Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14629 del 17/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 17/06/2010), n.14629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11398-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

MERCEDE 52, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARAPELLE ROBERTO,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1002/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/06/2005 R.G.N. 874/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato MENGHINI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Torino, riformando la sentenza di primo grado e pronunziando prima in via non definitiva sull’an e poi in via definitiva sul quantum, ha accolto la domanda di M.L., docente di ruolo di scuola media secondaria, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione economica con supervalutazione del servizio di ruolo prestato all’estero dal 27 maggio 1995 al 31 agosto 1997,nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per il restante periodo, senza riassorbimento al raggiungimento della superiore posizione stipendiale, ed ha condannato l’Amministrazione a corrispondere al M. la somma di Euro 3.081, 42 oltre interessi.

La Corte ha ritenuto che il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 673, commi 1 e 2 nel disporre che il servizio all’estero è calcolato ai fini degli aumenti periodici dello stipendio nelle misure sopraindicate non conceda un vantaggio solo temporaneo ma sancisca l’effetto del raggiungimento di una posizione stipendiale a pieno titolo da cui muovere per le ulteriori progressioni. Del resto, secondo la Corte – la riassorbibilità degli scatti o aumenti periodici è normalmente oggetto di previsione espressa. Inoltre non avrebbe senso che la norma sopra cit. attribuisse una maggiore anzianità senza collegarvi anche una corrispondente progressione stipendiale. Infine, la stessa amministrazione con la circolare n. 595 del 20 settembre 1996 aveva riconosciuto che l’attribuzione della maggiore anzianità comporta un’accelerazione nella progressione economica.

Il Ministero dell’Istruzione impugna entrambe le sentenze con ricorso per un motivo. M.L. resiste con controricorso, illustrato anche da memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso il Ministero denunziando violazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 673 nonchè erronea e contraddittoria motivazione sostiene che l’art. in rubrica attribuisce la supervalutazione del servizio all’estero limitatamente agli effetti degli aumenti periodici di stipendio comportando solo un accorciamento della carriera del dipendente, con conseguente riassorbimento del beneficio al raggiungimento da parte sua della classe di stipendio successiva, senza che in contrario assuma rilievo il CCNL 4 agosto 1995, il cui art. 81 mantiene in vigore le norme legislative e contrattuali precedentemente vigenti per tutte le materie gli istituti non regolati dallo stesso contratto. Si tratta pertanto di un beneficio di natura puramente economica non comportante una maggiorazione giuridica dell’anzianità.

Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 673 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, riguardante, secondo la rubrica, “Valutazione del servizio prestato all’estero”, per quanto di rilievo dispone nei primi due commi quanto segue.

“1. Il servizio di ruolo prestato all’estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l’aumento di un terzo.

2. Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e d’un terzo per gli anni successivi”.

La giurisprudenza amministrativa si è occupata in diverse occasioni del problema posto ora alla Corte giungendo a conclusioni pienamente persuasive e che qui si condividono (cfr, T.A.R. Liguria Sez. 2^ 3/9/98 n. 679; T.A.R. Toscana 18/6/02 n. 1446; Cons. di Stato, sez. 6^, 8 luglio 2003 n. 7968; Cons. di Stato, sez. 6^, 22 giugno 2004, n. 4414; TAR Lazio sez. 3^-ter 23 settembre 2004, n. 9677; TAR Lazio sezione 3^ – bis 21 marzo 2006, n. 2007; T.A.R. Lazio Roma sez. 3^ 18 febbraio 2009 n. 1631).

Il giudice amministrativo (v. in particolare TAR Lazio Roma sez. 3^ 18 febbraio 2009, n. 1631, cit.). ha infatti ritenuto che il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 673, comma 2, nel ribadire la supervalutazione del servizio prestato all’estero “ai fini del trattamento di quiescenza”, riconosce nei confronti del dipendente interessato la misura premiale per il maggior disagio ed onerosità del servizio scolastico reso al di fuori del territorio nazionale ed avvalora la conclusione secondo cui le maggiorazioni che incidono sulla progressione in carriera ai fini retributivi, debbano conservare i loro effetti anche in sede di passaggio alla successiva classe stipendiale e di adozione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera in base all’evoluzione della disciplina contrattuale del comparto di appartenenza. Le relative disposizioni infatti “pur assumendo ai fini del calcolo del beneficio il sistema di progressione economica orizzontale per scatti di stipendio introducono tuttavia uno stabile mutamento dell’anzianità giuridica ed economica utile i fini della progressione di carriera, che non può soffrire abbattimento in sede di applicazione di successivi provvedimenti di ricostruzione della posizione economica e giuridica del pubblico dipendente”. Quindi, incidendo il servizio prestato all’estero sull’incremento di anzianità, “se ne deve dedurre che non possa nel caso applicarsi il riassorbimento previsto dalla disposizione ora citata, e che sussista il diritto della parte ricorrente alla valutazione delle maggiorazioni di anzianità in relazione ai periodi di servizio resi all’estero”.

Secondo questa condivisibile prospettiva pertanto “l’attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina ……… un’anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione in carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile a pensione”.

D’altra parte “la diversa interpretazione dell’Amministrazione, volta a sostenere l’esistenza della sola accelerazione di un beneficio economico successivamente riassorbibile con i futuri passaggi di classi di stipendio potrebbe dar luogo a situazioni di disparità di trattamento ingiustificate a vantaggio di chi, essendo pervenuto all’ultima classe di stipendio, si vedrebbe di fatto consolidato il maturato economico rispetto a chi è invece collocato in classi economiche di passaggio”.

Sulla base dei richiamati argomenti, contro i quali nessuna persuasiva ragione è addotta in questa sede dall’Amministrazione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore del controricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 20,00 oltre ad Euro 2500 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali, disponendone la distrazione in favore del difensore.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010

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