Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14632 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/06/2017, (ud. 28/02/2017, dep.13/06/2017),  n. 14632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29891/2014 proposto da:

F.C., G.C., R.A., I.A.,

RO.FO., T.R., FE.AN., G.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI 8, presso

lo studio dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’, che li rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dott.

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA CORETTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO TRIOLO,

VINCENZO STUMPO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1873/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 27/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONINO PELLICANO’;

udito l’Avvocato ANTONIETTA CORETTI.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. G.C., R.A., G.M., Ro.Fo., I.A., F.C., T.R. ed Fe.An. hanno proposto ricorso per cassazione contro l’I.N.P.S., avverso la sentenza del 27 novembre 2013, con cui la Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, ha rigettato il loro appello avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Reggio Calabria, Giudice del Lavoro, il 20 settembre 2005, ed ha accolto l’appello di altre tre appellanti, dichiarando quanto ad esse inammissibile le opposizioni proposte dall’I.N.P.S..

2. La controversia si era originata a seguito della proposizione, da parte dell’I.N.P.S. di opposizione all’esecuzione per espropriazione presso terzi, introdotta nei suoi confronti da ciascuna delle qui ricorrenti e dalle altre appellanti, sulla base di titoli esecutivi, rappresentati da sentenze definitive, rese dal Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro.

Il Tribunale calabrese, riuniti i giudizi di merito separatamente introdotti dall’I.N.P.S., con la sentenza del 2005 accoglieva tutte le opposizioni, reputando che dalle sentenze fatte valere come titolo esecutivo, concernenti pretese delle creditrici opposte relative all’adeguamento di indennità di disoccupazione agricola, non emergevano le somme dovute e nemmeno i criteri per la loro determinazione, sicchè le sentenze stesse non avevano natura di titolo esecutivo.

3. La Corte territoriale ha rigettato, per quanto interessa, l’appello delle qui ricorrenti reputando che dalla stessa lettura delle sentenze fatte valere come titolo esecutivo emergeva che il Tribunale che le aveva rese aveva affermato espressamente nella motivazione ed implicitamente nel dispositivo che le pretese creditorie non erano liquide e che al fine di renderle tali sarebbe occorso un approfondimento contabile che non si era espletato perchè comportante un impegno sproporzionato rispetto al valore della causa.

Poichè sulla statuizione di mancanza di liquidità di cui alle dette sentenze si era formata cosa giudicata, la Corte territoriale ha ritenuto che non era possibile alcuna attività integrativa del significato dei pretesi titoli, ma dovesse prendersi atto dell’accertata ed affermata carenza di liquidità nelle loro stesse statuizioni.

4. Al ricorso per cassazione che propone due motivi, ha resistito con controricorso l’I.N.P.S..

5. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il Collegio rileva che del ricorso, pur iscritto dal difensore delle ricorrenti presso la Tersa Sezione, avrebbe dovuto essere investita la Sezione Lavoro, avuto riguardo alla circostanza che oggetto di esso è una sentenza pronunciata dal giudice dl lavoro.

Si tratta, però, di circostanza che, essendo stata fissata la trattazione, in alcun modo sottrae il ricorso alla decisione, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui: “Investita una sezione civile della Corte di Cassazione dell’esame di un ricorso da devolvere, invece, alla sezione lavoro della stessa Corte, la necessità di dare applicazione al principio costituzionale sulla “durata ragionevole” del processo, unitamente alla constatazione dell’assoluta ininfluenza della circostanza sul piano delle regole processuali da osservare nel giudizio di legittimità, escludono la necessità di rimettere il ricorso al Primo Presidente della Suprema Corte.” (Cass. n. 9148 del 2013; in senso conforme: Cass. n. 17761 del 2014).

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce “illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., sulla valenza di titolo esecutivo della sentenza posta in esecuzione – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione al requisito di non liquidità del credito accertato e dichiarato nelle sentenze/titolo esecutivo (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Il motivo censura la sentenza impugnata, là dove, interpretando le sentenze fatte valere come titoli esecutivi e dando rilievo all’espressa motivazione in esse contenuta circa la mancanza di liquidità delle pretese creditorie e l’esclusione di un approfondimento istruttorio, ha concluso che non costituivano titoli esecutivi.

Con il secondo motivo si denuncia “illegittimità per violazione dell’art. 2909 c.c., nonchè per erronea ed illogica motivazione della statuizione di formazione del giudicato sulla parte della sentenza – titolo esecutivo nella quale non risulta specificato il quantum debeatur – (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Vi viene censurata la sentenza impugnata, là dove ha affermato che sulla statuizione delle sentenze fatte valere come titoli esecutivi, relativa all’accertamento delle pretese creditorie come prive di liquidità, si doveva ritenere formata cosa giudicata.

3. Il Collegio rileva che lo scrutinio di entrambi i motivi avrebbe richiesto l’esame, da parte di questa Corte, delle sentenze fatte valere come titoli esecutivi, atteso che sia l’uno che l’altro motivo si fondano su tali atti.

Ora, si deve innanzitutto rilevare che, a pagina 12 del ricorso, nell’ambito dell’esposizione del fatto, si dice che “si allegano al fascicolo del presente ricorso: 1. Copia del fascicolo di parte ricorrente nel giudizio ove si è formato il titolo esecutivo; 2. Copia degli atti esecutivi: sentenza/titolo esecutivo; atto di precetto; atto di pignoramento presso terzi; 3. Copia prospetto di calcolo delle somme precettate”.

Affermazione che, tuttavia, presenta notevole ambiguità, perchè:

a) viene fatta dopo che si è riferita la vicenda relativa alla pronuncia delle sentenze e si sono, in asserito rispetto del principio di autosufficienza, redatti prospetti di quanto asseritamente dovuto in base ad esse e si è dato atto genericamente che, in mancanza di adempimento da parte dell’I.N.P.S., “pur dopo la notifica dell’atto di precetto, i creditori proponevano distinte azioni esecutive nei confronti dell’Inps con atto di pignoramento presso terzi” (pag. 11 in fine);

b) mentre, dopo di essa, l’esposizione riprende con ampi riferimenti al procedimento esecutivo, al giudizio di opposizione all’esecuzione, alla motivazione della sentenza di primo grado, ai motivi di appello, alla motivazione della sentenza qui impugnata.

Ebbene, entrambe le circostanze inducono il dubbio che il riferimento alla detta allegazione non sia relativo al fascicolo depositato in questa sede.

Superando questo dubbio ed ipotizzando che la mancanza di specifica localizzazione nel “fascicolo” degli atti indicati e segnatamente delle sentenze fatte valere come titoli esecutivi, possa considerarsi ininfluente rispetto all’ottemperanza al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, cioè all’onere di indicazione specifica degli atti su cui i due motivi si fondano, anche considerando che, nell’illustrazione del primo motivo si dichiara di riprodurre il contenuto delle sentenze de quibus, si deve, tuttavia, rilevare che nel fascicolo depositato in questo giudizio di legittimità unitamente al ricorso, sono presenti (e se ne dichiara la produzione nella nota dell’iscrizione a ruolo, avvenuta ai sensi dell’art. 134 disp. att. c.p.c.) i fascicoli di parte relativi ai due precedenti gradi di giudizio, ma nè in quello di appello, che reca elenco delle produzioni sulla seconda pagina di copertina con timbro e firma del cancelliere della Corte reggina a data 20 settembre 2006, nè in quello di primo grado (che in esso è contenuto, come attestato da quell’elenco e che a sua volta nella seconda pagina di copertina reca l’indice delle produzioni, con timbro e controfirme del cancelliere), risultano presenti le sentenze costituenti titolo esecutivo.

Esse, del resto, non figurano elencate nè nell’uno nè nell’altro elenco di cui si è detto.

In tale situazione il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per manifesta inosservanza dell’onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non senza che debba osservarsi – in contemplazione degli insegnamenti di Cass. sez. un. n. 22726 del 2011 – che le ricorrenti non hanno in alcun modo indicato, per esentarsi dall’onere di detta produzione, la presenza nel fascicolo d’ufficio della Corte territoriale, di cui hanno chiesto la trasmissione, a norma dell’art. 369 c.p.c., u.c..

Per mera completezza si rileva che i pretesi titoli esecutivi non sono presenti nemmeno nel fascicolo dell’I.N.P.S..

4. Il Collegio, peraltro, rileva che di entrambi i motivi di ricorso, ove fossero stati scrutinabili senza che questa Corte esaminasse le sentenze della cui natura di titolo esecutivo si discute e, dunque, sulla base delle deduzioni con cui sono stati illustrati dalle ricorrenti, si sarebbe dovuta rilevare la manifesta infondatezza.

Queste le ragioni.

4.1. Mette conto di rilevare che le ricorrenti hanno riprodotto, nell’illustrare il primo motivo, il tenore delle dette sentenze nel modo seguente: a) sotto l’intestazione “sentenza”, hanno riprodotto quello che parrebbe il dispositivo delle sentenze, nei termini seguenti: “1) condanna l’Inps a corrispondere ai ricorrenti la rivalutazione e gli interessi legali sugli importi corrisposti per l’indennità di disoccupazione agricola di cui ai rispettivi ricorsi, con esclusione dell’indennità maturata dopo l’anno 1992; 2) condanna l’Inps a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessive Lire 3.600.000, oltre Iva e Cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario”; b) sotto l’intestazione “motivi della decisione”, hanno, poi, riprodotto quella che sarebbe stata la motivazione, nei termini seguenti: “In seguito alla sentenza della Corte Cost. n. 497/1988, è insorto il diritto per i ricorrenti all’adeguamento del valore monetario dell’indennità di disoccupazione. Nel caso di specie l’istituto convenuto non ha corrisposto tempestivamente le somme dovute per il suddetto adeguamento, nè gli interessi legali. Dalla documentazione esibita dalle parti non si intende se le somme che il convenuto ha corrisposto siano sufficienti a saldare il credito vantato dai ricorrenti che, invece, non le hanno ritenute sufficienti. Poichè non è in contestazione l’an, ma solo il quantum del credito e poichè sarebbe oltremodo diseconomico ricorrere al CTU per accertare la somma dovuta il Giudice limita l’accertamento al riconoscimento del diritto preteso in domanda, secondo quanto stabilito dal Giudice delle leggi. La soccombenza della convenuta ne determina la condanna alle spese di lite”.

Ebbene, al contrario di quanto argomentato nell’illustrazione del primo motivo, dove si sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che le sentenze avevano espressamente affermato il diritto delle ricorrenti, espressamente dicendo che non ne era possibile la liquidazione, è sufficiente osservare che nei “motivi della decisione” le sentenze hanno espressamente limitato “l’accertamento al riconoscimento del diritto preteso in domanda”, dopo avere premesso che “sarebbe (stato) oltremodo diseconomico ricorrere a CTU per accertare la somma dovuta” ed avere, ancora a monte, rilevato che non era in contestazione l’an, ma solo il quantum del credito, tra l’altro successivamente all’espressa affermazione che vi era contrasto sul se le somme pagate dall’I.N.P.S. avessero soddisfatto il dovuto.

Ebbene, in tal modo risulta pienamente giustificata l’affermazione della sentenza qui impugnata che il giudice della formazione del titolo aveva espressamente affermato “la non liquidità del credito”, così volendosi significare, in buona sostanza, che si era inteso pronunciare consapevolmente una sentenza di mero accertamento dell’an debeatur e di condanna generica (questo essendo il senso del dispositivo) adducendo (non è questa la sede per valutare se a torto o a ragione e nemmeno se la limitazione sia consentita in tale caso al giudice civile) la diseconomicità di ricorrere ad una c.t.u. per accertare il quantum debeatur.

Va detto che l’interpretazione delle sentenze, data dalla Corte territoriale, non risulta superabile, valorizzando quello che sarebbe stato il dispositivo, siccome indicato al n. 1 in quanto sopra riprodotto.

La lettura di questo ipotetico dispositivo unitamente alla motivazione non consente, d’altro canto, ma nemmeno le ricorrenti lo sostengono, di intendere il riferimento agli “importi corrisposti per l’indennità di disoccupazione agricola di cui ai rispettivi ricorsi”, come implicante affermazione di una possibile quantificazione, atteso che chiaramente nella motivazione si è detto di non potere e non voler fare quella quantificazione, perchè necessitante di una diseconomica consulenza tecnica.

A tutto voler concedere si può solo reputare, come s’è già adombrato, che la condanna, che sarebbe stata presente nel dispositivo, ancorchè correlata a quel riferimento, avrebbe avuto solo il senso di una condanna generica (e ciò senza che ci si debba interrogare sulla ritualità della sua pronuncia).

La prospettazione delle ricorrenti non si articola, comunque, come s’è già detto, nel sostenere la detta insostenibile esegesi, ma si concreta nell’assumere che le sentenze si sarebbero potute intendere come di riconoscimento degli importi determinabili per ciascuna lavoratrice “sulla scorta dei dati indicati in sentenza e ricavabili dagli allegati al fascicolo”, cioè dalle produzioni fatte con i ricorsi introduttivi, che sarebbero state e si identificano nel “certificato dell’ufficio di collocamento attestante il numero delle giornate versate, conteggio analitico, prospetto contributivo, cedole accompagnatrici di assegni …”.

Ora, l’assunto è singolare, perchè si risolve nel prospettare che erroneamente il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro avrebbe ritenuto di limitare il riconoscimento del diritto al suo mero accertamento, espressamente dichiarando di non procedere alla sua quantificazione, e farne derivare, a stare al dispositivo, una condanna generica, pur avendo la possibilità di determinarlo nel quantum.

4.2. Ma questa è postulazione che si sarebbe dovuta fare valere dalle ricorrenti con l’impugnazione in appello delle sentenze poi fatte valere come titoli esecutivi e correttamente la Corte territoriale ha rilevato che invece non vi era stata impugnazione delle sentenze recanti quell’espressa affermazione e che su di essa, cioè sulla natura del dictum in ciascuna di esse espresso nel senso del mero accertamento dell’an debeatur si era formato giudicato, il che obbligava la stessa Corte Territoriale ad astenersi, come s’è astenuta, dal procedere essa, quale giudice dell’opposizione all’esecuzione, all’interpretazione delle sentenze come è concesso di fare al giudice dell’esecuzione e di pervenire eventualmente all’esegesi voluta dalle ricorrenti.

La correttezza del decisum della Corte territoriale espresso da tale dichiarata astensione renderebbe privo di fondamento il secondo motivo, atteso che, quando il giudice nella sentenza o nel provvedimento che viene fatto valere come titolo esecutivo dichiari espressamente che la sua decisione è di mero accertamento o, come sarebbe stato nella specie, di condanna generica, il giudice dell’opposizione all’esecuzione iniziata sulla base del preteso titolo esecutivo, che constati che l’affermazione non è stata impugnata con il mezzo di impugnazione utilizzabile per censurarla, deve necessariamente prendere atto che su di essa si è formata cosa giudicata ed astenersi dal dare un’interpretazione contraria.

D’altro canto, quando il giudice, investito di una domanda di condanna, ritiene d’ufficio di pronunciare una sentenza di mero accertamento e di condanna generica (a prescindere dalle valutazioni sulla ritualità di tale modo di procedere) e la parte ritenga che, invece, ricorrevano le condizioni per la condanna anche nel quantum, non è revocabile in dubbio che l’errore del giudice debba essere fatto valere con l’impugnazione della sentenza e tanto più se il giudice abbia espressamente dichiarato di poter pronunciare solo con quei limiti.

Il che rende palesemente irrilevanti l’invocazione di Cass. sez. un. n. 11067 del 2012, che fanno le ricorrenti.

Parimenti priva di rilevanza è Cass. n. 13590 del 2013, invocata nella memoria, che non aveva affatto di fronte una fattispecie come quella oggetto del presente ricorso.

5. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato improcedibile.

6. Le spese la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna le ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremila, oltre duecento per esborsi, nonchè spese generali al 15% e accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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