Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14632 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 17/06/2010), n.14632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25079-2006 proposto da:

SOCIETA’ AUTO ADLER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14,

presso lo studio dell’avvocato ABATI MANLIO, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO,

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 867/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/04/2006 R.G.N. 1124/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato MANLIO ABATI;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per: inammissibilità e rigetto del

ricorso per quanto di ragione.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il gravame della Auto Adler s.r.l. contro la sentenza che aveva ritenuto legittima la richiesta di contributi alla società da parte dell’Inps, in relazione al rapporto di lavoro con la dipendente A., ed accogliendo l’appello incidentale del Inps ha condannato la società al pagamento in favore dell’istituto della somma di Euro 22.277,84 oltre alle somme aggiuntive.

La Corte d’appello sulla base dell’istruttoria testimoniale ha ritenuto provato che le mansioni della A., consistenti nel l’intrattenere rapporti con le banche, nella vendita dei veicoli, nella “contazione” del magazzino e nella tenuta della contabilità dello stesso, fossero, al più, mansioni promiscue, e che pertanto la società non potesse fruire dei benefici fiscali previsti per il settore industriale, dovuti solo a favore di chi appartiene senz’altro a tale settore.

La Corte d’appello ha comunque aggiunto che le mansioni della A. erano, in ogni caso, prevalentemente mansioni di carattere commerciale.

La Auto Adler chiede la cassazione della sentenza con ricorso per quattro motivi, illustrati anche la memoria.

L’Inps resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle disposizioni dell’art. 416 c.p.c. e art. 437 c.p.c., comma 2, e si conclude con un quesito nel quale “si chiede di sapere se è ritenuto ammissibile e legittimo, secondo i principi degli artt. 416 e 437 c.p.c., l’accoglimento dell’appello incidentale avente ad oggetto una domanda del tutto nuova, basata su nuovi mezzi di prova formulati per la prima volta solo in grado di appello”.

Il ricorso, in relazione alla data della sentenza impugnata è soggetto al regime dell’art. 366 bis c.p.c., il quale – è bene ricordarlo – è stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 ma senza effetto retroattivo, motivo per cui è rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della riforma (Cass. 428/2010).

Caratteristica fondamentale del quesito previsto quale requisito di ammissibilità dalla disposizione del codice di rito sopra cit. è la sua formulazione in termini di sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. L’assenza di tale carattere si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie.

Sono pertanto inammissibili quesiti di carattere circolare o tautologico che già presuppongono la risposta, ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso “sub iudice”, o che siano privi di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia. Del pari inammissibili sono i quesiti di carattere generico e limitato alla riproduzione del precetto legislativo, essendo richiesto che nel quesito sia messo in luce l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie. (v. sui vari profili accennati, Cass. Sez. un, 30 ottobre 2008, n. 26020, Cass. Sez. un 2 dicembre 2008, n. 28536; Sez. un, 8 maggio 2008, n. 11210; Sez. un. 9 luglio 2008, n. 18759; Sez. un.25 novembre 2008, n. 28054; Sez. un. 18 luglio 2008, n. 19811; Sez. un. 27 marzo 2009, n. 7433).

Il quesito che conclude il primo motivo si risolve, in sostanza, nella mera riproduzione, con parole diverse, della disposizione di cui all’art. 345 c.p.c., secondo il quale nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e se proposte devono esser dichiarate inammissibili d’ufficio e non sono ammessi nuovi mezzi di prova. Quindi ha carattere del tutto astratto e non correlato ai termini della controversia. Pertanto il motivo è inammissibile.

Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione alla condanna della società al pagamento dell’importo di Euro 22.287,84 oltre alle somme aggiuntive.

Si addebita alla sentenza impugnata di aver condannato la società al pagamento della somma anzidetta sulla base della inammissibile produzione di nuovi conteggi da parte dell’Inps, e senza alcuna motivazione sulla legittimità e sulla congruità di tali calcoli, mai opposti e resi noti in precedenza.

Il motivo contiene una censura inammissibile.

La sentenza impugnata ha affermato testualmente che “facendo riferimento ai conteggi, prodotti dall’Inps non contestati dalla controparte la somma dovuta per la A. e la C. è pari ad Euro 22.287,84”. Il giudice in merito ha, pertanto, applicato il principio di non contestazione e questa statuizione non è censurata nel motivo in esame nè negli altri. Quindi la censura non si dirige contro l’effettiva statuizione della sentenza impugnata.

Il terzo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione alla posizione promiscua e prevalente della dipendente A..

Il motivo contiene censure inammissibili, chiedendo sostanzialmente alla Corte una nuova rivalutazione delle prove circa il contenuto delle prestazioni della lavoratrice anzidetta.

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle disposizioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 2397 e 2698 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’assunzione ed alla valutazione delle prove.

Il motivo si conclude con un quesito che dovrebbe avere ad oggetto “la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle disposizioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 2697 e 2698 c.c., la evidente lesione del diritto da parte della sentenza impugnata, che è giunta alle illegittime decisioni di cui trattasi senza prove sulla pretesa illegittimità del comportamento dell’auto Adler Srl e, comunque, senza attenersi alle risultanze della palmare ed univoca prova offerta in senso contrario”. Pertanto – prosegue il quesito – “in particolare, si chiede di sapere se è legittima secondo l’applicazione dei principi sulla prova di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 2697 e 2698 c.c., la decisione assunta dalla Corte nel caso di specie”. Si aggiunge, infine, che la sentenza impugnata ometterebbe “la benchè minima motivazione”.

Il motivo, con riferimento al quesito di diritto, si presta ai medesimi rilievi formulati a proposito del primo motivo. La censura di vizio motivazionale ha carattere del tutto generico.

In conclusione, il ricorso va rigettato per la inammissibilità delle censure formulate nei motivi che lo sorreggono. Spese secondo soccombenza, liquidate come dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 12,00 oltre ad Euro 2000 onorari, nonchè accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

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