Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14628 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2351-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5699/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento IVA;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che in ipotesi di tributi armonizzati – come in quello di specie ove trattasi di IVA – sussisteva l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, che invece non c’è stato;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per motivazione illogica, in quanto assume a suo fondamento una circostanza inesistente dal momento che, trattandosi di IVA e quindi di tributi armonizzati, sussisteva sì l’obbligo del contraddittorio, dalla cui violazione però discende la nullità dell’atto solo se il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, circostanza che non si è verificata perchè la CTR dà per acclarate circostanze inesatte e non vere tali da modificar l’esito finale dell’accertamento in quanto nel ricorso della parte non vi sarebbe un punto ove siano espressamente specificate le ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio endoprocedimentale;

considerato che secondo questa Corte:

in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati” come l’IVA, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass. n. 27421 del 2018; Cass. SU n. 24823 del 2015);

ritenuto che la CTR si è attenuta al suddetto principio laddove non si è limitata a sottolineare che trattasi di tributo armonizzato (l’IVA) e che ricorre quindi un’ipotesi di obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, ma ha altresì evidenziato che il contribuente se fosse stato invitato in fase stragiudiziale dall’Ufficio avrebbe dedotto circostanze (cosa che poi ha fatto con il ricorso) non pretestuose ma che ben avrebbero potuto determinare un esito diverso del procedimento, con particolare riferimento alla circostanza di non aver la parte potuto provare la veste soggettiva rivestita (la controversia ruota infatti intorno alla possibilità o meno di attribuire al contribuente la qualifica di gestore di fatto della società), circostanza che la CTR ben può aver dedotto dal ricorso della parte contribuente nella sua interezza, non essendovi un obbligo per la CTR di dedurre la non pretestuosità del ricorso da un punto specifico del ricorso;

con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 4 e 7 e dell’art. 2697 c.c. in quanto il contraddittorio preventivo non è un adempimento generalizzato ma è previsto solo in alcune ipotesi espressamente indicate dalla legge;

considerato che, secondo la citata Cass. SU n. 24823 del 2015, il contraddittorio endoprocedimentale costituisce un diritto fondamentale del contribuente esplicazione del diritto alla difesa ed è principio fondamentale dell’ordinamento Europeo, che trova applicazione ogniqualvolta l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, sicchè il destinatario di provvedimento teso ad incidere sensibilmente sui suoi interessi deve, pena la caducazione del provvedimento medesimo, essere messo preventivamente in condizione di manifestare utilmente il suo punto di vista in ordine agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la propria decisione (cfr., in particolare, la decisione 18.12.08, in causa C-349/07, Sopropè, punti 36 e 37). Il principio è attualmente codificato nell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 32 R.G. 25.162/13 Europea. Nel garantire il diritto ad una buona amministrazione, la disposizione, prevede, al p. 2, che, nell’ambito del menzionato diritto, va, tra gli altri, ricompreso “il diritto di ogni persona ad essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio” (ed è questa l’ipotesi riguardante il caso di specie, ove il contribuente, come riportato nel suo ricorso alla CTR trascritto dall’Agenzia delle entrate, lamenta di non essere stato invitato a fornire spiegazioni). Il principio dell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale non è, tuttavia, assunto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in termini assoluti e puramente formali, posto che anche i diritti fondamentali, quali il diritto di difesa, non danno vita a prerogative incondizionate, potendo soggiacere a restrizioni, che rispondano, con criterio di effettività e proporzionalità, ad obiettivi di interesse generale (cfr. Corte giust. 33 R.G. 25.162/13 3.7.2014, in cause 0-129 e 0-130/13, Kamino International Logistics; 26.92013, in 0-418/11, Texdata Software). Al riguardo, si è, infatti, puntualizzato, con specifico riferimento a procedimento tributario, che l’obbligo del contraddittorio non investe l’attività d’indagine e di acquisizione di elementi probatori anche testimoniali svolta dall’Amministrazione fiscale (ma non è questa l’ipotesi riguardante il caso di specie, ove il contribuente, come riportato nel suo ricorso alla CTR trascritto dall’Agenzia delle entrate, lamenta di non essere stato invitato a fornire spiegazioni), essendosi specificamente affermato che “l’Amministrazione, quando procede alla raccolta d’informazioni, non è tenuta ad informarne contribuente nè a conoscere il suo punto di vista” (Corte giust. 22.10.13, in causa C-276/12, Jirl Sabou: punto 41);

ritenuto che la CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha riconosciuto la nullità dell’avviso di accertamento per violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale dal momento che il contribuente, come riportato nel suo ricorso alla CTR trascritto dalla stessa Agenzia delle entrate, lamenta proprio di non essere stato invitato a fornire spiegazioni in sede endoprocedimentale;

ritenuti dunque infondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso va respinto; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi la parte contribuente costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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