Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14632 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 09/07/2020), n.14632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – est. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8063/2015 proposto da:

U.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

94, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CARDILLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO MORO;

– ricorrente –

contro

ROCCHEGGIANI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GROENLANDIA 31,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MARGIOTTA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RICCARDO GALASSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 709/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/12/2014 r.g.n. 492/2014.

LA CORTE, visti gli atti.

Fatto

RILEVA

che:

il giudice del lavoro di Ancona con sentenza n. 183/10-04-2014 dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il sig. U.O., le cui prestazioni erano state somministrate a favore della S.p.a. ROCCHEGGIANI, in seguito a reiterate assunzioni del predetto a tempo determinato, in esecuzione di una serie di contratti, dal 2006 a 2012. La Corte d’Appello di Ancona con sentenza in data 11 dicembre 2014, notificata dall’anzidetta società il 15 gennaio 2015, in riforma della pronuncia impugnata dall’anzidetta società, rigettava la domanda dell’attore U.O., di cui al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 13 marzo 2013 ritenendo fondato l’interposto gravame in base all’eccezione di decadenza della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 4, lett. d), che – già accolta per i contratti stipulati sotto il vigore della stessa L. n. 183 – era stata invece respinta per i contratti di somministrazione conclusi in epoca anteriore; a seguito della scadenza dell’ultimo rapporto di lavoro (intercorso dal due al trentuno gennaio 2012), non più rinnovato, il lavoratore con lettera del primo – sei agosto 2012 aveva impugnato l’illegittimità dei contratti di lavoro e di somministrazione, mettendo a disposizione della S.p.a. ROCCHEGGIANI le proprie energie lavorative;

avverso la succitata pronuncia d’appello ha proposto ricorso per cassazione il suddetto U.O., come da atto affidato a tre motivi e di cui è stata chiesta la notificazione in data 12 marzo 2015, cui ha resistito la S.p.a. ROCCHEGGIANI con controricorso del 21-23 aprile 2015, in seguito illustrato da memoria, depositata in vista dell’adunanza fissata al 26 marzo 2019 (in seguito differita da ultimo al 30 ottobre 2019, con relative ulteriori comunicazioni agli aventi diritto in data 27 settembre 2019. V. altresì il decreto del presidente del collegio sul dispositivo originale di questa ordinanza, per la cui redazione è stato designato come estensore il consigliere Dott. F. De Gregorio).

Diritto

CONSDERATO

Che:

con il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d, in relazione all’art. 360 c.pc.., comma 1, n. 3, poichè la decadenza ivi prevista era stata applicata anche ai contratti di lavoro in somministrazione nonostante dalla legge non fosse stato previsto il dies a quo della stessa. Per contro, erroneamente secondo il ricorrente, l’impugnata sentenza aveva ritenuto operante l’anzidetta decadenza anche all’ipotesi di somministrazione e alla domanda del D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 27. Infatti, mentre il citato art. 32, comma 4 lett. d, rimandava della L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dall’art. 1 dello stesso art. 32 (il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta), nel caso di contratto di lavoro in somministrazione a termine non era prevista per il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore alcuna comunicazione iscritta al lavoratore, peraltro formalmente non alle dipendenze dell’utilizzatore. Negli altri casi in cui non c’era o non ci poteva essere la lettera di licenziamento, la legge si preoccupava di individuare il dies a quo del termine, mentre nella fattispecie in esame non esisteva un dies a quo, di guisa che neppure poteva esservi un sensato conteggio dei 60 giorni. Soltanto la lett. d) del comma 4, a differenza delle altre ipotesi contemplate dal medesimo art. 32, non individuava il dies a quo da cui poi computare il termine di decadenza. Tale diversità di regime, quindi, secondo parte ricorrente, rendeva evidente la chiara volontà del legislatore, essendo comunque tale interpretazione del tutto conforme alla ratio individuabile nel testo. La conclusione da trarsi non poteva essere che univoca: la legge non sottoponeva a termine decadenziale l’impugnazione dei contratti di somministrazione nè qualora se ne invocasse l’irregolarità ex art. 27, nè nelle residue ipotesi, in tutti i casi in cui non vi era stato alcun licenziamento scritto o altro specificato evento. Come non sottoponeva a termine di decadenza le impugnazioni di appalti illeciti, le azioni per l’accertamento di lavoro irregolare, della nullità di licenziamenti verbali, le azioni per l’accertamento della nullità di licenziamenti verbali, della subordinazione in caso di rapporti atipici simulati e così via in tutti i casi di mancanza di licenziamento scritto;

con il secondo motivo è stata lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 252 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver l’impugnata sentenza ritenuto che ai sensi della norma, in violazione quindi anche del principio tempus regit actum i termini decadenziali di nuova introduzione decorressero anche per le fattispecie perfezionatesi prima dell’entrata in vigore della legge che li istituiva, sostenendosi che la cessazione del rapporto di lavoro successiva alla L. n. 183 del 2010, dovesse intendersi quale fatto generatore della decadenza, però nello specifico in precedenza non contemplata. Ecco allora che alla cessazione del rapporto era ontologicamente collegata la decadenza, e non semplicisticamente l’individuazione di un mero momento nel tempo da cui far decorrere il termine di decadenza. Così opinando, la cessazione era considerata quale elemento legato all’istituto introdotto ex novo, mentre sotto altro profilo la stessa era considerata soltanto come un momento a partire da quale doveva computarsi il termine di decadenza. Sussisteva un’evenienza diversa e più incisiva rispetto a quella regolata dall’art. 252 disp. att. c.c., poichè la nuova norma aveva istituito e delineato il fatto stesso comportante la decorrenza del termine di decadenza e che apparteneva, pertanto, unitamente ad decorso del tempo, alla fattispecie costitutiva della decadenza, tanto da essere denominato “fatto generatore” della stessa, donde la sottrazione alla possibile incidenza della nuova norma della fattispecie “nella quale la comunicazione del provvedimento amministrativo (o di cosa per esso) – fatto che dovrebbe comportare la decorrenza della decadenza – si situa al di fuori dell’area temporale di operatività della nuova norma”. Dunque, la decadenza decorrente dal momento stabilito dalla legge, nel caso di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), inizierebbe alla peggio a decorrere dalla cessazione del contratto in somministrazione (c.d. “fatto generatore”), che evidentemente, relativamente ai rapporti già cessati alla data del 24.11.2010, non soggiace alla nuova norma. Diversamente opinando sarebbe, secondo parte ricorrente, violato il principio di irretroattività della legge, per cui la norma sopravvenuta non può applicarsi ai facta praeterita corrispondenti agli elementi di nuova fattispecie produttiva di effetti che a quei fatti non risultavano collegati dalla legge precedente;

con la terza censura è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto la Corte territoriale che la decadenza ex novo introdotta si applicasse anche alle fattispecie già concluse alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 183, dovendo per contro correttamente interpretarsi l’art. 11 preleggi, avuto riguardo quindi alla disciplina vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione, posto che in relazione al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla. E ciò per l’esigenza di tutela dell’affidamento maturato dalla parte in relazione alla fissità del quadro normativo. L’evidenza della non applicazione della nuova decadenza anche ai contratti di lavoro in somministrazione già cessati anteriormente alla Legge del 2010 risultava anche da un semplice dato letterale, ossia la formulazione dell’intero art. 32, comma 4. La propria tesi, secondo il ricorrente, trovava riscontro anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 2014;

le anzidette doglianze vanno rigettate, siccome infondate alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, condivisa da questo collegio, che va perciò ribadita anche nel caso di specie, risultando palese in particolare l’intenzione del legislatore di introdurre comunque un termine a tutti i casi chiaramente contemplati dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, ivi comprese le fattispecie relative a rapporti ormai cessati prima ancora della sua entrata in vigore, al fine di stabilizzare quelli da tempo esauritisi, tant’è che lo stesso legislatore (con il comma 1 bis aggiunto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 32, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10) si è preoccupato anche di differire, in sede di prima applicazione della novella, al 31 dicembre 2011, il momento iniziale di computo della decadenza, per la prima volta istituita anche in relazione ad istituti per i quali la stessa precedentemente non era contemplata, a differenza del licenziamento della L. n. 604 del 1966, ex art. 6 (cfr. in part. il testo dell’art. 32 in vigore dal 27-2-2011 al 17-7-2012 in tema di decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato: “1. Il primo e il comma 2 della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, sono sostituiti dai seguenti: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso….. 1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, comma 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011. 2. Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento. 3. Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:… 4. Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:… d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto….”);

nessun pertinente e specifico elemento favorevole alle tesi di parte ricorrente è riscontrabile della sentenza n. 155 in data 5/04 – del 21/05 – 4/6/2014, pronunciata dalla Corte Costituzionale (in G. U. 11/06/2014 n. 25), che giudicava infondata la questione di legittimità della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 4, lett. b), impugnato, in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui era prevista l’applicazione del termine decadenziale di 60 giorni – stabilito dal riformato della L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1 – per la contestazione della legittimità del termine apposto al contratto di lavoro, anche ai contratti a tempo determinato già conclusi – per scadenza del termine finale – alla data di entrata in vigore della legge e con decorrenza dalla medesima data (in motivazione: “… Orbene, il nuovo regime introdotto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, si applica, nel suo complesso, a tutti i contratti a termine, cioè a quelli già scaduti alla data di entrata in vigore della legge, a quelli in corso di esecuzione e a quelli instaurati successivamente. La ratio di tale disciplina si rinviene in una pluralità di esigenze: quella di garantire la speditezza dei processi mediante l’introduzione di termini di decadenza in precedenza non previsti; quella di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla scadenza del termine apposto al contratto (va notato, al riguardo, che la controversia circa il carattere – legittimo o illegittimo – dell’apposizione del termine si risolve in una azione di accertamento della nullità parziale di una clausola del contratto, come tale imprescrittibile: art. 1422 c.c.); quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso giudiziario nella materia in questione. Sussistono, dunque, profili concreti che impongono di ritenere non irragionevoli le scelte compiute dal legislatore….”);

peraltro, trattandosi di sentenza di rigetto della questione d’illegittimità sollevata in via incidentale, l’interpretazione della normativa ordinaria di riferimento non è vincolante in relazione a giudizi diversi per i quali la questione non sia stata proposta (v. altresì Cass. II civ. n. 2326 del 21/03/1990, secondo cui le sentenze “interpretative di rigetto”, rese dalla Corte costituzionale in presenza di un testo legislativo non chiaro e soggetto alla possibilità di diverse interpretazioni, hanno effetto vincolante, quanto all’interpretazione ritenuta corretta, nell’ambito del processo con riferimento al quale la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, in forza del principio per cui la medesima questione di legittimità costituzionale, già negativamente risolta con sentenza di rigetto della medesima Corte, non può essere riproposta nel corso dello stesso giudizio. Conforme Cass. lav. n. 8250 del 29/07/1999. V. anche Cass. sez. un. civ. n. 27986 del 16/12/2013: il vincolo che deriva, sia per il giudice “a quo” sia per tutti gli altri giudici comuni, da una sentenza interpretativa di rigetto, resa dalla Corte costituzionale, è soltanto negativo, consistente cioè nell’imperativo di non applicare la norma ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte costituzionale, così da non ledere la libertà dei giudici di interpretare ed applicare la legge – ai sensi dell’art. 101 Cost., comma 2 – e, conseguentemente, neppure la funzione di nomofilachia attribuita alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud., non essendo preclusa la possibilità di seguire, nel processo “a quo” o in altri processi, “terze interpretazioni” ritenute compatibili con la Costituzione, oppure di sollevare nuovamente, in gradi diversi dello stesso processo “a quo” o in un diverso processo, la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sulla base della interpretazione rifiutata dalla Corte costituzionale, – eventualmente evocando anche parametri costituzionali diversi da quello precedentemente indicato e scrutinato);

ad ogni modo, come già ritenuto da Cass. lav. n. 7788 del 27/03/2017, in tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4 e la conseguente proroga, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all’art. 11 preleggi, atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto, ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perchè ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività; nè l’introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia “ex nunc” determina una violazione dell’art. 24 Cost., art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o 6 e 13 della CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa la proroga disposta “in sede di prima applicazione” dal citato comma 1-bis (in senso conforme Cass. n. 2420 del 2016. In particolare, la Corte con la decisione n. 7788 del 13/12/2016 – 27/03/2017, pur tenendo conto di altre pronunce di questo Ufficio, che avevano richiamato tra l’altro, la sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 2014, ha motivatamente giudicato più convincente la ricostruzione esegetica secondo cui è applicabile la novella legislativa della L. n. 604 del 1966, art. 6 – nonchè il differimento dell’operatività della disciplina al 31.12.2011 – anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della L. n. 183, ossia al 24.11.2010: “Invero, ai fini di una corretta interpretazione della disposizione in esame, giova rimarcare che: – non può giovare il richiamo alla sentenza della Corte Cost. n. 155 del 2014 che non prende autonoma posizione sulla correttezza dell’interpretazione proposta dal giudice remittente, ma si limita ad effettuare lo scrutinio di legittimità costituzionale della norma, come interpretata dall’ordinanza di rimessione in cui si ipotizzava un’irragionevole disparità di trattamento fra l’ipotesi del contratto a termine di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. b) e le altre disciplinate dallo stesso articolo; – dello stesso art. 32, il comma 1-bis, introdotto dal cd. decreto “mille proroghe”, ha assicurato un adeguato arco temporale di adattamento alla nuova e più rigorosa disciplina di cui non si avrebbe avuto alcun bisogno se la decadenza non fosse stata applicabile anche a contratti cessati prima dell’entrata in vigore della legge; – un’apposita previsione sarebbe stata necessaria per derogare alla regola dell’art. 11 preleggi e munire di retroattività la norma, mentre nel caso in esame non si è in presenza di una retroattività propriamente detta, ma solo dell’assoggettamento d’un diritto, già acquisito, ad un termine di decadenza per il suo esercizio; – secondo un risalente, ma pur sempre attuale, insegnamento della S.C. (sentenze nn. 2705/1982, 2743/1975) non sussiste infatti retroattività quando la nuova norma disciplini status, situazioni e rapporti che, pur costituendo effetti di un pregresso fatto generatore siano da questo distinti ontologicamente e funzionalmente e quindi suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l’esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la precedente disciplina, come è appunto il caso dell’introduzione d’un termine di decadenza, ove prima non ve ne erano, in cui il potere d’azione era già sorto ma non ancora consumato. Ebbene, la previsione di un regime di decadenza in sostituzione della imprescrittibilità dell’azione di nullità del termine apposto al contratto di somministrazione ha inciso su una situazione in fieri che non si era ancora consumata e, pertanto, la novella non incide sul fatto generatore, ovvero sul contratto di somministrazione asseritamente illegittimo e sui suoi effetti sostanziali, ma sul diverso procedimento impugnatorio, ancora in corso….”. Cfr. parimenti Cass. lav. n. 23619 del 28/09/2018.

V. altresì Cass. sez. un. civ. n. 4913 del 14/03/2016: la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato della L. n. 604 del 1966, art. 6, sicchè, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. “collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica

il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla “ratio legis” di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza. In senso conforme Cass. sez. 6 – L, ordinanza n. 25103 del 14/12/2015);

pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della parte soccombente al rimborso delle relative spese;

atteso l’esito negativo dell’impugnazione, sussistono inoltre i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore della società controricorrente, in Euro 4000,00, per compensi professionali ed in Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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