Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14631 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 17/06/2010), n.14631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21870-2006 proposto da:

G.A., (in qualità di titolare della ditta

individuale Studio Dentistico Gentili Alessandro), già elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio

dell’avvocato MATERA CORRADO, rappresentato e difeso dall’avvocato

TARTAGLIONE LUCA, giusta delega a margine del ricorso e da ultimo

domiciliato d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.CI. S.p.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 331/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/03/2006 R.G.N. 608/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega TARTAGLIONE LUCA;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per: preliminarmente inammissibilità

e art. 366 bis c.p.c., in subordine rigetto.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Firenze, pronunziando sull’appello dell’Inps contro G.A. e nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. quale società concessionaria della riscossione, qualificato come lavoro subordinato il rapporto intercorso fra il G., medico odontoiatra, e V. B., ha accolto il gravame dell’Inps contro la sentenza che aveva a sua volta accolto l’opposizione del G. alla cartella esattoriale emessa per contributi non versati e somme aggiuntive in relazione al rapporto anzidetto, nel periodo 1994-1996.

La Corte di merito è pervenuta alla suddetta conclusione ritenendo applicabile nella fattispecie la prescrizione decennale in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a), in quanto il 30 aprile 1997 la lavoratrice aveva denunziato la mancata assicurazione del rapporto e la cartella esattoriale era stata notificata il data 11 aprile 2003.

Circa la sussistenza della subordinazione lavorativa la Corte, valorizzando le dichiarazioni rese dalla stessa V., ha ritenuto che quest’ultima avesse espletato le proprie mansioni di assistente alla poltrona e di segretaria sotto il controllo continuativo e diretto da datore di lavoro, che l’aveva anche richiamata in un’occasione al puntuale rispetto dell’orario.

La Corte ha dato inoltre atto che la V. aveva spiegato di esser stata indotta dal G., che le aveva chiesto di aiutarlo, a rilasciare durante l’iter amministrativo alcune dichiarazioni compiacenti e non veritiere in suo favore, chiarendo tuttavia agli ispettori prima e al Tribunale successivamente le ragioni di tale atteggiamento.

La Corte ha poi rigettato la tesi dell’appellato secondo cui egli non sarebbe stato tenuto al pagamento della contribuzione per il periodo (giugno 1993 – dicembre 1993) in cui lo studio era intestato ad una associazione professionale tra il G. ed altri colleghi, osservando che tale circostanza non faceva perdere la titolarità dell’obbligazione connessa al rapporto da lui instaurato.

La Corte ha quindi messo in rilievo che la V. aveva riferito di aver osservato un orario pieno per un certo periodo e poi una forma di part-time ma senza determinazione scritta, ed ha ritenuto che in tal caso dovesse applicarsi il regime ordinario di contribuzione prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile a fini contributivi.

Infine, la Corte ha ritenuto che non vi fosse obiettiva incertezza sul piano della qualificazione del rapporto sicchè era legittima la richiesta delle somme aggiuntive e delle sanzioni una tantum.

G.A. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per sei motivi. L’INPS resiste con controricorso.

La Banca Monte dei Paschi di Siena non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, cioè degli artt. 1321 e ss., 2094 ss., 2222 e ss. e 2697 e ss. c.c., e degli artt. 115, 116, 202 e ss.

c.p.c., art. 409 c.p.c., n. 3 e art. 420 e ss. c.p.c. nonchè di vizio di motivazione circa la qualificazione al rapporto dell’onere probatorio in merito.

Si addebita alla sentenza impugnata di aver qualificato come subordinato il rapporto intercorso fra il G. e la V. senza tener conto della loro volontà contrattuale di configurarlo come rapporto di lavoro autonomo, e comunque non considerando che era l’ente previdenziale a dover provare la ricorrenza degli elementi necessari della subordinazione, quale presupposto dell’obbligo contributivo.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha esaminato il contratto di collaborazione sottoscritto fra le parti ed ha rilevato che da esso si traeva conferma dell’obiettivo contenuto dei compiti svolti dalla V., dal momento che il contratto contemplava genericamente la mansione di assistente di studio e in esso era precisato che la prestazione della V. dovesse coincidere con i giorni di apertura allo studio stesso, inciso questo che secondo la corte confermava come la prestazione della V. fosse strettamente correlata al ricevimento alla cura dei pazienti e smentiva la tesi del G. secondo cui la lavoratrice avrebbe goduto di ampia autonomia nell’organizzare dal punto di vista temporale la propria attività.

Queste valutazioni della corte di merito non sono a ben vedere efficacemente censurate con il motivo in esame, il quale non contiene alcuna denunzia riguardante l’interpretazione data dal giudice al contratto, insistendo invece sulla necessità di valorizzare la dichiarazione delle parti di non voler stipulare un contratto di lavoro subordinato.

Ma il giudice di merito, esercitando il potere di interpretazione del contratto da lui esclusivamente attribuito, ha in sostanza ritenuto che lo stesso contenuto del contratto confliggesse con la qualificazione datane dalle parti, valutazione questa che la lettura del documento contrattuale, riportato nel ricorso, non consente di ritenere illogica o arbitraria.

Quanto alla prova della subordinazione, il giudice di merito ha ritenuto sulla base dei particolari riferiti dalla V. sia agli organi ispettivi sia nel giudizio in tribunale che le mansioni da essa in concreto espletate fossero state svolte sotto il controllo continuativo e diretto del datore di lavoro, mettendo in evidenza la necessaria soggezione operativa immediata nei confronti dell’odontoiatra dell'”assistente alla poltrona”, e la non diversa posizione di soggezione propria di chi debba restare in attesa delle telefonate dei pazienti, prendere nota degli appuntamenti, accompagnare all’entrata e all’uscita i frequentatori dello studio.

Al riguardo, la Corte territoriale ha anche evidenziato che nell’unica volta in cui la V. si era presentata al lavoro con circa un quarto d’ora di ritardo rispetto all’orario prefissato il G. la aveva richiamata al puntuale rispetto dell’orario di lavoro.

Deve quindi escludersi che la decisione impugnata si sia posta in contrasto con il principio dell’onere della prova, mentre i rilievi del ricorrente circa la valutazione delle dichiarazioni della V., propongono in sostanza a questa Corte un inammissibile riesame del merito della controversia.

Con il secondo motivo di ricorso, è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto e cioè della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e ss. nonchè vizio di motivazione in punto di illegittimità del procedimento amministrativo.

Si addebita alla sentenza impugnata di aver omesso di considerare che l’Inps non aveva mai notificato al G. alcun verbale di accertamento dal quale risultassero gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento del presunto obbligo contributivo.

Infatti, il documento notificato in data 29 gennaio 2001 costituiva una notificazione di illecito amministrativo e non certo un verbale di accertamento, visto che in quest’ultimo, soprattutto per garantire l’esercizio del diritto di difesa, devono risultare tanto gli elementi sui quali si fondano le contestazioni quanto una precisa indicazione delle somme pretese dall’Inps, il che nel caso di specie non era avvenuto. Inoltre, pur essendo stati presentati scritti difensivi e chiarimenti resi anche di persona da parte del G. nonchè dichiarazioni confessorie nel senso dell’autonomia dei rapporti da parte della V., l’Inps non aveva dato alcun peso a tali elementi probatori e la Corte d’appello non vi aveva fatto alcun cenno in motivazione.

La censura pone alla Corte una questione che non trova riscontro nella sentenza impugnata ed è quindi inammissibile, non avendo il ricorrente indicato dove e come egli la abbia sollevata dinanzi al giudice di merito.

Con il terzo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto e cioè della L. n. 335 1995, art. 3, comma 9, nonchè vizio di motivazione in punto prescrizione estintiva delle pretese contributive e sue conseguenze.

Si addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che, ai sensi della disposizione appena cit., ogni pretesa dell’Inps si era estinta per prescrizione quinquennale, non essendovi alcun atto interruttivo della prescrizione precedente alle notifiche delle cartelle di pagamento opposte, e non sussistendo alcuna denuncia della lavoratrice interessata, visto che quella presentata dalla V. era stata poi ritirata, circostanza sulla quale peraltro la Corte di merito aveva omesso ogni riscontro motivazionale.

Il motivo è infondato.

La L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3 recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, nel comma 9, dispone per quanto interessa, che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9-bis, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”.

La Corte d’Appello ha accertato che vi era stata denunzia da parte della lavoratrice della mancata assicurazione del rapporto ed ha quindi correttamente ritenuto applicabile il termine decennale.

Il ricorrente lamenta che la Corte non abbia tenuto conto del ritiro della denunzia, ma la doglianza è infondata, ove appena si consideri che – come riferito – la sentenza ha dato atto che la lavoratrice aveva spiegato di esser stata indotta dal G. a rilasciare alcune dichiarazioni compiacenti e non veritiere in suo favore ma aveva chiarito agli ispettori e poi confermato in giudizio lo scopo di tali dichiarazioni. In tal modo la Corte ha evidentemente escluso che si potesse parlare di ritiro della denunzia, il che rende infondato l’addebito di omessa motivazione e superfluo esaminare il problema se ed in quali limiti possa aver rilievo ai fini prescrizionali un effettivo ritiro.

Con il quarto motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto e cioè dell’art. 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione in punto di esatta durata del rapporto e sue conseguenze in punto di difetto di legittimazione passiva.

Si addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che il rapporto oggetto di controversia non poteva essersi protratto per il periodo indicato dall’Inps e recepito dalla Corte di appello, ossia dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993 e dal 1 aprile 1994 al 22 luglio 1996, dal momento che anche a non tener conto della data di sottoscrizione del contratto di collaborazione, che risaliva al 3 ottobre 1994, non poteva essere ignorato che lo studio di via (OMISSIS) nel quale la signora V. svolgeva la propria attività era stato aperto solamente dal 2 maggio 1994 al 21 ottobre 1996.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, con statuizione non specificamente censurata, ha ritenuto che il G. dovesse rispondere dell’omissione contributiva anche per il periodo giugno – dicembre 1993 nella quale lo studio era intestato ad una associazione professionale della quale il G. faceva parte, osservando che tale circostanza non faceva perdere al G. la titolarità dell’obbligazione connessa al rapporto da lui instaurato. La questione della data di apertura dello studio (dal 2 maggio 1994) è questione di fatto, qui inammissibile.

Con il quinto motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto e cioè del D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5, convertito in L. n. 863 del 1984, nonchè vizio di motivazione in punto di esatto imponibile del rapporto de quo e sue conseguenze in punto di determinazione del contributo dovuto.

Si addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che l’importo del compenso pattuito contrattualmente ed effettivamente corrisposto era di sole 300.000 mensili lorde, il che risultava dal contratto e dalle ricevute rilasciate di suo pugno dalla signora V., e non, come arbitrariamente affermato dall’Inps, di Lit.

600.000 mensili.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha infatti fatto riferimento al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. 12269/2004) in tema di minimale contributivo, e questa statuizione specifica non risulta censurata con il motivo in esame.

Con il sesto motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e cioè della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10 (già D.L. n. 536 del 1987, art. 4, comma 1, convertito in L. n. 48 del 1988) nonchè vizio di motivazione circa la non debenza delle somme aggiuntive.

Si addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che la richiesta di somme aggiuntive e di sanzioni una tantum era nella specie del tutto illegittima, tenuto conto di quanto disposto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10, per il caso, ricorrente nella specie, di obiettiva incertezza circa l’obbligo contributivo.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito, con incensurabile accertamento di fatto, ha espressamente escluso che nella vicenda vi fossero oggettive incertezze circa la qualificazione del rapporto, osservando, al contrario che vi erano sufficienti elementi di prova per affermare che il G. aveva approntato un apparato negoziale formale, onde evadere le proprie obbligazioni contributive.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio, nei soli confronti dell’INPS.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio in favore dell’INPS, liquidate in Euro per esborsi, e Euro 2000 per spese, nonchè accessori di legge; nulla per le spese nei confronti del Monte dei Paschi di Siena s.p.a..

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

 

 

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