Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14630 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29242-2019 proposto da:

R.L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati CARMELO MOBILIA, LUIGI BAMBACI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA,

PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 70 pubblicata il 20.3.2019 la Corte d’appello di Messina ha respinto l’appello di R.L.G., confermando la decisione di primo grado che, accogliendo l’opposizione proposta dall’INPS al precetto e al pignoramento presso terzi notificati dalla R., aveva determinato in Euro 12.000,00 la somma spettante alla predetta, in esecuzione della sentenza irrevocabile del Tribunale di Barcellona P.G. n. 1336/2006;

2. la Corte territoriale ha premesso che con la sentenza n. 1336/2006 era stato riconosciuto il diritto della R., con decorrenza 1.1.1982, all’indennità di accompagnamento per ciechi civili nella stessa misura percepita dai grandi invalidi di guerra, nonchè all’adeguamento automatico previsto per l’indennità di accompagnamento per i grandi invalidi di guerra per gli anni 1982, 1983, 1984, 1988, 1989 e dall’1.3.1991 in poi;

3. ha ritenuto che il primo giudice non avesse in alcun modo travalicato il giudicato di cui alla sentenza n. 1336/2006 in quanto aveva recepito le conclusioni della c.t.u. contabile, che aveva proceduto al calcolo della misura della prestazione assistenziale riconosciuta e in tale calcolo non aveva considerato pagamenti eseguiti dall’INPS prima della sentenza suddetta (e ciò in quanto l’INPS non aveva eseguito pagamenti a titolo di indennità di accompagnamento e adeguamento automatico); era inoltre emerso dalla c.t.u. che la R., a partire dal 1986, aveva ricevuto le prestazioni riconosciute con la citata sentenza irrevocabile, sicchè il debito residuo dell’Istituto riguardava solo il periodo precedente il 1986;

4. avverso tale sentenza R.L.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; l’INPS ha resistito con controricorso;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c.;

7. si assume l’errore della pronuncia d’appello per avere accolto l’opposizione dell’INPS sulla inesistenza del credito azionato con l’atto di precetto, in base a fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato che condannava l’Istituto alla erogazione delle prestazioni arretrate; ciò sul rilievo che in sede di opposizione la pretesa del creditore può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale (oggetto della pronuncia irrevocabile) verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo;

8. il ricorso presenta profili di inammissibilità;

9. le censure della ricorrente si fondano, essenzialmente, sul contenuto della sentenza irrevocabile n. 1336/2006, dell’atto di precetto e della consulenza contabile;

10. la parte ricorrente ha, tuttavia, omesso di depositare la sentenza n. 1336/2006 munita dell’attestato di cancelleria sul passaggio in giudicato (v. Cass. n. 28515 del 2017; n. 27881 del 2008), di trascrivere, se non in minima parte, gli altri documenti posti a base delle censure e non ha neanche provveduto al deposito degli stessi unitamente al ricorso per cassazione, così venendo meno al duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), e volto a porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti (v. (Cass. SU n. 23552 del 2019; SU 11/4/2012, n. 5698; Cass. SU 3/11/2011, n. 22726);

11. per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

12. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

13. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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