Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14629 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29196-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA,

CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 107/2019 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,

depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 107 del 2019, pronunciando in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., ha dichiarato il diritto del ricorrente a percepire i ratei dell’assegno mensile di invalidità (L. n. 118 del 1971, art. 13) a decorrere dal 24.9.18 ed ha condannato l’INPS al relativo pagamento;

2. contro la sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; M.G. non ha svolto difese;

3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8, della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, commi 12 bis – 12 quinquies, conv. dalla L. n. 112 del 2010; del D.L. n. 98 del 2011, art. 8, conv. dalla L. n. 111 del 2011; del D.L. n. 201 del 2011, art. 8 e art. 24, commi 12-13, conv. dalla L. n. 214 del 2011;

5. si censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto la prestazione assistenziale nonostante, all’epoca di decorrenza della stessa (24.9.2018), il sig. M. avesse già compiuto sessantotto anni, essendo nato l’1.9.1950;

6. il motivo di ricorso è fondato;

7. la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione delle disposizioni sopra richiamate dalle quali si ricava che il requisito anagrafico utile per il riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza è da individuare, a partire dall’1.1.2018, in 66 anni e sette mesi, già raggiunto dal sig. M. alla data di decorrenza della prestazione;

8. una siffatta valutazione non può dirsi preclusa in sede di accertamento tecnico preventivo, potendo ritenersi ormai principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale “l’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l’accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull’accertamento del requisito sanitario” (Cass. n. 2587 del 2020; n. 9876 del 2019);

9. questa Corte ha già chiarito, agli effetti dell’ammissibilità dell’a.t.p.o., che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall’art. 445-bis, nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario; quanto al profilo dell’interesse ad agire, che il giudice valuti l’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si affermi titolare, utilità che potrebbe “difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’accertamento tecnico (v., in tal senso, Cass. n. 98742019, ed ivi ulteriori richiami);

10. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda del sig. M.;

11. nulla per le spese di lite in quanto sussistono, per la parte soccombente, i requisiti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da M.G..

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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