Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14633 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/07/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 04/07/2011), n.14633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CENTRO INGROSSO FELLI srl in liquidazione, rappresentata e difesa

dall’avv. Perillo Gerardo ed elettivamente domiciliata in Roma presso

l’avv. Maietta Angelo in piazza della Libertà n. 20;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 11/15/07, depositata il 26 febbraio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. GRECO Antonio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 11/15/07, depositata il 26 febbraio 2007, che, accogliendo l’appello della srl Centro Ingrosso Pelli, ha annullato gli avvisi di accertamento ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR per gli anni 1995 e 1996, emessi in relazione all’omessa fatturazione di operazioni imponibili ed all’omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura: il controllo sui conti bancari personali dei soci aveva infatti evidenziato movimentazioni di importi rilevanti giustificabili soltanto con vendite e acquisti in evasione riferibili alla società, non esercitando i detti soci altre attività produttive di reddito oltre a quella esercitata dalla società.

Il giudice d’appello riteneva non fosse stata acquisita la prova concreta del coinvolgimento della contribuente nell’acquisto di merce senza fattura, non essendo emerso alcun atto dal quale desumere con sufficiente certezza che l’ufficio avesse valutato i fatti segnalati dalla Guardia di finanza, facendoli assurgere a valenza di prova, basandosi su presupposti indimostratì e su presunzioni derivanti da altre presunzioni. L’ufficio si era limitato a riportare elementi e dati contenuti nei processi verbali della Guardia di finanza elevandoli a valore di inconfutabili prove, senza svolgere ulteriori indagini sulla regolarità dell’impianto contabile della società.

La contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis c.p.c..

Con il primi due motivi l’Agenzia censura, sotto il profilo, rispettivamente, della violazione di legge, e del vizio di motivazione, la totale carenza di motivazione della sentenza, concernente fatti e circostanze diverse da quelle oggetto del giudizio, fondato sull’esito degli accertamenti bancari e le presunzioni desumibili dall’analisi dei prelevamenti e dei versamenti non giustificati; con il terzo motivo censura la decisione, sotto il profilo della violazione di legge, assumendo che il richiamo all’esito delle verifiche bancarie contenute in un p.v. di constatazione sia sufficiente a giustificare il recupero a tassazione dei prelevamenti e dei versamenti sui conti bancari che non trovino corrispondenza nelle scritture contabili, qualora il contribuente non dimostri che si tratti di movimentazioni estranee all’esercizio dell’impresa.

Va anzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, risultando l’atto consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica l’11 aprile 2008, e quindi entro il termine.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale relativa posta dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, vincola l’Ufficio tributario ad assumere per certo che i movimenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente siano a lui imputabili, senza che risulti necessario procedere all’analisi delle singole operazioni, la quale è posta a carico del contribuente, in virtù dell’inversione dell’onere della prova (Cass. n. 7766 del 2008); si è inoltre chiarito che l’utilizzazione dei movimenti dei conti intestati ai soci o nella disponibilità di questi ai fini della rettifica del reddito dichiarato dalla società implica che l’amministrazione finanziaria provi, anche tramite presunzioni, il carattere fittizio dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente delle posizioni annotate sui conti medesimi (Cass. n. 13819 del 2003). La ratio decidendi della sentenza impugnata non è conforme ai principi enunciati.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, e art. 380-bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto il terzo motivo è manifestamente fondato, assorbito l’esame del primo e del secondo motivo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbito l’esame del primo e del secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti il primo ed i secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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