Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14629 del 14/07/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14629 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 19287-2012 proposto da:
NORBALABOR SRL in persona del legale rappresentante
amministratore unico LEONARDO LA SELVA, SPADA LAURA,
domiciliate ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese
dall’avvocato MARIA TERESA DI VENERE giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO SOCIETA’
COOPERATIVA in persona del Presidente del Consiglio

1

Data pubblicazione: 14/07/2015

di Amministrazione e legale rappresentante pro
tempore D’ORAZIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI MARANGELLI (Studio Avv.
NANNA), che la rappresenta e difende giusta procura

controricoxzente

avverso la sentenza n. 570/2012 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 10/05/2012, R.G.N. 781/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato ELENA ALTOMONTE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

speciale in calce al controricorso;

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10 maggio 2012 la Corte di appello di Bari ha
respinto il gravame di Laura Spada e della s.r.l. Norbalabor
sulle seguenti considerazioni: 1) la censura avverso la
decisione del Tribunale che aveva ritenuto inammissibili per

cui all’ art. 183 cod. proc. civ., le deduzioni di merito
sull’insussistenza del credito della Banca di Credito
cooperativo di Conversano per il cui pagamento era stata
avviata l’ espropriazione con pignoramento immobiliare del 2
agosto 2001 nei confronti di Laura Spada e della s.r.l.
Norbalabor, terza datrice di ipoteca,
genericità; 2)

era inammissibile per

correttamente il Tribunale aveva respinto

l’eccezione di nullità del pignoramento, foLffiulata per
inesistenza del soggetto passivo “Cantina Sociale Popolare di
Conversano”, destinataria della notifica del pignoramento, in
quanto la trasformazione in coop. s.r.l. Popolare Conversano
ne aveva determinato il mutamento soltanto formale; 3) 1′
eccezione di appartenenza del bene a terzi non poteva esser
formulata dagli opponenti; 4) altresì da confermare era il
rigetto dell’ eccezione di nullità del pignoramento per errata
indicazione catastale poiché nella stessa opposizione erano
stati indicati gli esatti confini, e quindi l’inesattezza non
aveva impedito l’ identificazione del bene ed inoltre la banca
pignorante aveva provveduto alla rettifica necessaria.

3

tardività, essendo state formulate soltanto con la memoria di

6-S\
CS23.’

Ricorrono per cassazione Laura Spada e la s.r.l. Norbalabor.
Resiste la Banca di Credito cooperativo di Conversano. I
ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono: “Violazione e/o

opposizione era stato lamentato che la somma capitale era
incerta ed errata sulla base del piano di ammortamento del
mutuo e con la memoria era stato specificato che la somma
indicata nell’ atto di precetto era superiore a quella di
detto piano e dunque non vi era stata nessuna mutatio libelli.
Perciò la Corte di merito, confermando la sentenza del
Tribunale che aveva erroneamente ritenuto inammissibile tale
specificazione con la memoria di cui all’ art. 183 cod. proc.
civ. ha commesso una violazione di diritto con motivazione
insufficiente e contraddittoria.
Il motivo è infondato.
Premesso che la contestazione da parte del debitore esecutato
dell’ammontare del credito indicato dal creditore pignorante,
per essere superiore a quello effettivamente dovuto,
investendo il diritto dell’istante di procedere ad esecuzione
forzata per quella maggiore somma, integra una opposizione
ali’ esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., poiché
l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, le
eventuali “eccezioni” da lui sollevate per contrastare il
diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata
4

falsa applicazione dell’ art. 183 c.p.c.” poiché nell’ atto di

costituiscono causa petendi della domanda proposta con il
ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e
processuale della domanda (artt. 163 n. 4 e 164, quarto comma
cod. proc. civ.,ex multis Cass. 1328 e 16541 e 16610 del
2011)). Dalla sentenza impugnata emerge che questo è il

riguardo in appello era inammissibile perché meramente
assertiva della configurabilità di una emendatio libelli senza
contrapporre nessuna argomentazione di fatto e di diritto alla
decisione del Tribunale. E poiché la censura avverso questa
statuizione reitera l’ affermazione secondo la quale, con
la memoria di cui all’ art. 183 c.p.c., gli opponenti avevano
ribadito la diversità dell’ ammontare della somma risultante
dal piano di ammortamento rispetto a quella intimata in
precetto è inammissibile per mancanza di correlazione con la
predetta ratio decidendi.
1.1- Con un secondo profilo di censura i ricorrenti deducono:
“Violazione della norma di cui all’art. 2829 c.c. in relazione
al rigetto del secondo motivo di appello” per avere
erroneamente ritenuto i giudici di merito che il pignoramento
notificato alla coop. r.l. Cantina Sociale Popolare di
Conversano doveva ritenersi notificato alla Cooperativa r.l.
Popolare Conversano essendo il medesimo soggetto, mentre il
pignoramento doveva esser notificato alla s.r.l. Cooperativa
Sociale Popolare Piccola società Cooperativa, sì che detto
atto esecutivo è nullo perché notificato a soggetto estinto e
5

principio che ha applicato il Tribunale e che la censura al

la trascrizione,

in violazione dell’

art.

2829 c.c.,

inefficace.
Il motivo è infondato.
Premesso peraltro che i vizi della notifica del pignoramento
costituiscono opposizione agli atti esecutivi in quanto

tuttavia la sentenza del Tribunale di Bari del 20 febbraio
2006 in dispositivo dichiarato di “decidere sull’opposizione
all’ esecuzione” e volendo perciò ritenere che l’appello fosse
proponibile, la Corte di merito ha correttamente applicato il
principio secondo il quale le modificazioni dell’atto
costitutivo delle società di capitali (qual’è la denominazione
sociale) non determinano l’estinzione dell’ente e la nascita
di un nuovo e diverso soggetto giuridico diversamente
nominato, ma il soggetto originario sopravvive alla vicenda
modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere
l’identità soggettiva, con conseguente non incidenza sui
rapporti sostanziali e processuali. Perciò la notifica del
pignoramento

alla coop. r.l. Cantina Sociale Popolare di

Conversano è valido e peraltro l’opposizione della

società

diversamente nominata prova che ne è venuta a conoscenza
rendendola edotta dell’esecuzione forzata in suo danno, scopo
della notifica.
1.3- Con un terzo profilo di doglianza i ricorrenti deducono:
“Violazione delle norme di cui agli artt. 555 c.p.c. e 2826 e
2841 c.c. in relazione al quarto motivo di appello” per avere
6

attengono allo svolgimento dell’azione esecutiva, avendo

evidenziato, con opposizione agli atti esecutivi, che il
pignoramento era privo degli elementi richiesti dall’ art. 555
c.p.c. per erronea identificazione dei confini ed erroneamente
sia il Tribunale sia la Corte di merito hanno ritenuto
l’irrilevanza dell’ errore perché il bene era identificabile

il richiamo contenuto nell’ art. 555 c.p.c. alli art. 2841
c.c. anche la trascrizione del pignoramento era invalida e la
rettifica confermava la nullità del pignoramento. La doglianza
quindi richiama gli atti di acquisto dai quali emergerebbe
l’erronea identificazione dei confini.
La censura è infondata.
Ed infatti, pur volendo ritenere ammissibile l’ appello per le
ragioni suesposte pur se l’opposizione con cui si lamenta

ed il pignoramento era stato poi rettificato. Invece, stante

che l’atto di pignoramento immobiliare è viziato per erronea G in
indicazione dei confini degli immobili staggiti, essendo volta
a far valere un vizio formale del pignoramento, deve essere
qualificata

come

opposizione

agli

atti

esecutivi,

correttamente i giudici di merito hanno applicato il
principio, ripetutamente affermato per l’iscrizione ipotecaria
(art. 2841 cod. civ.)

secondo il quale

l’errore contenuto

nell’atto di pignoramento sugli elementi identificativi del
bene pignorato non è causa di nullità del pignoramento se non
comporta incertezza sull’ identità del bene gravato.
Concludendo il ricorso va respinto.

7

2.- La tardività del controricorso – essendosi perfezionata
la notifica del ricorso il 7 agosto 2012, secondo quanto
dichiarato dalla controricorrente Banca di Credito cooperativo
di Conversano – consegnato per la notifica il 17 ottobre 2012
– non applicandosi, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7

n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale alle opposizioni esecutive – né avendo partecipato
detta controricorrente alla discussione orale,
non si deve provvedere sulle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 15 gennaio 2015.

comporta che

ottobre 1969, n. 742, e dell’art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941,

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