Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14628 del 14/07/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 14628 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA
SENTENZA
sul ricorso 11048-2012 proposto da:
CONDOMINIO GALLERY SHOPPING CENTER
93050360234,in
persona dell’Amministratore GEMINI p.s.c.r.l.
GESTIONI IMMOBILIARI E CONDOMINIALI – in persona
dell’amministratore e legale rappresentante pro
tempore MARCO ZAMBELLI elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAOLO FIORINI giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
Data pubblicazione: 14/07/2015
contro
BARBI FRANCESCO, ITALFIDUCIARIA SRL , PARRILLO
GIUSEPPE, MORELLI ROBERTO, EQUITALIA NORD SPA ,
EUROWATCH SNC , BANCO POPOLARE SOC COOP , GIARDINI
LORENZO, AVANA SRL , CONDOMINIO GALLERY SHOPPING
– intimati –
avverso la sentenza n. 2246/2011 del TRIBUNALE di
VERONA, depositata il 19/09/2011, R.G.N. 8755/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato PIERLUIGI SESTILI per delega;
del Sostituto Procuratore
udito il
P.M. in persona
Generale
Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
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CENTER ;
Svolgimento del processo
Francesco Barbi, creditore della s.r.l. Commerciale Bussolengo
Centro di euro 906.560,39 per capitale ed interessi per
l’attività di direttore dei lavori espletata su incarico della
stessa, nonché di euro 21.134,20 per spese ed euro 20.404,40
immobiliare nei confronti di detta società, con ricorso ai
sensi dell’ art. 617 cod. proc. civ., depositato il 28 aprile
2008, impugnò le ordinanze del G.E. del 15 marzo e del 9
aprile 2008 che avevano negato il privilegio, ai sensi degli
artt. 2776 e 2751 bis, del suo credito.
Si
costituirono la
Italfiduciaria, il Condominio Gallery, gli avv. Parrillo e
Morelli, creditori della medesima debitrice esecutata,
insistendo nelle eccezioni di tardività dell’ opposizione e di
inesistenza del privilegio.
Con sentenza del 19 settembre 2011 il Tribunale di Verona ha
accolto l’ opposizione, dichiarando la nullità dell’ ordinanza
del G.E. del 15 marzo 2008 e dei successivi provvedimenti e
condannando i resistenti, in solido, alle spese.
Ricorre per cassazione il Condominio Gallery Shopping Center.
Nessuna delle parti ha espletato attività difensiva.
Motivi della decisione
l.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia: ” Nullità del
procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’
art.
112 c.p.c.. Omessa pronuncia in merito alla domanda del
Condominio Gallery in ordine al diritto di surroga ex art. 511
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per spese legali, intervenuto nella procedura esecutiva
c.p.c.” essendo creditore del Barbi e della società Bussolengo
Centro per effetto della sentenza del Tribunale di Verona del
28 marzo 2003 e della società Bussolengo Centro ed avendo
perciò esercitato l’ azione di sostituzione di cui all’ art.
511 c.p.c., non esaminata dal G.E.
Con il secondo motivo denuncia: “Violazione o falsa
applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in
relazione all’ art. 91 e 97 c.p.c. in ordine alla condanna
alle spese di lite” pur non avendo contrastato il preteso
privilegio del Barbi.
3.- Con il terzo motivo lamenta: “Erronea motivazione ex art.
360 n. 4 c.p.c. in ordine alla condanna del Condominio al
pagamento delle spese di lite” essendo insussistente la sua
soccombenza.
Il Barbi, con l’ opposizione di cui alli art. 617 cod. proc.
civ. avverso le ordinanze del G.E. che avevano negato il suo
privilegio, non ha chiamato in giudizio la s.r.l. Commerciale
Bussolengo Centro, debitore esecutato, né il G.E. ha disposto
l’ integrazione del contraddittorio nei confronti della
stessa, parte necessaria, ex art. 102 cod. proc. civ., del
processo in rapporto alle contestazioni originate dalla
procedura esecutiva, anche se insorte tra altri soggetti, come
nel caso di controversia circa la sussistenza di diritti di
prelazione tra creditori, in sede di distribuzione del
ricavato dalla vendita dei beni pignorati, avendo la decisione
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2.-
in ogni caso effetto nei suoi confronti (ex multis Cass. 1316
del 2012).
Ne consegue che deve esser rilevata d’ ufficio la nullità
della sentenza impugnata che va pertanto cassata con
conseguente rimessione, ai sensi dell’art. 383, terzo comma,
che provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte pronunciando sul ricorso cassa la sentenza impugnata
e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di
cassazione, al Tribunale di Verona, altra composizione.
Così deciso in Roma il 15 gennaio 2015.
cod. proc. civ., della causa al giudice che l’ha pronunciata,