Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14632 del 18/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 18/07/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 18/07/2016), n.14632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20168/2011 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO

CATALANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LORELLA FRASCONA’, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO VIGILANZA LA SERENISSIMA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CAMPANELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LARATO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 373/2010 della CORTE D’APPELLO LECCE – SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 29/04/2011 R.G.N. 291/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del secondo e

terzo motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 373/2010, depositata il 29.4.2011, la Corte d’Appello di Lette accoglieva l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato nulla la domanda dell’Istituto di Vigilanza Serenissima srl volta ad ottenere la condanna dell’INAIL alla restituzione di somme indebitamente corrisposte a titolo di premi assicurativi. Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte, previa ctu, condannava l’INAIL a restituire la somma di Euro 136.766,79, oltre accessori di legge e spese processuali.

A fondamento della pronuncia la Corte richiamava un orientamento giurisprudenziale (Cass. SU 7853/2001) che si sarebbe consolidato in materia di determinazione dei premi assicurativi, sostenendo che sulla stessa base sarebbe stato svolto l’incarico assegnato al ctu e dal cui esito era emerso l’indebito versamento dei premi, in misura pari alla somma sopra citata.

Avverso detta sentenza l’INAIL propone ricorso per cassazione affidando le proprie censure a tre motivi corredati dalla formulazione dei quesiti di diritto. Resiste srl Istituto di Vigilanza Serenissima con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente va dichiarato l’inammissibilità del controricorso notificato tardivamente all’INAIL, in data 3.5.2012, ben oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c..

1.1.- Con il primo motivo l’INAIL lamenta la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 39 e 45, del D.M. 18 giugno 1988, art. 17 (art. 360 c.p.c., n. 3) non avendo la sentenza impugnata tenuto conto che, come eccepito fin dalla memoria di costituzione in primo grado (pagg. 2, 4 e 5), l’Istituto di Vigilanza Serenissima non avrebbe mai presentato domanda per ottenere la riduzione del tasso di premio, nè si era opposto all’aumento dello stesso, essendo la domanda in questione indispensabile presupposto giuridico (anche in base alla giurisprudenza della Cassazione) per potersi ipotizzare una pretesa ripetibilità di premi versati in eccedenza ed un indebito a carico dell’INAIL per lo stesso titolo.

Il motivo difetta di specificità ed autosufficienza, perchè avrebbe dovuto riportare testualmente l’atto da cui risulta la rituale eccezione sulla mancanza della domanda amministrativa, nè allega al ricorso la memoria dove l’eccezione sarebbe stata formulata.

Ciò in conformità alla giurisprudenza di questa Corte la quale (sentenza n. 20518 del 28/07/2008) ha statuito che “ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa”.

2.- Con il secondo motivo viene dedotta l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte territoriale emesso una decisione superficiale e carente sotto il profilo motivazionale essendosi limitata a richiamare uno stralcio della sentenza delle SU n. 7853/2001 e rinviare alla CTU, ma senza spiegare quali fossero i presunti errori commessi dall’INAIL. Peraltro la CTU, che costituisce la reale motivazione della sentenza, risultava contraddittoria, in quanto in essa non veniva affatto richiamata la sentenza delle SU citata, ma una diversa e precedente sentenza delle SU (la n. 2023 del 1995) che la successiva pronuncia delle Sezioni Unite avevano inteso superare. Inoltre la ctu sosteneva che il computo della riserva sinistri andasse effettuato con riferimento all’osservazione dell’azienda considerata, in violazione di quanto statuito dalle Sezioni unite (esplicitamente richiamate nella motivazione della sentenza). La ctu avrebbe affermato principi opposti a quelli sostenuti dalle SU n. 7853/2001 anche con riferimento al computo di oneri indiretti in relazione alla singola azienda e non in base ai dati di bilancio a livello nazionale delle diverse categorie di datori di lavoro, ed affermato persino la non computabilità della riserva sinistri in assenza di infortuni o sinistri già definiti.

3.- Con il terzo motivo l’INAIL deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 39, 40 e 41 e del D.M. Lavoro 18 giugno 1988, art. 20 e norme connesse, con riferimento al calcolo della riserva sinistri e degli oneri indiretti nel tasso specifico aziendale (art. 360 c.p.c., n. 3 avendo la sentenza fatta erronea applicazione delle norme citate, alla luce dell’interpretazione delle SU pur richiamate in sentenza; in particolare laddove la relazione peritale, che costituiva la reale motivazione della sentenza, aveva affermato che “nel tasso medio di tariffa viene calcolata o stimata una riserva relativa ai soli infortuni registrati per la lavorazione interessata, allora lo stesso criterio deve applicarsi ai fini del tasso specifico aziendale”; ed inoltre laddove la stessa ctu aveva omesso, senza motivazione apparente, dal calcolo degli oneri da attribuire a caricamento, gli “oneri indiretti”, costituiti da una percentuale degli oneri diretti comprensiva della c.d. riserva sinistri, individuando il riferimento “nel triennio di osservazione nell’azienda considerata”, anzichè nelle spese di gestione rilevate dal bilancio nazionale della gestione assicurativa. Infatti nel tasso specifico aziendale devono essere conteggiati sia la riserva sinistri che gli oneri indiretti, ma non con riferimento all’andamento infortunistico aziendale o al triennio di osservazione nell’azienda considerata, bensì in relazione al rapporto tra l’andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese (come statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite del n. 7853/2001).

4.- I motivi secondo e terzo, da valutarsi unitariamente per la loro evidente connessione, sono fondati.

L’affermazione, riportata nel ricorso dell’INAIL, effettuata dal ctu – il cui elaborato peritale costituisce, per relationem, la reale motivazione della pronuncia impugnata – e secondo cui “non può imputarsi una riserva sinistri ad una azienda in relazione alla quale non vi siano stati infortuni o malattie professionali ovvero sinistri atti a consentire una stima”, contrasta con la più evoluta interpretazione del diritto oggettivo, per come ricostruito con la pronuncia n. 7853/2001 di questa Corte, Sezioni Unite, in base alla quale la riserva sinistri va computata anche quando nel periodo considerato non vi siano stati sinistri; in quanto essa è stata prevista dal D.M. 18 giugno 1988 con riferimento, non all’andamento infortunistico della singola azienda, bensì al rapporto tra l’andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese.

La tesi è stata riaffermata dalle Sez. Unite con sentenza n. 26020 del 30/10/2008 secondo cui “ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l’assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, il calcolo del tasso specifico aziendale deve tener conto non già dell’effettivo rischio dell’azienda, bensì della cosiddetta potenzialità infortunistica della medesima, in relazione al rischio proprio del tipo di lavorazione e al numero dei dipendenti”.

Nella stessa scia, più di recente si è espressa la sentenza n. 7668 del 30/03/2010 con la quale si è ribadito che “ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l’assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri presunti (che si traducono nella riserva sinistri, ossia nella somma destinata a coprire oneri non determinabili attualmente in via definitiva), da distribuirsi secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio venga ripartito secondo il criterio mutualistico, proprio dell’assicurazione, atteso che il tasso aziendale non si riferisce all’andamento infortunistico della singola impresa, bensì al rapporto tra l’andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione, il numero dei lavoratori assicurati nelle singole imprese, nonchè le loro retribuzioni. Tale meccanismo corrisponde ad un principio di mutualità tra le imprese assicuranti che – salvaguardando l’equilibrio finanziario dell’ente assicuratore e ripartendo gli effetti dei sinistri fra le imprese – consente di evitare che l’assenza di eventi dannosi per una pluralità di imprese e la conseguente riduzione contributiva, eventualmente assai consistente nel complesso, si traduca in un pesante aggravio per le imprese colpite da sinistri o si ripercuota sul bilancio dell’ente assicuratore, mentre l’assenza di sinistri per la singola azienda può eventualmente comportare per quest’ultima il beneficio di una riduzione del tasso, una volta che questo sia stato determinato previa inclusione della detta riserva.

5.- Del pari infondata si rivela l’altra tesi accolta nella relazione del ctu, secondo la quale “gli oneri indiretti da considerare per la determinazione del TSA sono solo quelli che la gestione ha dovuto affrontare nel triennio di osservazione nell’azienda considerata”. Anche essa contrasta con l’orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza con le sentenze delle Sez. Unite nn. 9961/1997 e 10930/1997 in base alle quali nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il tasso di premio specifico aziendale va determinato, così come il tasso medio nazionale delle singole lavorazioni, tenendo conto anche dei cosiddetti oneri indiretti (spese generali d’amministrazione, contributi obbligatori da erogare per legge a favore dello Stato o di altri enti, spese per la gestione speciale grandi invalidi, ecc.), in base al principio dettato dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 39, comma 2 e 14, comma 3, secondo cui le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l’onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione, e quindi anche prima dell’entrata in vigore della tariffa di cui al D.M. 18 giugno 1988, che ciò ha espressamente previsto.

6.- La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio. Il giudice di rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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