Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14631 del 13/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 13/06/2017, (ud. 24/02/2017, dep.13/06/2017),  n. 14631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17816/2014 proposto da:

R.F., B.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 85, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE ANTONIO CARITO, rappresentati e difesi dall’avvocato

FRANCESCO NAPOLETANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato RENATO MACRO,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI FRANZESE, GIUSEPPE DE

ZIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 424/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 08/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 16.5.2013, accolse parzialmente l’appello principale proposto da A.F.M. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trani il 13.6.2008, determinando il suo credito nei confronti di P.G., B.G. e R.F. nell’importo di Euro 17.316,30 e condannando questi ultimi in solido al relativo pagamento. La vicenda trae origine dalla concessione dell’affitto d’azienda dell’Hotel (OMISSIS), da parte di A.F., alla Meringest s.r.l., con contratto del 31.10.1984; le obbligazioni della società affittuaria erano garantite da fideiussione prestata (anche) da P.G., B.G. e R.F.. La Corte pugliese, pur confermando la revoca del decreto ingiuntivo (ottenuto dalla A. per Euro 26.364,37), ha tuttavia incrementato l’importo dovuto rispetto a quanto stabilito dal Tribunale di Trani, elevandolo nell’indicata misura e correlativamente rigettando gli appelli incidentali proposti dai predetti fideiussori.

B.G. e R.F. ricorrono affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso A.F.M.. P.G. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l’unico motivo, deducendo “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1346-1938-1956 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, si sostiene che, poichè la clausola fideiussoria contenuta nel contratto del 31.10.1984 riguarda le obbligazioni future della società affittuaria (la fideiussione risulta prestata “a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni dalla s.r.l. assunte col presente atto…” e quindi del “pagamento di quanto potrà essere tenuta a pagare la s.r.l. MERINGEST… per l’inadempimento di una o più obbligazioni di cui al presente contratto”), essa sarebbe divenuta nulla a seguito della modifica dell’art. 1938 c.c., operata dalla L. n. 154 del 1992, art. 10, perchè non indica l’importo massimo garantito, e comunque perchè avente ad oggetto obbligazioni non predeterminabili nel loro esatto ammontare. Avrebbe quindi errato la Corte barese nel ritenere che detta clausola non integri una fideiussione omnibus e che le obbligazioni con essa garantita non siano future o condizionali, bensì predeterminate ed individuate, in quanto derivanti dal rapporto di affitto d’azienda.

2.1 – Il ricorso è infondato.

2.2 – La Corte d’appello, nel rigettare l’eccezione proposta con appello incidentale dai fideiussori, ha richiamato il precedente di Cass., 30.10.2008, n. 26064, secondo cui – ove la fideiussione sia rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di locazione – non può discutersi nè di indeterminabilità, nè di carattere futuro delle obbligazioni garantite, occorrendo aver riguardo al contenuto delle clausole pattizie e dovendo escludersi che le obbligazioni stesse derivino da nuove operazioni del debitore, trovando esse invece la propria fonte proprio nella fideiussione già prestata, “il cui importo è determinato sulla base delle previsioni contrattuali”.

Secondo la Corte pugliese, quindi, deve escludersi nella specie che le obbligazioni assunte dalla Meringest s.r.l. e garantite (anche) dagli odierni ricorrenti fossero “future” ai sensi dell’art. 1938 c.c., venendo in concreto in rilievo il pagamento dei canoni e degli oneri accessori negli importi previsti in contratto.

2.3 – Ora, i ricorrenti, nel caso concreto, non hanno evidenziato in alcun modo che, tra le somme pretese dalla A., siano comprese somme (ad es., pretese a titolo risarcitorio) il cui importo non fosse in alcun modo prevedibile ex ante: la Corte d’appello, quindi, nel negare l’applicabilità dell’art. 1938 c.c., ha correttamente escluso che, in relazione alle pretese in concreto azionate dall’odierna controricorrente, si fosse al cospetto di obbligazioni future e/o indeterminate, trattandosi proprio di obbligazioni (pagamento canoni ed oneri accessori) individuate in contratto e predeterminate anche quantitativamente.

3.1 – In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra i ricorrenti e la controricorrente, mentre nulla va disposto nei confronti dell’intimato P..

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente, liquidate in Euro 3.600,00 per compensi, oltre le spese forfetarie in misura del 15%, gli esborsi liquidati in Euro 200,00, e gli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato assistente di studio Dr. S.S..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2017

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