Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14630 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, (ud. 12/06/2019, dep. 09/07/2020), n.14630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11731/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE),

presso lo studio dell’Avvocato ROSSANA CLAVELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LORETO SEVERINO;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso

lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCA GIUSEPPE PIZZIGONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 423/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/11/2014 r.g.n. 198/2014;

Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Brescia, con sentenza pubblicata in data 11.11.2014, ha respinto il gravame interposto da Poste Italiane S.p.A., nei confronti di L.S. – dipendente della società con mansioni di portalettere -, avverso la sentenza n. 757/2013, resa dal Tribunale di Bergamo il 17.10.2013, che aveva accolto il ricorso presentato dal lavoratore, volto ad ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare di quattro ore di multa, irrogata con atto del 5.3.2012 al dipendente, condannando la società a restituire a quest’ultimo quanto trattenuto per tale causale (Euro 40,83), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di trattenuta al saldo e spese legali;

che i giudici di secondo grado, per quanto ancora in questa sede rileva, hanno remesso che “E’ incontestato che il dipendente, assegnato alla zona di recapito 3 dell’ufficio postale di (OMISSIS), sia stato incaricato di svolgere la quota di “flessibilità operativa” sulla zona di recapito 4, facente parte dell’area territoriale di appartenenza, nei giorni 2, 3, 5, 9, 11 e 12 gennaio 2012″; che “Su questa zona, in quest’ultimo mese, erano infatti assenti i portalettere A. e Z.”; che “E’ poi dato certo che al L. fosse stato richiesto di operare nella zona di competenza del collega A. e che questi fosse assente per malattia dal precedente 23 dicembre 2011, con una prognosi sino a tutto il 13 gennaio 2012, quindi per 22 giorni complessivi”; che “E’ ancora incontestato che nel mese di dicembre 2011 il L. aveva prestato 18 ore di flessibilità operativa e che, per il rifiuto di rendere la prestazione in questione, era stato punito con la sanzione di 4 ore di multa”; che “la società appellante e le OO.SS., in data 27 luglio 2010, hanno concluso un accordo volto a disciplinare una serie di interventi riorganizzativi diretti a rendere più efficace il servizio postale”, con il quale, tra l’altro, “per quanto attiene alla copertura delle esigenze strutturali del servizio” è stata., prevista “una copertura per provincia minima del 111% ed una massima del 115%” e, “con specifico riferimento alle esigenze connesse “alla copertura di due settimane di ferie continuative da prevedersi nel periodo 15 giugno-15 settembre e di una settimana nel periodo 15 gennaio-15 aprile, di cui all’art. 38, comma 8 CCNL e delle lunghe assenze di tutto il personale, ivi compresa la scorta (a partite da venti giorni), certificate come tali fin dall’inizio”, l’accordo prevede espressamente che “qualora non possano essere soddisfatte attraverso il ricorso al personale di scorta, saranno coperte con l’utilizzo delle diverse fattispecie del rapporto di lavoro flessibile previste dal vigente CCNL…, in terzo luogo, ma soltanto per i primi tre giorni delle lunghe assenze e nel caso di altre assenze, ancora una volta con l’utilizzo del personale di scorta e in caso di indisponibilità della scorta, con il meccanismo della flessibilità operativa”;

che, fatte queste premesse, la Corte distrettuale ha osservato che “lo strumento della c.d. “flessibilità operativa” è, dunque, uno strumento residuale (in quanto il primo strumento è quello del ricorso al personale di scorta, e, in caso di indisponibilità di questo, alla prestazione flessibile di cui al CCNL), cui può farsi ricorso in via eccezionale e quindi nel limite dei primi tre giorni delle lunghe assenze e per altre assenze (evidentemente più brevi)”;

che per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. articolando un motivo contenente più censure, cui resiste il L. con controricorso;

che il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si deduce la “violazione degli artt. 1362 c.c. e segg.; art. 1372 c.c.; artt. 29 e 30 CCNL 14.4.2011; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 3, comma 2; art. 16, lett. a) ed n). Violazione del CCNL 27.7.2010” e si lamenta che la Corte di merito avrebbe errato nell’avere negato la natura meramente obbligatoria della clausola che prevede la possibilità del ricorso alla c.d. “flessibilità operativa” solo per i primi tre giorni, in caso di assenza oltre i venti giorni; si sostiene, inoltre, che l’accordo 27.7.2010 avrebbe legittimamente derogato al normale orario contrattuale prevedendo la “flessibilità operativa” e stabilendo una misura massima non superabile di 120 ore nell’arco dell’anno e di 12 ore nell’arco mensile e che, quindi, il L., non avendo superato le 12 ore mensili, non avrebbe potuto rifiutarsi di effettuare la prestazione di cui si tratta;

che il motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto, in primo luogo, finalizzato, all’evidenza, ad ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in questa sede, dato che l’accertamento della natura della clausola, obbligatoria o normativa, riguarda un accertamento riservato al giudice di merito; inoltre, la parte ricorrente non ha indicato con precisione sotto quale profilo le norme censurate sarebbero state violate, senza la precisa indicazione del punto della sentenza impugnata in cui tali disposizioni sarebbero state incise, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009);

che, a fronte di doglianze generiche, peraltro non sostenute da specifici riferimenti al dato testuale, la Corte di merito, come analiticamente riferito in narrativa, una volta ricostruiti i fatti di causa, rimasti delibati nelle sedi di merito, ha effettuato una chiara ricostruzione del quadro normativo che disciplina la fattispecie ed ha correttamente e condivisibilmente sottolineato che l’accordo 27.7.2010 contiene una regolamentazione completa della c.d. “flessibilità operativa” e che il ricorso a quest’ultima prevede, comunque, molti limiti, tra i quali, appunto, quello dei tre giorni dell’inizio dell’assenza del collega da sostituire: ipotesi, questa, verificatasi nel caso di specie (v., in particolare, pagg. 4-11 della sentenza impugnata);

che, infine, per ciò che attiene alla censura relativa agli artt. 29 e 30 del CCNL del 2011, che, a parere della società ricorrente, introducendo la c.d. “flessibilità multi periodale” avrebbero ulteriormente specificato la previsione dell’accordo del precedente anno, confermando solo il limite orario individuale annuo di 120 ore e quello mensile di 12 ore, la stessa non è fondata, operando le clausole su piani diversi e potendo, all’evidenza, convivere il limite di tre giorni per assenza e quello di 12 ore mensili e di 120 ore annuali; per la qual cosa, nessuna violazione di legge può prospettarsi nei termini dedotti dalla società datrice di lavoro;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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