Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1463 del 20/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29809/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona dcl Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 871/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del

22/03/2013, depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di T.R. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 3418/35/2014, depositata in data 6/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza, presentata il 7/04/2006, di rimborso del 50% della ritenuta applicata, quanto agli anni dal 1998 al 2001 (avendo l’Amministrazione accolto, nelle more del giudizio, l’istanza relativamente alle somme versate dal contribuente nel periodo dal 2002 al 2004), sull’indennità di incentivo all’esodo, percepita in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro (sostenendo il medesimo contribuente che anche agli uomini, di età compresa tra i 50 anni ed i 55 anni, e non solo alle donne, secondo il disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis (T.U.I.R.), dovesse essere applicata, sulle somme corrisposte, a titolo di incentivazione all’esodo, un’aliquota ridotta) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 37 e 38 e dell’art. 2946 c.c., avendo i giudici di appello ritenuto che il termine per l’esercizio del diritto al rimborso sia quello di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c., decorrente dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE del 21/07/2015.

2. La censura è fondata.

La questione di diritto, oggetto della presente controversia, è stata risolta con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13676/2014, con la quale è stato affermato il principio di diritto secondo cui “il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche”.

Ne deriva che, operando il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, soltanto con riguardo al rimborso delle ritenute dirette effettuate dall’Amministrazione dello Stato ed avendo il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all'”an” o al “quantum” del tributo, e nascendo, nel caso di specie, il diritto al rimborso preteso dal contribuente dalla questione relativa al trattamento fiscale da applicare alle somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo ai lavoratori alla cessazione del rapporto di lavoro, l’istanza risulta tardiva, in quanto proposta oltre il termine di 48 mesi dai versamenti tramite ritenuta.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va respinto il ricorso introduttivo del contribuente. In considerazione del solo recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, vanno compensate integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e dichiarate irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito ed irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA