Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14631 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32937-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1781/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1781 pubblicata il 26.4.2019, ha accolto l’appello di C.V. e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato insussistente l’obbligo del predetto di versare i contributi richiesti dall’INPS con nota del 20.6.2011, a seguito dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata quale libero professionista;

2. la Corte di merito ha individuato il momento di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei contributi in oggetto (relativi a redditi prodotti nell’anno 2005) con la scadenza del termine per il versamento dei contributi, ed ha individuato questa scadenza nella data del 20.6.2005, per il primo acconto, e nella data del 30.11.2005 per il secondo acconto; ha ritenuto tardiva rispetto a queste date la richiesta di pagamento da parte dell’INPS pervenuta al destinatario il 20.6.2011;

3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria; C.V. non ha svolto difese;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 – 31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, per avere la Corte di merito erroneamente individuato, quale dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione in relazione ai redditi del 2005, la data del 20.6.2005 anzichè quella del 20.6.2006, ed abbia di conseguenza giudicato non tempestivo l’atto interruttivo del 20.6.2011;

7. il motivo è fondato;

8. questa Corte ha chiarito che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950 del 2018; sez. 6 n. 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020);

9. si è precisato che in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è rappresentato dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E’ peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”;

10. nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 1, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;

11. quindi per i redditi prodotti nel 2005, il momento di decorrenza del termine di prescrizione deve individuarsi nella data del 20 giugno dell’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti, cioè nella data del 20.6.2006;

12. la nota INPS di richiesta di pagamento pervenuta al destinatario il 20.6.2011, nei cinque anni dal 20.6.2006, ha tempestivamente interrotto la prescrizione ed impedito il maturare della stessa;

13. è pertanto errata la sentenza d’appello là dove ha giudicato prescritto il diritto dell’Istituto sull’erroneo presupposto della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dal 20.6.2005, anzichè dal 20.6.2006;

14. il ricorso dell’INPS deve trovare accoglimento, deve quindi essere cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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