Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14632 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14632 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 25530-2011 proposto da:
STOPPA

SANDRO

STPSDR47M23A059Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 44, presso
lo studio dell’avvocato MARTA LETTIERI, rappresentato
e difeso dall’avvocato FLAVIO BARIGELLETTI giusta
h.

procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

2015
418

contro

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SIROLO 00268450426, in
persona del sindaco pro tempore avv. MORENO MISITI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5,

Data pubblicazione: 14/07/2015

presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO BELELLI
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

intimati

avverso la sentenza n. 162/2011 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 17/02/2011, R.G.N.
1025/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2015 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PELLECCHIA;
udito l’Avvocato FLAVIO BARIGELLETTI;
udito l’Avvocato MASSIMO BELELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

FABRI LUIGI, GAMBA GIACOMO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Nel 1997 il Tribunale di Ancona sezione penale, riconobbe i signori
Gamba Giacomo, Fabbri Luigi e Stoppa Sandro responsabili dei reati di
falso in atto pubblico, abuso in atti d’ufficio e truffa per atti compiuti in
occasione dell’incarico conferito all’arch. Stoppa e all’ing. Gamba di un
progetto per la realizzazione di un serbatoio per l’approvvigionamento

idrico comunale. Gli imputati furono condannati a pene detentive e
anche al risarcimento dei danni causato al Comune di Sirolo che si era
costituito parte civile. Danno da liquidarsi in separato giudizio. Giudizio
che venne introdotto nel 2001.
Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1285 del 21 settembre 2005,
condannò Gamba, Fabbri e Stoppa al risarcimento in solido per danni
da ritardo, danni all’immagine e da discredito liquidati nella somma di
euro 276.530,00; condannò Gamba e Stoppa al pagamento dell’ulteriore
somma di curo 20.658,00 a titolo di danni all’immagine. Tutti alle spese
di lite.
2. La decisione, solo per Stoppa a causa della rinuncia all’appello degli
altri, é stata confermata con sentenza, n. 162 del 17 febbraio 2011, della
Corte d’Appello di Ancona.
I giudici della Corte territoriale, tra l’altro, hanno rigettato anche la
domanda di ne bis in idem sollevata dallo Stoppa perché nelle more del
giudizio di appello si era concluso il procedimento davanti alla Corte dei
Conti, avente ad oggetto, secondo il ricorrente, il medesimo petitum. La
Corte dei Conti aveva accolto l’istanza di definizione agevolata
determinando in curo 20.400 la somma dovuta dallo Stoppa al Comune
di Sirolo a titolo di risarcimento del danno erariale. Somma corrisposta
al Comune con conseguente definizione del giudizio contabile.

3

i

3. Avverso la decisione della Corte d’Appello lo Stoppa propone
ricorso in Cassazione sulla base di un unico motivo.

i

3.1 Resiste con controricorso l’Amministrazione comunale di Sirolo.
,

MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorrente, articolando un solo motivo di censura deduce “la

violazione degli articoli 39 e 324 c.p.c. e 2909 c.c.: la violazione del
principio del ne bis in idem e della regola del giudicato formale e
sostanziale”.
Sostiene lo Stoppa che la decisione della Corte di Appello di Ancona
rappresenta una palese violazione del principio del ne bis in idem, posto
dall’art. 39 c.p.c. come principio fondamentale del sistema giuridico. Le
due azioni promosse nei confronti dell’architetto Sandro Stoppa da una
parte dal Comune di Sirolo davanti al giudice civile e dall’altro dal
procuratore regionale della Corte dei Conti sono identiche sia sotto il
profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo. Entrambi i giudizi
avevano gli stessi soggetti e lo stesso oggetto, ossia la richiesta di
risarcimento dei danni causati dal comportamento dello stesso
nell’occasione dei lavori di realizzazione d’un serbatoio di distribuzione
delle acque a servizio di una condotta idrica. In entrambi i giudizi sono
state emesse due diverse sentenze che condannano entrambe
:

l’architetto al pagamento dello stesso danno a favore del Comune di
Sirolo.
5. Il ricorso è infondato.

5.1. Nel caso di specie non può darsi una violazione del principio di ne
bis in idem, stante la tendenziale diversità di oggetto e di funzione fra il
giudizio proposto dalla P.A. innanzi al giudice civile (o a quello penale,
mediante l’esercizio dell’azione civile) e il giudizio promosso dal
4

A/

Procuratore contabile innanzi alla Corte dei Conti

(O-.

Cass. sez. I, 11

giugno 2007, n. 13662).
Invero, il giudizio civile introdotto su domanda dalla P.A. ha ad oggetto
l’accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto
soggettivo, a cagione della violazione di un’obbligazione civile,

patte di colui che è investito del rapporto di servizio.
Tale giudizio, quindi, prende necessariamente le mosse dalla
verificazione di un danno ed è finalizzato al conseguimento del suo
pieno ristoro, in un’ottica essenzialmente riparatoria e integralmente
compensativa, a protezione dell’interesse particolare facente capo alla
singola Amministrazione agente.
Diversamente è con riguardo al giudizio (cd. di responsabilità
amministrativo-contabile) promosso innanzi alla Corte dei Conti dal
Procuratore contabile, nell’esercizio dell’azione obbligatoria,
indisponibile ed irretrattabile che ad esso compete.
Detto giudizio, improntato alle forme tipicamente accusatorie del
processo penale, ha ad oggetto l’accertamento dell’inosservanza dei
doveri inerenti al rapporto di servizio ed è tutela l’interesse pubblico
generale al buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e al corretto
impiego delle risorse pubbliche; ossia quell’interesse

“direttamente

riconducibile al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed
incliffèrenziati; non l’interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori
in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno
di essi persegue”

Corte Cost. 19 gennaio 2007 e già Corte Cost. 9

settembre 1989, n. 104).
Esso persegue, invero, una funzione non già riparatoria e integralmente
compensativa, ma essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria
5

contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano da

Cass. civ., SS. UU., 2 settembre 2013, n. 20075 e 12 aprile 2012, n.
5756), la cui disciplina, come è stato autorevolmente affermato dalla
Corte Costituzionale, si caratterizza per una “combinazione di elementi
restitutori e di deterrenzd’

Corte Cost 20 novembre 1998, n. 371 e

Corte Cost. 30 dicembre 1998, n. 453).

responsabilità che prevedono l’irrogazione di una determinata sanzione
pecuniaria, talvolta accompagnata ad effetti afflittivi analoghi a quelli
delle pene accessorie previste nel processo penale (‘fr. art. 46, R.D.
1214/1934; art. 248, co. 5, D.lgs. n. 267/2000, n. 267; art. 36, D.lgs.
165/2001; art 30, co. 15, L. n. 289/2002; art. 1, co. 593, L. 296/2006;
ara. 44-66, L. n. 244/2007; art. 31, co. 31, L. n. 183/2011, n. 183; art. 2,
3 e 6 D.lgs. n. 149/ 2011; art. 1, co. 7, D.L. n. 174/2012).
Ma prova se ne ha, più in generale, sol che si consideri come tale
giudizio ha luogo, in presenza della violazione dei doveri di servizio,
anche a prescindere dalla concreta verificazione di un danno, risultando
sufficiente la semplice situazione di pericolo derivante dalla violazione
di tali doveri (in tal senso giurisprudenza di merito della Corte dei
Conti).
D’altra parte, allorquando un danno si sia concretamente verificato,
esso può, ma non necessariamente deve, essere posto per intero a
carico di chi lo ha cagionato da parte del Giudice Contabile (il c.d.
‘potere riduttivo’ di cui agli artt. 52 e 55 R.D. n. 1214/34, art. 40, 50,
R.D. 1038/1933 e art. 83, R.D. n. 2440/1923, D.P.R. n. 3/1957); il
quale giudice opera, nella ricostruzione del nesso causale intercorrente
tra la violazione dei doveri di servizio e l’evento di danno, secondo
criteri di carattere tipicamente penalistici (il c.d. criterio della ‘probabilità
prossima alla certezza’ — Corte dei Conti merito, che richiama sul punto
Cass. pen., SS.UU. n. 30328 del 10 luglio 2002).
6

in tal senso, senz’altro depongono le fattispecie tipizzate di

11 carattere essenzialmente o prevalentemente sanzionatorio trova
conferma, poi, negli interventi di riordino della disciplina del giudizio di
responsabilità amministrativo-contabile (d r- . leggi nn. 19 e 20/1994,1. n.
639/1996 e loro successive integrazioni e modificazioni), nella parte in
cui hanno ampliato il ‘potere riduttivo’ del Giudice Contabile attraverso
l’istituto del c.d. ‘condono erariale’, sancito rintrasmissibilità del debito

limitato la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave — e, in taluni
casi, solo di dolo (dr. art. 29, comma 7, del d.l. n.78/2010, convertito,
con modificazioni dalla 1. n. 122/2010 e art. 1, co. 6,1. n. 15 186/2014).
Tale ultimo profilo, in particolare, nella misura in cui investe i
presupposti stessi della responsabilità, contribuisce ulteriormente a
distinguere l’oggetto del giudizio contabile da quello civile (ove, come
noto, rileva anche la colpa semplice), consentendo così di escludere la
violazione del principio di ne bis in idem anche alla stregua della recente
giurisprudenza Cedu — a mente della quale detto principio deve ritenersi
violato solo ove l’ordinamento assoggetti la medesima condotta ad una
pluralità di giudizi di responsabilità distinti unicamente sotto il profilo
della sanzione e non anche quanto ai relativi presupposti Cedu 4
marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia).
Sicché, in proposito, si deve parlare, piuttosto, di semplice ‘interferenza’
tra il giudizio civile e quello contabile, in coerenza, peraltro, con il
consolidato orientamento di questa Corte giusta il quale “giurisdizione
penale e giurisdizione civile per risarcimento dei danni da un lato — e giurisdizione
contabile — dall’altro — sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali
anche quando investono un medesimo fatto materiale (g`r. Cass. civ. SS. UU. 3
febbraio 1989, n. 664 e, più di recente, Cass. dv., SS.UU., ord. 4
gennaio 2012, n. 11, ove il riferimento a ulteriori precedenti;).

7

agli eredi, salvo il limite dell’arricchimento da questi conseguito, nonché

Stando così le cose, deve concludersi che il giudizio civile volto ad
ottenere la liquidazione del danno patito dall’Amministrazione possa
essere instaurato e definito anche allorquando il giudizio di
responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei Conti sia
già arrivato a decisione, quante volte quest’ultimo non si sia concluso

pena, altrimenti, l’irragionevole compressione della legittima aspettativa
ad una integrale compensazione facente capo all’Amministrazione
danneggiata.
Con l’unico limite del divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie,
che impone di tener conto, con effetto decurtante, di quanto già
liquidato in sede contabile, che il debitore potrà far valere, se del caso,
anche in fase di esecuzione (g`r. Corte Cost. 7 luglio 1988, n. 773; Corte
dei Conti Lombardia, 1 febbraio 2010, n.18).
Per tutto quanto sopra detto nel caso in esame non si può affermare
che il giudice del merito sia incorso nella violazione del principio di ne

bis in idem.
7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente
che liquida in complessivi 7.200 Euro, di cui 200 per esborsi, oltre
accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 13 febbraio 2015.

con una pronuncia di condanna al ristoro integrale del pregiudizio;

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