Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14631 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14631 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: VIVALDI ROBERTA

PU

SENTENZA

sul ricorso 17861-2013 proposto da:
BUONORA FRANCESCO BNRFNC48A30E036P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 89, presso lo
studio dell’avvocato NARDELLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato COSIMO ANTONICELLI, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –

2015
contro

328

BANCA CREDITO COOPERATIVO MARINA DI GINOSA SCARL, in
persona

del

rappresentante

suo
p.t.

vice

Presidente

dottor

e

GIUSEPPE

legale
RATTI,

Data pubblicazione: 14/07/2015

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA B. CAIROLI 6,
presso lo studio dell’avvocato PIERO GUIDO ALPA,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE TUCCI
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

TRICASE VITANTONIO, VENTURA GIULIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 448/2012 della CORTE D’APPELLO
DI LECCE SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il
10/07/2012, R.G.N. 349/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato COSIMO ANTONICELLI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE TUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento.

nonché contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Francesco Buonora ha proposto ricorso per cassazione affidato
a sette motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Lecce – sezione distaccata di Taranto del 12.7.2012 con la
quale – in un giudizio di opposizione di terzo proposto

immobiliare promossa dalla Banca di Credito Cooperativo Marina
di Ginosa scarl nei confronti di Vitantonio Tricase e Giulia
Ventura –

è stato rigettato l’appello principale dallo

stesso Buonora proposto ed accolto quello incidentale della
Banca di Credito Cooperativo Marina di Ginosa scarl.
Quest’ultima resiste con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Le parti costituite hanno presentato memoria.
La Banca di Credito Cooperativo Marina di Ginosa scarl ha
presentato anche note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente

é

dichiarata

l’inammissibilità

del

controricorso per tardività.
Il ricorso per cassazione risulta notificato nelle date
10.7.2013 al Banca di Credito Cooperativo Marina di Ginosa
scarl e 12.7.2013 a Vitantonio Tricase e Giulia Ventura.
Il controricorso è stato notificato il 5.10.2013, ben oltre il
termine di gg. 20, senza l’intervento di sospensione dei
termini trattandosi di opposizione esecutiva.

3

dall’attuale ricorrente nell’ambito della procedura esecutiva

E’ opportuno dare brevemente conto della vicenda sostanziale e
processuale per avere una cognizione più completa delle
questioni che si dibattono.
Il Pretore di Ginosa, con decreto dell’11.8.1998, autorizzò la
Banca di Credito Cooperativo Marina di Ginosa scarl a

all’apprensione e vendita dei frutti pendenti esistenti presso
le aziende di loro proprietà, per il recupero del credito
assistito da privilegio legale speciale di cui all’art. l,
coma 2, d.l. 4.1.1994 n. l, convertito nella l. 17.2.1994 n.
135, modificato successivamente dal d.lgs. 4.8.1999 n. 342.
Avverso questo provvedimento propose opposizione di terzo ? ai
sensi dell’art. 619 c.p.c., l’attuale ricorrente il quale
affermò di avere acquistato il fondo sul quale si era
proceduto all’apprensione dei frutti, libero da vincoli ed
oneri – pur se successivamente al sorgere della specifica
causa di prelazione precisando che il privilegio in
questione non risultava trascritto anteriormente alla data di
acquisto.
La sentenza in questa sede impugnata, accogliendo l’appello
incidentale della Banca – e rigettando quindi, l’opposizione
ex art. 619 c.p.c. , ha interpretato l’art. 44, coma 2,
d.lgs. n. 385 del 1993 – come sostituito dall’art. l d.l. n. 1
del 1994 – affermando che il mutuo in questione, ha quale sua
finalità, il finanziamento dell’impresa
quindi,

tout

court, e,

“la complessiva attività economica organizzata
4

procedere, in danno di Vitantonio Tricase e Giulia Ventura,

dall’imprenditore con l’ausilio dei beni aziendali tutti
all’uopo necessari e destinati all’esercizio della stessa”.
Il momento di collegamento di cui all’art.

44 lett. a) va così

individuato nell’impresa come delineata; con la conseguenza
che il privilegio legale speciale grava, in primo luogo, sui

è opponibile ai terzi ex art. 2747, comma 2, c.c..
Questa conclusione è condivisibile.
Le ragioni.
In primo luogo, va precisato che al caso in esame si applica
la normativa di cui all’art. 44 come modificato dall’art. l
D.L. 4 gennaio 1994 n.
1.

l convertito senza modificazioni nella

17 febbraio 1994 n. 135 per essere stato il finanziamento

concesso nel 1996.
Prevede la norma dell’art. l, per quel che qui interessa, che:
L’articolo 44 del testo unico delle leggi in materia

1.

bancaria

e

1993, n. 385, e’ sostituito dal seguente:

settembre
“Art.

creditizia, approvato con decreto legislativo l

44

1. I finanziamenti di credito

(Garanzie); –

agrario e di credito peschereccio possono essere assistiti dal
privilegio previsto dall’articolo 46.
2.

I finanziamenti di

credito agrario

e di

credito

peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante
utilizzo di cambiale agraria e di
comunque

assistiti da

cambiale pesca, sono

privilegio legale sui seguenti beni

mobili dell’impresa finanziata:

5

frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione, ed

a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di
lavorazione
L’art. 46 (Finanziamenti

alle imprese: costituzione di

t

privilegi) del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, approvato con D.Lgs. n. 385/1993; prevede,

l. La concessione di finanziamenti

e lungo termine

a medio

da parte di banche alle imprese puo’ essere garantita da
privilegio speciale su beni mobili non iscritti nei
pubblici registri. Il privilegio puo’ avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni
all’esercizio dell’impresa;

strumentali comunque destinati
b) materie prime,

prodotti

in

corso

di

lavorazione,

scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
c)

beni

comunque

acquistati

con

il

finanziamento

concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni
indicati nelle lettere precedenti.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto
scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i beni
e i crediti sui quali il privilegio viene costituito,
la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso

il

privilegio, l’ammontare e le condizioni del

finanziamento,

nonchè la somma di denaro per la quale il

privilegio viene assunto.

6

invece che :

3. L’opponibilità
subordinata

a

alla

sui

terzi del privilegio

beni

nel registro indicato

trascrizione,

(registro

nell’art. 1524, secondo comma, del codice civile

tenuto nella cancelleria del tribunale competente, in cui
di

Della costituzione

macchine

mediante pubblicazione

avviso

dato

privilegio

del

nel

e’

foglio

annunzi legali (F.A.L.); dall’avviso devono risultare
gli estremi dell’avvenuta trascrizione. La trascrizione e
la pubblicazione devono effettuarsi presso i competenti uffici
del luogo ove ha sede l’impresa finanziata.
4.

Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca

nel grado indicato nell’art.
codice civile

2777,

ultimo

comma, del

(~o il privilegio per le spese di

giustizia ed i privilegi indicati nell’art. 2751-bis,
n.d.r.)
pari

e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di
grado

con

data certa anteriore a quella della

trascrizione.
5. Fermo restando quanto disposto dall’art. 1153 del codice
civile, il privilegio può essere

esercitato

anche nei

confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni
che sono oggetto dello

stesso

dopo

la

trascrizione

prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile
far valere il privilegio nel confronti del terzo acquirente,
il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

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sono trascritti i patti di riservato dominio

Ora, il privilegio previsto dall’art. 44, lett. a), con
riferimento ai beni ivi elencati, è un privilegio legale
speciale che ha ad oggetto i singoli beni indicati dalla norma
e che riguarda ” i beni mobili dell’impresa finanziata ”
Il che significa che la norma, nel testo applicabile ratione
nella specie, finalizza la sua azione in favore

dell’impresa in se stessa, quale attività economica
organizzata dall’imprenditore con i beni aziendali destinati,
tutti, al suo esercizio; con ciò prescindendo dal soggetto
imprenditore che ha ottenuto il finanziamento.
E quest’ultimo rilievo lo si ricava dalla circostanza che non
è previsto un termine per l’esecuzione della garanzia.
Il che vuol dire che questa causa di prelazione può essere
fatta valere dall’istituto di credito finanziatore fino
all’estinzione del credito garantito, gravando, quindi, anche
sui frutti pendenti delle annate ulteriori.
Come tale, il privilegio legale speciale, proprio per la sua
natura, è opponibile ai terzi soltanto sulla base della norma
generale di cui all’art. 2747, coma 2, c.c., al di fuori,
quindi, di ogni forma di pubblicità.
E ciò esclude qualsiasi rilievo in ordine alla mancata
trascrizione della sua costituzione, diversamente da quanto
accade in materia di privilegio convenzionale di cui all’art.
46 dello stesso T.U. bancario.
Quest’ultimo, che tutela i crediti da finanziamenti a medio e
lungo termine, concessi dalle banche alle imprese, pur
8

temporis

costituendo un privilegio speciale – per avere ad oggetto i
beni indicati nella stessa norma – f deve la sua opponibilità
a terzi

alla trascrizione, nel registro indicato nell’art.

1524, secondo comma, del codice civile.

Ora, nel caso in esame, il privilegio speciale convenzionale

all’art. 44 sì e, come privilegio legale speciale
mobiliare, indipendentemente da qualsiasi trascrizione, è
opponibile, in virtù della disposizione generale di cui
all’art. 2747, comma 2, c.c. ai terzi che hanno acquistato
diritti posteriormente al suo sorgere; nel concreto al Buonora
che è divenuto acquirente del fondo, e quindi proprietario dei
frutti pendenti, successivamente al finanziamento, intervenuto
nel 1996.
Al di fuori di ogni rilievo, ai fini che qui interessano, è,
poi, il richiamo all’art. 821 c.c. ed alle altre norme insieme
citate.
In particolare, non l’art. 821 c.c., disposizione generale in
tema di acquisto dei frutti.
La tesi che i frutti sarebbero venuti ad esistenza quando il
bene che li aveva prodotti era già di proprietà dell’attuale
ricorrente – come tali quindi oggetto di acquisto a titolo
originario e non derivativo – con la conseguente
inapplicabilità dell’art. 2747, comma 2,
segno.

9

c.c., non coglie nel

di cui all’art. 46 non è stato costituito, quello di cui

I frutti reali, normalmente, si acquistano in virtù di un
potere reale sulla cosa.
Ora, nel caso di vendita del fondo, l’acquisto dei frutti
pendenti avviene al momento della conclusione del relativo
contratto consensuale; nel caso in esame, quindi, dopo che il

D’altra parte, il privilegio in questione ha ad oggetto un
bene produttivo variabile nel tempo relativo (floating
charge), relativo secondo il tenore della stessa norma – a
“…determinati beni mobili dell’impresa finanziata” .
In sostanza, ciò che si vuol dire è che la norma dell’art. 44
T.U. disciplina soltanto – con l’indicazione dei beni sui
quali cade – l’operatività della relativa prelazione nei
confronti dei terzi che acquistano la proprietà od altro
diritto di godimento su tali beni; senza alcun intento di
disciplinare le modalità di acquisto della proprietà.
Il che toglie pregio anche ai riferimenti effettuati all’art.
1153, comma 2, c.c. trattandosi di acquisto dei frutti a
titolo derivativo.
Il privilegio speciale

va anche sottolineato

è

riconosciuto a causa di un determinato rapporto che esiste
tra il credito ed il bene oggetto del privilegio e, se la
legge non dispone diversamente, il privilegio speciale ha
diritto di seguito.

lo

privilegio era sorto.

Ciò che vuol dire che, in caso di alienazione dei beni oggetto
del privilegio, questo potrà esercitarsi anche nei confronti
dei terzi acquirenti.
Ora, nella specie, il privilegio speciale mobiliare di cui
all’art. 44 T.U. è riconosciuto agli istituti di credito

settore agrario e peschereccio, così tutelando le ragioni
creditorie che dalla sua concessione derivano.
Privi di pregio sono poi i rilevi di cui ai motivi 4. 5.1,
5.2, 5.3 del ricorso che sono in parte ripetitivi di
precedenti rilievi e non sempre di piana comprensione.
In particolare, sul punto 4.
La Corte di merito ha esaminato, per la sua intrinseca
pregiudizialità, l’appello incidentale della banca in ordine
alla dichiarata nullità della apprensione dei frutti eseguita
sul fondo di proprietà dell’attuale ricorrente, e dal suo
accoglimento, con il riconoscimento della legittimità
dell’apprensione, ha fatto necessariamente discendere il
rigetto dei motivi dell’appello principale in ordine: a) alla
domanda di restituzione della somma ricavata dalla vendita dei
frutti pendenti; b) alla domanda di risarcimento danni; c)
alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c..
Sul punto 5.1.
Il richiamo all’erroneità della statuizione del primo giudice
in ordine all’inammissibilità della richiesta di restituzione
della somma ricavata dalla vendita perché nuova, oltre a non
11

fine di incrementare la concessione di finanziamenti del

potere formare oggetto di esame in questa sede,

è

implicitamente assorbita dalle conclusioni raggiunte.
Sul punto 5.2.
Nessuno spossessamento del fondo risulta essere avvenuto per
la dichiarata legittimità dell’apprensione dei frutti

Peraltro,

anche

in

questo

caso,

si

contesta

inammissibilmente in questa sede una statuizione della
sentenza di primo grado e non di quella di appello in ordine
alla iniziativa per la nomina del custode giudiziario,
peraltro ritenuta ininfluente – con il rigetto del relativo
motivo di appello per le ragioni già dette – dalla Corte di
merito.
Sul punto 5.3.
Anche in questo caso inammissibile è il rilievo in questa
sede.
La

contestazione

sulla

erroneità

della

rinuncia

al

risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. riguarda la
statuizione del giudizio di primo grado, e non quella di
appello che ha rigettato il motivo per la assorbente
conclusione sulla legittimità della condotta dell’Istituto di
credito.
Gli ulteriori rilievi restano assorbiti.
Conclusivamente il ricorso è rigettato.
La novità e complessità delle questioni trattate giustifica la
compensazione delle spese fra le parti costituite.
12

pendenti.

Sussistono le condizioni per l’applicazione del disposto
dell’art. 13 c. 1 quater dpr n. 115/2002 introdotto dalla
legge 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma l- bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 5 febbraio 2015, nella camera
di consiglio della terza sezione civile della Corte di

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002,

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