetenza specifica dell’attività finalizzata dal raggiungimento degli obiettivi aziendali che nella specie non è stata provata mentre appartiene al parametro 210 riconosciuto nella seconda area professionale l’attività tecnico contabile relativa alla struttura che viene coordinata e che è risultata provata in giudizio. Sottolinea che anche in base all’A.N. 13.5.1987 l’Ispettore Movimento Personale Viaggiante era tenuto ad organizzare e coordinare l’impianto o il deposito non complesso o l’unità organizzativa tecnico operativa o tecnico amministrativa costituita dall’insieme di attività dei vari addetti e tale figura organizzativa è confluita proprio nel paragrafo 210 del ccnl 2000.

5. Il motivo non può essere accolto.

5.1. Pur tralasciando di considerare che vengono prospettati in maniera non del tutto chiara e contestualmente diversi profili di censura, si osserva che, nella sostanza, la società si duole da una parte di una contraddittorietà della motivazione e per questo aspetto la censura è inammissibile. I difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configurabili, nei limiti in cui peraltro ammissibili ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo quando, dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, e quale risulta dalla sentenza oggetto del giudizio, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando si evinca l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non quando come nella specie, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati. In quest’ultimo caso la censura si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito, finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 16/10/2018 n. 25843).

Per altro aspetto la società, nella stessa censura denuncia un errore nella sussunzione delle mansioni svolte nella qualifica rivendicata e riconosciuta. Al riguardo va tuttavia rilevato che la Corte di merito, con una corretta ricostruzione, tiene conto delle aree di inquadramento, valuta in concreto le mansioni quali sono risultate accertate nel corso del giudizio e svolge un giudizio parametrico corretto spiegando le ragioni per le quali la circostanza che da un certo momento in poi un altro dipendente sia divenuto responsabile UTAC non incida sul diritto del ricorrente, già acquisito, a continuare a percepire le differenze retributive essendo indimostrata la sottrazione delle mansioni già disimpegnate. In definitiva la Corte di merito è pervenuta alla decisione oggetto del giudizio di legittimità attraverso un iter logico-argomentativo che non si espone alle censure che le vengono mosse atteso che, sorretto dalle risultanze istruttorie e dall’analisi delle declaratorie contrattuali relative ai parametri relativi alle Aree professionali specificate, il giudice di appello perviene alla conseguente affermazione dell’avvenuto svolgimento da parte del lavoratore nel periodo in contestazione di un’attività riconducibile al profilo professionale di “Capo Unità organizzativa tecnico amministrativa parametro 230”.

6. Il secondo motivo di ricorso con il quale è denunciato un errore di giudizio, l’incongruità della motivazione e l’omessa erronea e/o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile poichè non si confronta con il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale” così che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8354).

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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