Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1463 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1463 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 17199-2016 proposto da:
STEVANATO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato
ANTONINO DIERNA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RENATO SPERANZONI;

– ricorrente contro
ACQUANIINERALE SAN BENEDETTO SPA, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROI\L-, VIA POMPEO
MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA
BORTOLUZZI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/01/2018

avverso la sentenza n. 223/2016 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 6/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

che, con sentenza del 6 maggio 2016, la Corte di Appello di
Venezia confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto
dell’opposizione proposta — ai sensi dell’art.1, comma 51, della legge 28
giugno 2012 n. 92 – da Michele Stevanato avverso l’ordinanza che
aveva respinto il ricorso ex art. 1, comma 48 , L. n. 92/2012 cit. con il
quale il predetto aveva impugnato il licenziamento disciplinare
intimatogli dalla Acqua Minerale San Benedetto s.p.a. in data 14
luglio 2014 a seguito della contestazione di avere lavorato presso la
propria azienda agricola nella giornata del 2 luglio 2014 mentre era in
malattia;
che ad avviso della Corte territoriale, per quello che ancora rileva in
questa sede: dalle risultanze istruttorie doveva ritenersi provato che il
giorno 2.7.2014 lo Stevanato aveva movimentato un muletto ed in
trattore con pala meccanica all’interno della propria azienda agricola
per circa due ore, interrompendo poi l’attività su consiglio del
sindacalista di riferimento dopo essersi accorto di essere stato
osservato da terzi; essendo pacifico che tale attività svolta dal predetto
e le mansioni-da lui abitualmente svolte presso la San Benedetto erano
identiche, l’infrazione contestata costituiva comportamento assai grave
idoneo a giustificare il recesso datoriale, quantomeno per giustificato
motivo soggettivo, anche sotto il profilo della proporzionalità perchè
l’attività di conduzione di mezzi meccanici svolta dallo Stevanato il
giorno 2.7.2014, valutata

ex ante,

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era sicuramente idonea a

RILEVATO

pregiudicarne o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio; la
condotta contestata costituiva grave inadempimento ai sensi dell’art. 47
CCNL di settore e, quindi, ai sensi del disposto dell’art. 70 CCNL ben
poteva comportare il licenziamento;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso lo Stevanato

Benedetto s.p.a. resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
• _di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.
in cui si dissente dalla proposta del relatore insistendosi per
l’accoglimento del ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
CONSIDERATO
che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione di norme di diritto sotto il profilo della mancata e/o
errata applicazione dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e dell’art.
2119 cod. civ. anche in relazione agli artt. 2014 e 2015 cod. civ. e 47,
seconda nota a verbale, e 70 del CC.NL 22.9.2009 per i lavoratori
dell’industria alimentare ( in relazione all’art. 360, primo comma, n.3,
cod. proc. civ.) assumendosi che lo Stevanato non aveva svolto alcuna
attività lavorativa durante la malattia come emergeva da una serie di
ri s ultanze istruttorie dal momento che l’essere” a bordo di un trattore
con pala meccanica” o il “condurre il veicolo agricolo all’interno del
capannone” non costituivano “attività lavorativa” bensì una mera
attività materiale priva di connotati ragion per cui il fatto contestato era
. inesistente e, comunque, sfornito di prova con la conseguente
inapplicabilità degli artt. 47 e 70 CCNL citato non costituendo né un
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affidato ad un unico articolato motivo cui l’Acqua Minerale San

notevole né un grave inadempimento tale da giustificare l’adozione
della sanzione espulsiva; si evidenzia, altresì, che l’art. 47 non era
richiamato dall’art. 70 il quale prevedeva la sanzione del licenziamento
per una serie di condotte tra le quali non rientrava quella addebitata
allo Stevanato e la violazione del criterio di proporzionalità;

richiamo a violazione di norme di legge in esso contenuto, articola
censure che si risolvono nella denuncia di una errata o omessa
valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione
dei fatti alfine di ottenere una rivisitazione del merito della
controversia non ammissibile in questa sede; ed infatti, è stato in più
occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la
valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie
risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,
involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale
nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con
esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le
ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni
singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e
Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass.

n. 12362 del

24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che, inoltre, la Corte territoriale, con motivazione ampia ed esaustiva
ha scrutinato tutti i motivi di gravame che risultano essere stati, in
buona sostanza, riproposti nel ricorso in questione, ha esposto le
ragioni per le quali la condotta addebitata allo Stevanato integrava un
grave inadempimento agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro
subordinato e ben poteva rientrare nella previsione di cui all’art. 70
CCNL con la precisazione che l’elencazione in esso contenuta era
meramente esemplificativa e non esauriva tutte le ipotesi di
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che il motivo è inammissibile in quanto nonostante il formale

inadempimento grave che legittimava l’irrogazione della sanzione
espulsiva;

che, per tutto quanto sopra considerato, il ricorso va dichiarato
inammissibile;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza,

società controri corrente nella misura di cui al dispositivo.

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma I quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame
(Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e
numerose successive conformi);

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle
spese del presente giudizio liquidate in curo 200,00 per esborsi, euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario
nella misura del ‘15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017
Il Presidente

sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate in favore della

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