Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14629 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, (ud. 12/06/2019, dep. 09/07/2020), n.14629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10735/2015 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA MERCOGLIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO GATTUCCIO;

– ricorrente –

contro

SICILCASSA S.P.A., IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PALMERI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE ZIINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 134/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/01/2015 R.G.N. 612/2010.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, con sentenza depositata in data 30.1.2015, ha respinto il gravame interposto da C.R., nei confronti della Sicilcassa S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede, depositata il 15.1.2010, che ha rigettato, per prescrizione del credito, la domanda di insinuazione al passivo della predetta società, proposta con ricorso depositato dal C. il 30.11.2006 per il “premio di rendimento” contrattuale per l’anno 1996;

che la Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha osservato, facendo proprie le considerazioni del primo giudice, che “Trattandosi di domanda di ammissione al passivo del credito relativo al premio di rendimento per il periodo 1.1.1996-31.10.1996 (data, quest’ultima, di cessazione del rapporto di lavoro di C.R.), e tenuto conto del fatto che il ricorso per insinuazione tardiva è stato notificato alla Sicilcassa soltanto in data 21.12.2006 e che non risulta affermata, nè dimostrata, l’esistenza di ulteriori atti interruttivi specificamente diretti al riconoscimento del predetto credito, l’obbligazione oggetto della pretesa azionata deve essere dichiarata estinta per intervenuta prescrizione, e ciò a prescindere dal tipo di prescrizione (quinquennale o decennale) ritenuta nella specie applicabile. Nè del resto, alcuna valenza interruttiva può essere riconosciuta ai ricorsi a suo tempo presentati da C.R. dinanzi al Giudice del Lavoro avverso la sanzione disciplinare della “deplorazione scritta” e contro la nota di qualifica di “insufficiente”, atteso che dette impugnative non contengono alcuna richiesta volta al riconoscimento del premio di rendimento oggetto dell’odierna insinuazione”;

che per la cassazione della sentenza ricorre C.R., articolando quattro motivi, cui resiste con controricorso la Sicilcassa S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.. Difetto di motivazione della sentenza impugnata in quanto formulata per relationem rispetto alla sentenza di primo grado”, perchè i giudici di appello “si sono limitati a trascrivere parzialmente il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, aggiungendo soltanto che “La doglianza è infondata perchè è assolutamente esatta, e quindi condivisa da questa Corte, la motivazione sul punto del primo giudice, che si trascrive””, ed in tal modo, a parere del ricorrente, avrebbero espresso “una mera acritica adesione alla decisione di primo grado attraverso la sola trascrizione letterale del relativo contenuto”, senza adempiere “all’onere, prescritto dalla norma processuale di cui all’art. 132 c.p.c., di dare piena contezza all’appellante delle ragioni poste a base del suo convincimento”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alle domande formulate relative alla declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente e della nota di qualifica irrogata separatamente proposte”, e si lamenta che nella sentenza impugnata si deduca testualmente che “nessuna valenza interruttiva può essere riconosciuta ai ricorsi presentati da C.R. innanzi al Giudice del lavoro avverso la sanzione disciplinare della “deplorazione scritta” e contro la qualifica di “insufficiente”, atteso che dette impugnative non contengono alcuna richiesta volta al riconoscimento del premio di rendimento oggetto dell’odierna insinuazione”, con la conseguenza che la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sulle “domande – connesse alla richiesta condanna alla corresponsione del premio di rendimento, ma certamente dotate di autonomia – afferenti alla declaratoria di legittimità della attribuzione della sanzione disciplinare della “deplorazione scritta” e di legittimità della attribuzione della nota di qualifica di “insufficiente”, che hanno poi determinato la mancata corresponsione del premio di rendimento aziendale relativo all’anno 1996″; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943,2945 e 2946 c.c. (tale motivo viene articolato esclusivamente con la censura delle predette norme, mentre la specificazione delle censure viene svolta relativamente al mezzo di impugnazione che segue); 4) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., “in relazione al piano di rendimento per l’anno 1996” e si deduce che “la sentenza viola palesemente le norme sulla prescrizione nella parte in cui, seppure per relationem, afferma essere decorsa la prescrizione relativamente alle domande proposte da C.R.”, non avendo tenuto conto del fatto che “la prescrizione decennale si è interrotta ex art. 2943 c.c., con la proposizione delle predette azioni giudiziarie, decorrendo un nuovo periodo di prescrizione dalla dichiarata interruzione dei procedimenti proposti nei confronti della Sicilcassa in bonis”;

che il primo motivo non può essere accolto; al riguardo, in ordine alla motivazione delle sentenze, è, innanzitutto, da premettere che, ai sensi della L. n. 69 del 2009 – applicabile alla fattispecie ratione temporis e con la quale è stato modificato anche l’art. 118 disp. att. c.p.c. -, “La sentenza deve contenere: la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4)); “La motivazione della sentenza di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi” (art. 118 disp. att. c.p.c.). Nella materia, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la pronunzia n. 642/2015, hanno sottolineato, tra l’altro, che “Neppure l’originalità delle modalità espositive della sentenza risulta – esplicitamente o implicitamente – richiesta, contemplata o anche solo “auspicata” nel codice di rito. Nel suddetto codice si richiede infatti che una motivazione esista, sia chiara, comprensibile, coerente (pertanto non solo apparente), e – prima della riforma del 2012 – si richiedeva altresì che fosse sufficiente e non contraddittoria, ma in nessun punto del codice risulta mai richiesta una motivazione espressa con modalità espositive “inedite”. Infine, nella disciplina processuale civile non risulta in alcun modo vietato riportare in sentenza il contenuto di scritti (altre sentenze, atti amministrativi, scritti difensivi di parte o più in generale atti processuali) la cui paternità non sia attribuibile all’estensore. Anzi, specie nelle riforme legislative degli ultimi anni e nella giurisprudenza di legittimità, sembra emergere una tendenza addirittura contraria”; e ciò è “ormai reso inevitabile anche dalla necessità di dare concreta attuazione al principio costituzionale della ragionevole durata del processo”, al punto che “con la L. n. 69 del 2009, il legislatore estende a tutte le sentenze (non più solo alle ordinanze) la previsione di una motivazione (non solo concisa ma addirittura) succinta, prevedendo la possibilità di una motivazione che possa essere esposta pure mediante il “riferimento a precedenti conformi”, eliminando la necessità di esporre in sentenza lo “svolgimento del processo” e sostituendo ai “motivi in fatto ed in diritto della decisione” le “ragioni di fatto e di diritto della decisione””; peraltro, alla stregua degli arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., già in epoca risalente, Cass. n. 132/1996; e, più di recente, tra le molte, Cass. n. 4791/2016), “Essendo immune da critiche il modo di dar conto della soluzione adottata ove l’iter argomentativo risulti corretto, il fatto che il giudice di appello abbia richiamato e fatto propria la motivazione della sentenza di primo grado non è di per sè sufficiente per la cassazione della sentenza di secondo grado”, poichè tale conclusione si giustifica “solo se, anche integrando la parte motiva delle due sentenze, il procedimento logico risultante non appaia adeguato a sorreggere la decisione”;

che, nel caso di specie, viene censurato il fatto che i giudici di appello si sarebbero limitati a trascrivere parzialmente il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, aggiungendo soltanto che “La doglianza è infondata perchè è assolutamente esatta, e quindi condivisa da questa Corte, la motivazione sul punto del primo giudice, che si trascrive””, e che, in tal modo, avrebbero espresso “una mera acritica adesione alla decisione di primo grado attraverso la sola trascrizione letterale del relativo contenuto”, senza adempiere “all’onere, prescritto dalla norma processuale di cui all’art. 132 c.p.c., di dare piena contezza all’appellante delle ragioni poste a base del suo convincimento”; ma il ricorrente non ha prodotto la sentenza di primo grado dalla quale potesse eventualmente evincersi che il contenuto della stessa sia stato solo parzialmente trascritto; e ciò, in violazione del principio più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013);

che, comunque, la pronunzia impugnata, motivata in gran parte per relationem, risulta conforme ai canoni prescritti dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto nella stessa è possibile individuare gli elementi di fatto considerati e posti a fondamento della decisione; pertanto, non si configura, nel caso di specie, una ipotesi di “motivazione apparente”, poichè il procedimento logico risultante appare adeguato a sorreggere la decisione e non appare affetto da “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o incomprensibili” (cfr. Cass., SS.UU., n. 8053/2014; Cass. nn. 21257/2014; 20414/2018;

che, date queste premesse, è altresì superfluo soffermarsi sul fatto che la censura relativa al “difetto di motivazione” sarebbe stata comunque inammissibile per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, il 30.1.2015;

che da respingere è altresì il secondo mezzo di impugnazione nel quale si lamenta che la Corte di merito abbia omesso di pronunziare in ordine alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della deplorazione scritta, poichè il ricorrente non chiarisce se (e sotto quali profili) il relativo capo della sentenza fosse stato oggetto di doglianza in sede di gravame; peraltro, l’atto di appello non è stato riportato, nè prodotto, nè indicato tra i documenti allegati al ricorso; pertanto, anche in questo caso, non potendosi apprezzare la veridicità della censura svolta (per violazione del combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c.), il motivo non può essere accolto;

che il terzo ed il quarto motivo – da trattare congiuntamente per ragioni di connessione, nei quali si lamenta la errata applicazione, da parte dei giudici di merito, delle norme sulla prescrizione – non possono essere accolti, in quanto, nella sentenza oggetto del presente giudizio, si chiarisce che “Trattandosi di domanda di ammissione al passivo del credito relativo al premio di rendimento per il periodo 1.1.199631.10.1996 (data, quest’ultima, di cessazione del rapporto di lavoro di C.R.), e tenuto conto del fatto che il ricorso per insinuazione tardiva è stato notificato alla Sicilcassa soltanto in data 21.12.2006 e che non risulta affermata, nè dimostrata, l’esistenza di ulteriori atti interruttivi specificamente diretti al riconoscimento del predetto credito, l’obbligazione oggetto della pretesa azionata deve essere dichiarata estinta per intervenuta prescrizione, e ciò a prescindere dal tipo di prescrizione (quinquennale o decennale) ritenuta nella specie applicabile. Nè del resto, alcuna valenza interruttiva può essere riconosciuta ai ricorsi a suo tempo presentati da C.R. dinanzi al Giudice del Lavoro avverso la sanzione disciplinare della “deplorazione scritta” e contro la nota di qualifica di “insufficiente”, atteso che dette impugnative non contengono alcuna richiesta volta al riconoscimento del premio di rendimento oggetto dell’odierna insinuazione”;

che, al riguardo, la Corte di merito ha, inoltre, specificato che “proprio questa pretesa valenza interruttiva dei due ricorsi costituisce il fulcro della censura sviluppata col motivo di impugnazione in esame”; per la qual cosa, nella fattispecie, non si configura alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. nei termini prospettati dal ricorrente;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;

che le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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