Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1463 del 24/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1463 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 9144-2012 proposto da:
TAMBORINO GIOVANNI TMBGNN32D26E815F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,
presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO PEZZULLA (presso
LABLAW), rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTINA
SARNO, ROMANO ROSARIA, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MAGRONE ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX
SETTEMBRE n. 1, presso lo studio dell’avvocato DONATIVI
VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVESTRE
FRANCESCO, giusta mandato a margine della comparsa di risposta
del 27.10.2010;
– resistente –

Data pubblicazione: 24/01/2014

nonché contro
BALSAMO PASQUALE, MAGRONE GIUSEPPINA, BALSAMO
FEDERICO;

intimati

BRINDISI del 5.3.2012, depositato il 07/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 09144 sez. M3 – ud. 07-11-2013
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avverso il provvedimento R.G. 1115/2010 del TRIBUNALE di

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Ricorso n. 9144/2012
Ordinanza
Con ricorso notificato il 5 aprile 2012 Giovanni Tamborino proponeva regolamento di
competenza avverso l’ordinanza con la quale il Giudice istruttore presso il Tribunale di
Brindisi aveva sospeso il giudizio da lui proposto nei confronti di Anna Magrone, Giuseppina
Magrone, Federico Balsamo e Pasquale Balsamo, in attesa della definizione del giudizio

pendente innanzi alla Corte di Cassazione tra la stessa Magrone ed il Comune di Brindisi,
giudizio che aveva per oggetto la determinazione dell’indennità di esproprio di alcuni beni
immobili già di proprietà di Pasquale Magrone (dante causa degli odierni contro ricorrenti),
indennità che costituiva a sua volta la base per la quantificazione del compenso spettante al
ricorrente Tamborino per la sua attività di mandatario, stabilita nella misura del 15% delle
somme percepite a tale titolo.
Si difende con memoria Anna Magrone, opponendosi all’istanza.
Il P.G. presso questa Corte ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorrente ha presentato memoria.
2. Ritiene questa Corte che il ricorso vada accolto.
L’art. 295 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, laddove prevede la
sospensione del processo civile quando la decisione “dipenda” dalla definizione di altra causa,
allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e,
quindi, in coerenza con l’obbiettivo di evitare un conflitto fra giudicati, non ad un mero
collegamento fra le dette statuizioni, per l’esistenza di una coincidenza od analogia di riscontri
fattuali o di quesiti in diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per
cui l’altro giudizio (civile, penale od amministrativo), oltre ad essere pendente in concreto ed a
coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un
indispensabile antecedente logico – giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto od in
parte l’esito della causa da sospendere.
Nella fattispecie, a prescindere da ogni altra considerazione, non può non rilevarsi che tra le
due cause non può sussistere alcun rapporto di pregiudizialità, attesa la (parziale) diversità
delle parti, essendo estraneo a quel giudizio -che verte tra gli eredi dell’originario mandante e
il Comune di Brindisi- proprio l’odierno ricorrente.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti (ribadito da
Cass. 6554/09; n. 16960/2006), che il rapporto di pregiudizialità che ai sensi dell’art. 295
c.p.c. impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nella ipotesi di
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cause pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo fare
stato nei confronti delle diverse parti dell’altro, non può perciò stesso costituire il necessario
antecedente logico-giuridico della relativa decisione.
3.Pertanto, in accoglimento del ricorso, va disposta la prosecuzione del giudizio.
La resistente va condannata al pagamento delle spese di questo regolamento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio.
complessivi E. 2200,00, di cui E. 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, lì 7 novembre 2013

.hfm,à(Q.,)(e,

Condanna la resistente al pagamento delle spese di questo regolamento, liquidate in

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